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Francesca Reduzzi » 12.Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte prima)


La “lex Cornelia de sicariis

Un passo del giurista Marciano, tramandato nei Digesti di Giustiniano, illustra la lex Cornelia de sicariis:

D. 48.8.1 pr.-2 (Marcian. 14 inst.) Lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur, qui hominem occiderit: cuiusve dolo malo incendium factum erit: quive hominis occidendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit: quive, cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum iudicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur. 1. Praeterea tenetur, qui hominis necandi causa venenum confecerit dederit: quive falsum testimonium dolo malo dixerit, quo quis publico iudicio rei capitalis damnaretur: quive magistratus iudexve quaestionis ob capitalem causam pecuniam acceperit ut publica lege reus fieret. 2. Et qui hominem occiderit, punitur non habita differentia, cuius condicionis hominem interemit.

La “lex Cornelia de sicariis” (segue)

Questa la traduzione italiana (a cura di F. Reduzzi):
D. 48.8.1 pr.-2 (Marciano, libro XIV delle istituzioni). È tenuto dalla legge Cornelia sugli assassini e gli avvelenatori colui che avrà ucciso un uomo; colui che avrà provocato un incendio con dolo malvagio; chi sarà andato in giro con un’arma per uccidere un uomo o compiere un furto; chi, essendo magistrato o presiedendo un processo pubblico, si sia adoperato perché fosse pronunciato un falso giudizio al fine di far accusare e condannare un innocente. 1. È inoltre tenuto chi ha preparato e dato un veleno allo scopo di uccidere un uomo; colui che ha reso una falsa testimonianza con dolo malvagio allo scopo di far condannare qualcuno in un giudizio capitale; colui che, essendo magistrato o giudice in un tribunale criminale, abbia ricevuto denaro perché qualcuno fosse condannato in base alla legge pubblica. 2. E colui che avrà ucciso un uomo, viene punito senza che vi sia differenza circa la condizione dell’uomo ucciso.

Lo schiavo (altrui) ucciso dolosamente: a proposito di una monografia

Il professore Massimo Miglietta nella sua monografia dal titolo ‘Servus dolo occisus‘. Contributo allo studio del concorso tra ‘actio legis Aquiliae‘ e ‘iudicium ex lege Cornelia de sicariis‘, (Napoli 2001), ha studiato, in caso di uccisione dolosa di uno schiavo altrui, i rapporti esistenti tra l’azione prevista dal caput primum della lex Aquilia, provvedimento che, a detta di Ulpiano, 18 ad ed., D.9.2.1 pr., omnibus legibus, quae ante se de damno iniuria locutae sunt, derogavit, ed il iudicium publicum che poteva avere luogo sulla base della lex Cornelia de sicariis et venefici(i)s.

La ricerca prende avvio dal famoso luogo gaiano 3.213, dove il giurista enuncia che cuius … servus occisus est, is liberum arbitrium habet vel capitali crimine reum facere eum qui occiderit, vel hac lege (scil. Aquilia) damnum persequi, e si sofferma ampiamente sulle origini dell’ipotesi del concorso di azioni, indagando se esso risalga a Gaio, come alcuni pensano o, come pare più verosimile, ad un’epoca precedente.

Analisi terminologica relativa ai passi di Marciano

Miglietta tiene a precisare come non sia proficuo far riferimento a criteri filosofici o religiosi circa il riconoscimento dello schiavo come persona, a differenza di altri studiosi; sostiene, infatti, che l’estensione del termine homo allo schiavo sia avvenuta con un procedimento logico-giuridico, non filosofico.

Dall’esame di frammenti di Marciano (14 inst., D.48.8.1 pr.-2), riportato sopra, e Ulpiano (7 de off. proc., Coll. 1.3.1-2), si evince che il testo originario della lex Cornelia non comprendeva una norma specifica riguardante l’uccisione dello schiavo, ma questa era stata ricavata tramite interpretazione giurisprudenziale. I giuristi consideravano la lex Aquilia «come realtà giuridica prossima al diritto criminale, quantomeno sotto il profilo sistematico» (p. 39), in relazione alla fattispecie della «hominis occisio» (in quanto il termine homo designava sia il libero sia il servus), fino a concedere il iudicium ex lege Cornelia de sicariis per l’omicidio volontario dello schiavo.

È stata dunque l’interpretazione giurisprudenziale a ricomprendere nel termine homo anche il servus, e ciò è avvenuto certamente prima di Gaio.

Analisi del pensiero di Gaio

Nel I Capitolo, «Il pensiero di Gaio: il concorso elettivo e il problema della sua effettività» (pp. 105-192), Miglietta prende in considerazione il passo di Gaio 3.213, cominciando con l’esame della cruciale disgiuntiva vel-vel: le due correnti interpretative hanno inteso l’espressione o come equivalente ad aut-aut, nel qual caso Gaio attribuirebbe al padrone dello schiavo ucciso l’uno o l’altro dei mezzi previsti dall’ordinamento, in «concorso alternativo» (il dominus, pertanto, dovrebbe prima scegliere tra le richieste di risarcimento del danno e la punizione dell’autore dell’illecito), o come et-et, ed allora si avrebbe il «concorso cumulativo»: al proprietario dello schiavo ucciso ingiustamente spetterebbero tutti e due i mezzi processuali.

Leggiamo delle Istituzioni di Gaio, i passi che illustrano il tema, 3.210,211, 213:

Damni iniuriae actio constituitur per legem Aquiliam, cuius primo capite cautum est, ut si quis hominem alienum alienamve quadrupedem, quae pecudum numero sit, iniuria occiderit, quanti ea res in eo anno plurimi fuerit, tantum domino dare damnetur. 211. Iniuria autem occidere intellegitur, cuius dolo aut culpa id acciderit, nec ulla alia lege damnum, quod sine iniuria datur, reprehenditur; itaque inpunitus est, qui sine culpa et dolo malo casu quodam damnum committit. 213. Cuius autem servus occisus est, is liberum arbitrium habet vel capitali crimine reum facere eum, qui occiderit, vel hac lege damnum persequi …

Analisi del pensiero di Gaio (segue)

Vediamo ora la traduzione, che è anche interpretazione del testo gaiano:
Istituzioni di Gaio 3.210. L’azione di danno ingiusto è data dalla legge Aquilia: nel primo capo di questa è previsto che se qualcuno avrà ucciso ingiustamente uno schiavo altrui o un quadrupede di altri che faccia parte del bestiame, quanto sarà stato il maggior valore della cosa in quell’anno, tanto sia condannato a dare al proprietario. 211. Si intende per ‘uccidere ingiustamente’ quando ciò sarà accaduto per dolo o colpa; il danno che non è procurato ingiustamente non è sanzionato da nessun’altra legge; è quindi impunito colui che senza colpa né dolo malvagio causa un danno per caso … 213. Colui al quale sia stato ucciso uno schiavo ha libera facoltà o di accusare l’uccisore di crimine capitale, o di perseguire la riparazione del danno in base a questa legge … (a cura di F. Reduzzi).

Analisi del pensiero di Gaio (segue)

Testo e traduzione dell’ultimo paragrafo delle Istituzioni di Gaio che rileva per il nostro tema:

Testo: 3.219. Ceterum etiam placuit ita demum ex ista lege actionem esse, si quis corpore suo damnum dederit, ideoque alio modo damno dato utiles actiones dantur, velut si quis alienum hominem aut pecudem incluserit et fame necaverit, aut iumentum tam vehementer egerit, ut rumperetur; item si quis alieno servo persuaserit, ut in arborem ascenderet vel in puteum descenderet, et is ascendendo aut descendendo ceciderit et aut mortuus fuerit aut aliqua parte corporis laesus sit. Item contra si quis alienum servum de ponte aut ripa in flumen proiecerit et is suffocatus fuerit, hic quoque corpore suo damnum dedisse eo, quod proiecerit, non difficiliter intellegi potest.

Traduzione: 3.219. Si volle peraltro che con questa legge ci fosse azione solo se taluno avesse arrecato il danno con il suo corpo; e perciò se il danno è arrecato in altro modo, si accordano delle azioni utili, come nel caso in cui uno avesse rinchiuso uno schiavo altrui o un animale perché morisse di fame, o ha condotto un cavallo così accanitamente da farlo scoppiare; analogamente se taluno avrà persuaso lo schiavo altrui a salire su un albero o a calarsi in un pozzo, e quello salendo o scendendo sarà caduto e o sarà morto oppure avrà avuto lesioni in qualche parte del corpo. E ancora, invece, se qualcuno avrà gettato uno schiavo altrui da un ponte o dalla riva di un fiume e questo è affogato, non è difficile comprendere che aveva arrecato danno con il suo corpo, in quanto lo aveva gettato giù. (a cura di F. Reduzzi).

Discussione del passo di Gaio

Il professore Miglietta, nel lavoro che stiamo esaminando, analizza, poi, i termini-chiave del brano gaiano 3.213, con opportuni confronti con le Istituzioni giustinianee e la Parafrasi di Teofilo; nelle Istituzioni imperiali l’a. nota il concorso cumulativo di mezzi processuali, esplicitato da un et … et al posto del velvel gaiano, che rafforza nell’a. l’idea che Gaio abbia optato per un concorso alternativo di azioni; Teofilo sembra aver tenuto presenti sia le Istituzioni giustinianee sia D. 9.2.23.9, cosa che induce l’a. a ritenere che possa trattarsi di un passo giunto nella versione attuale con l’arricchimento dovuto ad un’ampia discussione di scuola, in quanto Teofilo adopera solo qui doulos, mentre in tutto il 4.3 compare oiketes, e lo stile espositivo della parte centrale è particolarmente complesso.

Concorso tra “lex Cornelia” e “lex Aquilia”

Prosegue, poi, l’indagine sulle modalità concrete con le quali si poteva realizzare l’alternativa tra i due rimedi: probabilmente spettava al convenuto in un giudizio civile in base alla lex Aquilia, già condannato in un giudizio criminale, opporre una exceptio, oppure, nel caso inverso, il sottoposto a giudizio criminale poteva far valere di aver subito precedentemente una condanna al «quanti plurimi», e quindi chiedere di essere prosciolto dall’accusa.
Nel II capitolo, «Il contrasto tra Ulpiano e Paolo emergente a proposito del ‘praeiudicium’ tra azione civile e giudizio criminale» (pp. 193-279), l’a mette in evidenza come, nella speculazione posteriore a Gaio, in particolare in due passi rispettivamente l’uno di Ulpiano (D. 9.2.23.9, 18 ad ed.) e di Paolo (D.48.1.4, 37 ad ed.) è affrontato il problema del praeiudicium che l’azione civile poteva causare nei confronti del giudizio criminale.

Analisi dei testi sul concorso di azioni

D. 9.2.23.9 (Ulp. 18 ad ed.). Si dolo servus occisus sit, et lege Cornelia agere dominum posse constat: et si lege Aquilia egerit, praeiudicium fieri Corneliae non debet.
D. 48.1.4 (Paul. 37 ad ed.). Interdum evenit, ut praeiudicium iudicio publico fiat, sicut in actione legis Aquiliae et furti et vi bonorum raptorum et interdicto unde vi et de tabulis testamenti exhibendis: nam in his de re familiari agitur.

D. 9.2.23.9 (Ulpiano, libro XVIII del commento all’editto del pretore). Se lo schiavo sia stato ucciso con dolo, risulta che il proprietario possa agire anche con la legge Cornelia: e se avrà agito con la legge Aquilia, non deve (oppure: non dovrebbe) esservi ‘preclusione formale’ rispetto alla legge Cornelia.
D. 48.1.4 (Paolo, libro XXXVII del commento all’editto del pretore). Talora accade che vi sia preclusione all’esercizio di un giudizio pubblico, come avviene nell’azione in base alla legge Aquilia, in quella di furto, di beni sottratti con la violenza, con l’interdetto ‘donde con la violenza’ e sull’esibizione delle tavole testamentarie: infatti in questi casi si tratta di questioni patrimoniali (oppure: di un interesse privato). (Trad. a cura di F. Reduzzi).

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