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Francesca Reduzzi » 3.Emptio-venditio, caratteristiche e vizi della cosa oggetto di compravendita


Compravendita

  • Emptio-venditio (compravendita): in forza di questo contratto nascevano i seguenti obblighi: per il venditore, di mettere a disposizione del compratore la cosa (merx=merce) finché non ne acquistava la proprietà.
  • Per l’acquirente, di trasferire a titolo di corrispettivo al venditore il ‘pretium‘ (= prezzo), la proprietà di una somma di denaro.
  • Potevano costituire ‘merx‘ tutte le cose mobili e immobili, dunque anche gli schiavi, che erano ‘res mancipi‘, e anche il libero, se venduto a un compratore di buona fede (che lo credeva schiavo).
  • Questo contratto consensuale era basato su:
  • bona fides
  • consenso delle parti

Non trasmetteva la proprietà della cosa comprata, ma faceva sì che sorgesse l’impegno reciproco delle parti a trasferire la cosa e a pagare il prezzo convenuto.

Prezzo

Il prezzo doveva essere:

  • Verum‘: effettivo, non simulato (sennò si sarebbe avuta una donazione)
  • Certum‘: determinato in una cifra esatta (poteva anche essere determinato in riferimento ad una quantità di denaro non specificata).
  • Iustum‘: corrispondente al valore di mercato della res.
  • Se non vi era un pretium in denaro, non vi era vendita, ma una permutatio (permuta).
  • Se il prezzo non era iustum, si poteva solo sanzionare, secondo il criterio del dolus malus, il fatto che la sporporzione dipendesse da raggiri di una delle parti. Perché si realizzasse l’acquisto della proprietà da parte del compratore, ci voleva o la mancipatio, o l’in iure cessio o la traditio (a seconda del tipo di res oggetto del contratto).

Obblighi per il venditore

Dalla compravendita derivavano:

  • L’actio venditi a tutela del venditore, e l’actio empti a tutela del compratore; erano azioni di buona fede, con la condanna al “quidquid dare facere oportet ex fide bona“, a tutto ciò che si debba fare o dare secondo buona fede.
  • L’obbligazione del venditore: far ottenere al compratore la disponibilità della cosa, il possesso, l’habere licere.
  • Bastava la traditio della possessio; se era una res nec mancipi, il compratore ne diventava subito proprietario. Se era una res mancipi, il compratore poteva usucapirla, ed era comunque tutelato dal pretore con l’actio Publiciana.

Obblighi del compratore

Dalla compravendita derivavano:

  • Obbligazioni dell’emptor: pagare il prezzo al venditore, cioè trasferire la proprietà del denaro come da contratto.
  • Il compratore era tenuto anche a pagare interessi al venditore, dal momento in cui la cosa gli era stata consegnata.
  • La compravendita fu arricchita da una serie di clausole pattizie, dette leges emptionis et venditionis (=clausole integrative del contratto di vendita).
  • Valevano naturalmente solo se convenute dalle parti.

Responsabilità del venditore

  • La responsabilità per evizione si fece valere attraverso due stipulazioni: la stipulatio duplae (sottinteso pecuniae), con la quale il venditore si impegnava a pagare il doppio del prezzo in caso di evizione;
  • La responsabilità per evizione : se il dominus della cosa la rivendicava come propria, attraverso l’evizione (=privazione), si introdusse l’uso di ottenere dal venditore la garanzia che la cosa sarebbe pervenuta in proprietà del compratore.
  • La stipulatio habere licere, con cui il venditore si obbligava, per cose di minor valore, a risarcire il danno se il compratore non avesse ottenuto la cosa.
  • Responsabilità per vizi occulti: si aveva in caso di vendita di schiavi o animali. Inizialmente non erano richieste garanzie, poi si diffuse l’uso di stipulare speciali garanzie per i vizi, soprattutto se non visibili.
  • In seguito gli edili curuli regolarono la materia con un loro editto.

Editto edilizio e rimedi per il compratore

  • Nell’editto degli edili curuli si prevedeva l’obbligo di indicare eventuali vizi che colpivano gli schiavi e gli animali che erano in vendita, soprattutto se i vizi non erano evidenti.
  • Se venivano scoperti dei vizi, gli edili accordavano due azioni:
    • L’actio redhibitoria (=di restituzione), che poteva essere esercitata entro 2 mesi dalla scoperta del vizio, per ottenere la restituzione della somma pagata;
    • l’actio aestimatoria (o quanti minoris= azione di diminuzione), esercitabile entro 6 mesi, per ottenere la riduzione del prezzo in relazione al difetto riscontrato.
  • I giuristi ritennero importante definire il concetto di vitium e morbus.

Vizi degli schiavi venduti

In epoca repubblicana e tardorepubblicana (II-I secolo a.C.) vi era stato un ricco dibattito tra giuristi, di cui troviamo tracce nelle Notti Attiche di Aulo Gellio (scrittore di curiosità antiquarie, vissuto nel II secolo d.C.), sui vizi corporali degli schiavi ai fini della concessione dell’azione redibitoria; la distinzione tra ‘morbus‘(=malattia) e ‘vitium‘(=vizio) era basata sul cd. criterio della durata temporale e sulla concezione dinamica del ‘morbus‘, concezione che riemerge solo con il giurista Modestino, nel III secolo, quando, cioè, la distinzione non aveva più rilievo, essendo stato il concetto di ‘morbus‘ assorbito da quello più ampio di ‘vitium‘.

Valutazione del “vitium

  • Il secondo orientamento giurisprudenziale, consolidato con il giureconsulto Trebazio Testa, propone il concetto di funzionalità come essenziale per determinare la presenza di un ‘vitium‘ corporale che incidesse appunto sulla normale funzionalità dello schiavo, considerando irrilevanti i difetti congeniti.
  • Si può utilmente esaminare a tale proposito questo passo di Ulpiano, che riporta l’opinione di Trebazio attraverso una citazione di Celio Sabino:
    D.21.1.14.3 (Ulp. 1 ad ed aed. cur.): ‘de sterili Caelius distinguere Trebatium dicit, ut, si natura sterilis sit, sana sit, si vitio corporis, contra’.
    “Nella vendita di una schiava sterile, Celio afferma che Trebazio dice che se la sterilità è dovuta a cause naturali, è sana, se affetta da ‘vitium corporis’, no”.

“Morbus” e “vitium”

È probabile che il concetto di ‘morbus‘, agli inizi del principato, fosse legato strettamente al criterio di funzionalità.
Con il giurista Labeone, infatti, questo criterio di valutazione delle condizioni dello schiavo trova la definitiva affermazione, che si evidenzia nella sua definizione di morbus: uno stato del corpo contro natura.
N.A. 4.2.3: Caelius Sabinus in libro, quem de edicto aedilium curulium composuit, Labeonem refert, quid esset “morbus”, hisce verbis definisse: “Morbus est habitus cuiusque corporis contra naturam, qui usum eius facit deteriorem.”
Celio Sabino nel libro che compose sull’editto degli edili curuli riferisce che Labeone definì la malattia (‘morbus‘) con queste parole: “morbus (malattia) è una condizione del corpo contro natura, che rende deteriore il suo uso”.

“Morbus” e “vitium” (segue)

Testo Latino: Gell. N.A. 4.2.9-10: De sterila autem muliere, si nativa sterilitate sit, Trebatium contra Labeonem respondisse dicunt. 10. Nam cum redhiberi eam Labeo quasi minus sanam putasset, negasse aiunt Trebatium ex edicto agi posse, si ea mulier a principio genitali sterilitate esset. At si valitudo eius offendisset exque ea vitium factum esset, ut concipere fetus non posset, tum sanam non videri et esse in causa redhibitionis.

Aulo Gellio, Notti Attiche 4.2.9-10: Ma riguardo alla schiava sterile, se la sterilità è congenita, dicono che Trebazio avesse dato un responso opposto a quello di Labeone. 10. Infatti mentre Labeone aveva sostenuto che poteva essere restituita (=si poteva esperire l’azione redhibitoria) come se la reputasse non sana, dicono che Trebazio negava che si potesse agire in base all’editto edilizio, se la schiava era sterile dalla nascita. Ma se la sua salute fosse stata minata ed in conseguenza di questo fosse risultato questo vizio, di modo che non poteva concepire, in questo caso non sembra sana e può essere restituita (al venditore).(trad. F. Reduzzi).

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