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Francesca Reduzzi » 2.Cenni sulla giurisprudenza romana


Cenni sulla giurisprudenza romana

Pomponio era un giurista del II secolo d.C.

  • Fu molto famoso e venne molto consultato ai suoi tempi dai giuristi a lui contemporanei.
  • Tra le opere di cui fu autore spicca l’Enchiridion (= Manuale), un sommario storico dell’ordinamento giuridico, delle magistrature e della giurisprudenza romana fino a Salvio Giuliano (altro famoso giurista attivo nel periodo immediatamente precedente a Pomponio).
  • Pomponio scrisse anche trattati di  ius civile (i Libri ex Sabino, di commento a scritti del giurista Massurio Sabino) e di Libri ad Quintum Mucium) e opere sul ius honorarium (diritto pretorio).
  • Pomponio espone nella sua opera manualistica i criteri ai quali si ispirerà nel redigere la storia della giurisprudenza romana.

La giurisprudenza romana secondo Pomponio

• I principi enunciati dal giureconsulto nella sua opera manualistica: a quali criteri si ispirerà nel redigerla.
• I passi dell’opera di Pomponio ci sono giunti attraverso i Digesta fatti compilare dall’imperatore Giustiniano nel VI secolo d.C.
• Giustiniano fece raccogliere gli scritti dei giuristi romani più importanti, soprattutto di Ulpiano (primo quarto del III secolo d.C.), in 50 libri chiamati appunto Digesta seu Pandectae, ordinati per argomenti.

In D. 1.2.2 (cioè, nel primo libro dei Digesti, titolo 2, paragrafo 2) è contenuto appunto un lungo passo dell’opera di Pomponio, il “Liber singularis enchiridii” (=Manuale in un solo libro), che espone la nascita del diritto a Roma, parla delle Leggi delle XII Tavole ed affronta poi la narrazione della storia dei giuristi.

Esempio dei Digesta di Giustiniano

Libro II dei Digesta, titolo 14, parte del Commentario di Ulpiano all’editto pretorio, con la glossa di Accursio. 
Fonte: Wikimedia.commons.

Libro II dei Digesta, titolo 14, parte del Commentario di Ulpiano all'editto pretorio, con la glossa di Accursio. Fonte: Wikimedia.commons.


La giurisprudenza romana secondo Pomponio

La giurisprudenza romana secondo Pomponio, com’è tramandata nel primo libro dei Digesta di Giustiniano.

  • D.1.2.2.35 (Pomponius, Liber singularis enchiridii): Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt:
    Digesti 1.2.2.35, Pomponio (Manuale in un solo libro): La scienza del diritto civile è stata coltivata da molti uomini importanti.
  • D.1.2.2.35 (Pomponius, Liber singularis enchiridii): … sed qui eorum maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt, eorum in praesentia mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt.
  • Digesti 1.2.2.35, Pomponio (Manuale in un solo libro): Ma ritengo si debbano menzionare coloro che furono maggiormente onorati presso il popolo romano, perché sia chiaro da quali uomini e di che tempra questi principi giuridici siano sorti e siano stati tramandati.

I giuristi repubblicani (giurisprudenza preclassica)

I principali giuristi dell’epoca repubblicana:
• Publio Mucio Scevola (console nel 133 a.C.)
• Marco Giunio Bruto (pretore nel II sec. a.C.)
• Manio Manilio (console nel 149 a.C.)

Per Pomponio: ” fundaverunt ius civile”= fondarono (nel senso di “rifondare, rinnovare”) il diritto civile.

Altri importanti giuristi dell’età repubblicana:
• Servio Sulpicio Rufo (console nel 51 a.C.)
• Quinto Mucio Scevola (figlio di Publio)
• Alfeno Varo [console suffetto (=sostituto) nel 39 a.C.]

Labeone e Capitone

• D.1.1.2.47 (Pomp. l. sing. enchir.): Post hunc (scil. Tuberonem) maximae auctoritatis fuerunt Ateius Capito … et Antistius Labeo… Ex his Ateius consul fuit: Labeo noluit, cum offerretur ei ab Augusto consulatus, quo suffectus fieret, honorem suscipere, sed plurimum studiis operam dedit: et totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret

• Digesti 1.1.2.47 (Pomponio, Manuale in un solo libro): ebbero grande autorità Ateio Capitone … e Antistio Labeone…
Di loro, Ateio fu console: Labeone non volle ricoprire la carica di console sostituto che gli fu offerta da Augusto, ma si dedicò interamente agli studii: e aveva diviso l’anno in modo tale, che restava a Roma per sei mesi insieme con gli (altri) studiosi, per altri sei si allontanava e si dedicava a scrivere le sue opere. (trad. F. Reduzzi).

Le scuole dei giuristi romani

Pomponio descrive le caratteristiche delle due scuole (‘sectae‘, come le definisce).

• D.1.2.2.47 (Pomp. liber sing. enchir.): Hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt: nam Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat, Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae …plurima innovare instituit.
• D.1.2.2.47 (Pomponio, Manuale in un solo libro): Questi due per la prima volta diedero vita, a due diverse scuole, per così dire: infatti Ateio Capitone perseverava negli insegnamenti che gli erano stati impartiti; Labeone, invece, forte del suo ingegno e cosciente della sua cultura…cominciò ad introdurre moltissime innovazioni.(trad. F. Reduzzi).

Le scuole dei giuristi romani (segue)

In realtà non c’erano molte differenze tra le due scuole, le divergenze riscontrabili derivavano più che altro da rivalità tra i vari giuristi.
Le scuole presero il nome dai più famosi esponenti:

  • Sabiniani, i seguaci di Capitone, furono così chiamati da Massurio Sabino (età di Tiberio), famoso per i Libri iuris civilis (Libri di diritto civile)
  • Proculiani, seguaci di Labeone, prendono il nome dal giurista Proculo (contemporaneo di Sabino).

Le attività dei giuristi secondo Pomponio

Le attività dei giuristi secondo Pomponio:

  • D.1.2.2.49 (Pomponius, l. singul. Enchir.): Et … ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur, sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant. Primus divus Augustus, ut maior iuris auctoritas haberetur, constituit, ut ex auctoritate eius responderent: et ex illo tempore peti hoc pro beneficio coepit.
  • Digesti 1.2.2.49 (Pomponio Manuale in un solo libro): E prima dell’epoca di Augusto, …, gli imperatori non avevano mai concesso il diritto di dare responsi in pubblico, ma quelli che avevano fiducia nella propria preparazione davano responsi a chi li consultava. Per primo il divino Augusto, onde accrescere l’autorità del diritto, stabilì che i giuristi dessero responsi in base alla sua propria autorità. E da quel momento si cominciò a richiedere questo a titolo di privilegio.(trad. F. Reduzzi).

Come si è visto dal passo di Pomponio, D.1.2.2.49 , l’attività principale dei giuristi classici era quella di dare ‘responsa‘, rispondere in pubblico a quesiti riguardanti il mondo giuridico. Importante era anche l’attività didattica.

Le opere dei giuristi del periodo classico

I giuristi del periodo classico componevano anche:

  • Opere di commento (a testi legislativi, giurisdizionali o giurisprudenziali precedenti).
  • Opere di casistica: erano raccolte di casi e problemi con le rispettive soluzioni.
  • Opere monografiche: riguardavano moltissimi argomenti del mondo giuridico, ed avevano come scopo l’informazione specifica.
  • Opere elementari sia per fini didattici, sia per la rapida informazione a fini pratici.

Tra gli altri importanti giuristi vi fu nel II secolo

  • Salvio Giuliano (superò le controversie tra Sabiniani e Proculiani; scrisse degli importanti Libri digestorum, raccolte di quaestiones e responsa).
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