Pomponio era un giurista del II secolo d.C.
• I principi enunciati dal giureconsulto nella sua opera manualistica: a quali criteri si ispirerà nel redigerla.
• I passi dell’opera di Pomponio ci sono giunti attraverso i Digesta fatti compilare dall’imperatore Giustiniano nel VI secolo d.C.
• Giustiniano fece raccogliere gli scritti dei giuristi romani più importanti, soprattutto di Ulpiano (primo quarto del III secolo d.C.), in 50 libri chiamati appunto Digesta seu Pandectae, ordinati per argomenti.
In D. 1.2.2 (cioè, nel primo libro dei Digesti, titolo 2, paragrafo 2) è contenuto appunto un lungo passo dell’opera di Pomponio, il “Liber singularis enchiridii” (=Manuale in un solo libro), che espone la nascita del diritto a Roma, parla delle Leggi delle XII Tavole ed affronta poi la narrazione della storia dei giuristi.
Libro II dei Digesta, titolo 14, parte del Commentario di Ulpiano all'editto pretorio, con la glossa di Accursio. Fonte: Wikimedia.commons.
La giurisprudenza romana secondo Pomponio, com’è tramandata nel primo libro dei Digesta di Giustiniano.
I principali giuristi dell’epoca repubblicana:
• Publio Mucio Scevola (console nel 133 a.C.)
• Marco Giunio Bruto (pretore nel II sec. a.C.)
• Manio Manilio (console nel 149 a.C.)
Per Pomponio: ” fundaverunt ius civile”= fondarono (nel senso di “rifondare, rinnovare”) il diritto civile.
Altri importanti giuristi dell’età repubblicana:
• Servio Sulpicio Rufo (console nel 51 a.C.)
• Quinto Mucio Scevola (figlio di Publio)
• Alfeno Varo [console suffetto (=sostituto) nel 39 a.C.]
• D.1.1.2.47 (Pomp. l. sing. enchir.): Post hunc (scil. Tuberonem) maximae auctoritatis fuerunt Ateius Capito … et Antistius Labeo… Ex his Ateius consul fuit: Labeo noluit, cum offerretur ei ab Augusto consulatus, quo suffectus fieret, honorem suscipere, sed plurimum studiis operam dedit: et totum annum ita diviserat, ut Romae sex mensibus cum studiosis esset, sex mensibus secederet et conscribendis libris operam daret
• Digesti 1.1.2.47 (Pomponio, Manuale in un solo libro): ebbero grande autorità Ateio Capitone … e Antistio Labeone…
Di loro, Ateio fu console: Labeone non volle ricoprire la carica di console sostituto che gli fu offerta da Augusto, ma si dedicò interamente agli studii: e aveva diviso l’anno in modo tale, che restava a Roma per sei mesi insieme con gli (altri) studiosi, per altri sei si allontanava e si dedicava a scrivere le sue opere. (trad. F. Reduzzi).
Pomponio descrive le caratteristiche delle due scuole (‘sectae‘, come le definisce).
• D.1.2.2.47 (Pomp. liber sing. enchir.): Hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt: nam Ateius Capito in his, quae ei tradita fuerant, perseverabat, Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae …plurima innovare instituit.
• D.1.2.2.47 (Pomponio, Manuale in un solo libro): Questi due per la prima volta diedero vita, a due diverse scuole, per così dire: infatti Ateio Capitone perseverava negli insegnamenti che gli erano stati impartiti; Labeone, invece, forte del suo ingegno e cosciente della sua cultura…cominciò ad introdurre moltissime innovazioni.(trad. F. Reduzzi).
In realtà non c’erano molte differenze tra le due scuole, le divergenze riscontrabili derivavano più che altro da rivalità tra i vari giuristi.
Le scuole presero il nome dai più famosi esponenti:
Le attività dei giuristi secondo Pomponio:
Come si è visto dal passo di Pomponio, D.1.2.2.49 , l’attività principale dei giuristi classici era quella di dare ‘responsa‘, rispondere in pubblico a quesiti riguardanti il mondo giuridico. Importante era anche l’attività didattica.
I giuristi del periodo classico componevano anche:
Tra gli altri importanti giuristi vi fu nel II secolo
1. Gli schiavi in Grecia e a Roma, linee generali
2. Cenni sulla giurisprudenza romana
3. Emptio-venditio, caratteristiche e vizi della cosa oggetto di compravendita
4. Le vendite di schiavi nell'editto edilizio e nei documenti della prassi
5. Il trasferimento della proprietà con particolare riguardo agli schiavi
7. Considerazioni su D. 21.2.39.1, stipulatio duplae e traditio
8. Schiavi “ordinari” e “servi vicarii”: loro posizione giuridica
9. Le azioni “adiecticiae qualitatis”
10. Aspetti particolari della dipendenza: i gladiatori
11. Terminologia della “corruptio servi” e fattispecie connesse
12. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte prima)
13. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte seconda)
14. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte terza)
15. Diritto celtico e poteri del 'paterfamilias' in un carme di Catullo: analisi del carme 67
16. Diritto celtico e poteri del 'paterfamilias' in un carme di Catullo: proposte interpretative