Gli schiavi (’servi’, in latino, nelle fonti denominati anche homines, uomini, o mancipia, erano considerati res, cose, oggetti giuridici, ed erano, in particolare, res mancipi (=quelle che potevano essere oggetto dell’antico rapporto di mancipium).
Vivevano però in una situazione ambigua, in quanto erano pur sempre esseri umani.
Il dominus aveva ogni potere sul proprio servus, ma a volte se ne serviva in svariate attività commerciali, essendo a quest’ultimo riconosciuta la mera capacità di agire (se offrivano garanzie di provvedere agli interessi del soggetto giuridico per il quale agivano).
Il ‘dominus‘ poteva concedere al proprio schiavo un compendio di beni, in genere una somma di denaro, di cui restava titolare, ma che veniva gestita dal servus stesso, detta peculium.
La definizione di peculium è oggetto di riflessione da parte dei giuristi:
Testo Latino: D. 15.1.5.3-4 (Ulp. 29 ad ed.) 3. Peculium dictum est quasi pusilla pecunia sive patrimonium pusillum. 4. Peculium autem Tubero quidem sic definit, ut Celsus libro sexto digestorum refert, quod servus domini permissu separatum a rationibus dominicis habet, deducto inde si quid domino debetur.
D. 15.1.5.3-4 (Ulpiano, libro XXIX del commento all’editto del pretore) 3. Il peculio può essere definito come una piccola quantità di danaro o un piccolo patrimonio. 4. Invece Tuberone così aveva definito il peculio, come riferisce Celso nel libro VI dei suoi Digesti, quello che lo schiavo detiene separato dalla contabilità del padrone, con il suo (del ‘dominus‘) permesso, naturalmente sottratto ciò che è dovuto al padrone (stesso). (traduzione di F. Reduzzi).
Emergono dai passi in esame delle divergenze in ordine alla definizione di peculio.
Testo Latino: D. 15.1.6 (Cels. 6 dig.). Definitio peculii quam Tubero exposuit, ut Labeo ait, ad vicariorum peculia non pertinet, quod falsum est: nam eo ipso, quod dominus servo peculium constituit, etiam vicario constituisse existimandus est. D. 15.1.7 pr. (Ulp. 29 ad ed.). Quam Tuberonis sententiam et ipse Celsus probat.
D.15.1.6 (Celso libro VI dei digesti). La definizione di peculio che Tuberone ha esposto, come rileva Labeone, non si applica i peculi dei vicari, ma questo è falso; infatti per il fatto stesso che il ‘dominus’ costituì un peculio allo schiavo, si ritiene che lo abbia costituito anche al vicario. D. 15.1.7 principio (Ulpiano libro XXIX del commento all’editto del pretore). Lo stesso Celso approva il parere di Tuberone. (traduzione di F. Reduzzi).
Come si è visto nei passi giurisprudenziali su riportati, si introduce una nuova figura di schiavo, il vicario.
Poteva infatti avvenire, soprattutto nel periodo di massima espansione della schiavitù (II sec. a.C.-II sec. d.C,), che gli schiavi avessero altri schiavi a loro sottoposti, a volte addirittura nel loro peculio, detti appunto ’servi vicarii‘.
In alcuni casi gli schiavi in posizione superiore, detti nei Digesta giustinianei “servi ordinarii“, potevano avere svariati vicarii nel loro peculio.
Gli schiavi vicari venivano affidati agli ordinari dal dominus perché fossero istruiti in determinate attività, ma a volte erano gli stessi schiavi ordinari a procurarsi dei “vicarii”.
Le fonti descrivono la realtà economica romana riguardo ai peculia servili ponendo il caso dei rapporti di credito e debito tra ‘dominus‘, ‘ordinarii‘ e ‘vicarii‘, come testimonia un passo di Ulpiano conservato in D.15.1.17 nel quale si richiamano pareri di giuristi vissuti in varie epoche precedenti, fino a risalire al giurista Servio Sulpicio, contemporaneo di Cicerone (I secolo a.C.):
D.15.1.17 (Ulp. 29 ad ed.): Si servus meus ordinarius vicarios habeat, id quod vicarii mihi debent an deducam ex peculio servi ordinarii? Et prima illa quaestio est, an haec peculia in peculio servi ordinarii computentur.
D.15.1.17 (Ulpiano, XXIX libro del commento all’editto del pretore): Se il mio schiavo ordinario ha dei vicari, ciò che i vicari debbono a me lo posso sottrarre al peculio dello schiavo ordinario? Ed il primo quesito è questo, se questi peculi si debbano conteggiare nel peculio dello schiavo ordinario. (traduzione di F. Reduzzi).
Il passo prosegue con il richiamo ad altri giuristi vissuti in età precedente, Proculo ed Atilicino:
D.15.1.17 (Ulp. 29 ad ed.): Et Proculus et Atilicinus existimant, sicut ipsi vicarii sunt in peculio, ita etiam peculia eorum: et id quidem, quod mihi dominus eorum, id est ordinarius servus debet, etiam ex peculio eorum detrahetur: id vero quod ipsi vicarii debent, dumtaxat ex ipsorum peculio:
D.15.1.17 (Ulpiano, XXIX libro del commento all’editto del pretore): Proculo ed Atilicino ritengono che come gli stessi vicari si trovano nel peculio (dell’ordinario), così anche i loro peculi: ed invero quel che deve a me il loro dominus, cioè lo schiavo ordinario, deve essere sottratto anche dal loro peculio. Invece quel che i vicari devono a lui (cioè all’ordinario), soltanto dal loro peculio. (traduzione di F. Reduzzi).
Infine si riporta il pensiero di Servio Sulpicio:
D.15.1.17 (Ulp. 29 ad ed.): sed et si quid non mihi, sed ordinario servo debent, deducetur de peculio eorum quasi conservo debitum: id vero, quod ipsis debet ordinarius servus, non deducetur de peculio ordinarii servi, quia peculium eorum in peculio ipsius est (et ita Servius respondit), sed peculium eorum augebitur, ut opinor, quemadmodum si dominus servo suo debeat.
D.15.1.17 (Ulpiano, XXIX libro del commento all’editto del pretore): Ma se devono qualcosa non a me, ma allo schiavo ordinario, sarà sottratto dal loro peculio, come se si trattasse di un debito con un compagno di schiavitù (conservo). Quello, poi, che a loro (ai vicari) deve lo schiavo ordinario, non sarà sottratto dal peculio dell’ordinario stesso, perché il peculio dei vicari fa parte del peculio dell’ordinario (e così rispose Servio), ma il loro peculio avrà degli incrementi, come mi sembra logico, come se il padrone debba qualcosa al suo schiavo. (traduzione di F. Reduzzi).
Altre figure di schiavi, che seppure sotto l’aspetto giuridico erano res, godevano invece di una posizione sociale privilegiata, erano gli schiavi imperiali:
Certamente tra gli schiavi ordinari si trovavano in agiate condizioni di vita gli schiavi imperiali, detti ‘servi Caesaris‘, addetti in genere a vari settori dell’amministrazione, sia a Roma sia nelle province dell’Impero.
Emblematica della particolare situazione di cui godevano i servi Caesaris è questa epigrafe di Musicus Scurranus, morto a Roma sotto il principato di Tiberio (CIL. VI 5197= ILS.1514).
Se ne riporta il testo, seguito dalla traduzione italiana:
Musico Ti. Caesaris Augusti/ Scurrano disp(ensatori) ad fiscum Gallicum/ provinciae Lugdunensis/ ex vicariis eius qui cum eo Romae cum/ decessit fuerunt benemerito/ Venustus negot(iator)/Decimianus sump(tuarius)/ Dicaeus a manu/ Mutatus a manu/ Creticus a manu/ Agathopus medic(us)/ Epaphra ab argent(o)/ Primio ab veste/ Communis a cubic(ulo)/ Pothus pediseq(uus)/ Tiasus cocus/ Facilis pediseq(uus)/ Anthus ab arg(ento) Hedylus cubicu(larius)/ Firmus cocus/ Secunda.
Traduzione italiana: A Musico Scurrano, (schiavo) di Tiberio Cesare Augusto, amministratore addetto al fisco gallico della provincia lugdunense, tra i vicari che erano con lui a Roma quando morì, (dedicano) al benemerito l’addetto agli acquisti e alle vendite Venusto, l’addetto al settore spese Decimiano, il segretario Diceo, il segretario Mutato, il segretario Cretico, il medico Agatopo, il custode delle suppellettili d’argento Epafra, il guardarobiere Primio, l’addetto alla camera da letto Commune, l’accompagnatore Poto, il cuoco Tiaso, l’accompagnatore Facile, il custode delle suppellettili d’argento Anto, l’addetto alla camera da letto Edilo, il cuoco Firmo, Seconda.
Si può esaminare anche un’altra epigrafe, CIL. VI 8950 (ILS. 1771), databile all’età dei Flavi: qui un vicario chiama “dominus” il suo ordinario, servus Caesaris, a testimoniare il rapporto di subordinazione esistente tra questi schiavi:
D(is) M(anibus)/ Servato Caesaris n(ostri) ser(vo)/ conttrascribtori rationis/ summi choragi vixit ann(is) XXXIIII/ mensibus VIII diebus XII amico/ bene merenti fecerunt/ Fortunatus Pompeianus Optatus/ Aug(usti) lib(erti) adiutores proc(uratoris) rationis/ ornamentorum et Irenaeus/ Caesaris verna adiutor/ tabulariorum et Isidorus/ Primitivi Aug(usti) disp(ensatoris) vicar(ius)/ rationis eiusdem et Helius/ vicarius eius domino bene/ merenti.
Agli Dei Mani di Servato, schiavo del nostro Cesare, addetto agli spettacoli, visse 34 anni, 8 mesi, 12 giorni, fecero all’amico benemerito Fortunato, Pompeiano, Optato, liberti di Augusto, aiutanti del curatore delle scene, ed Ireneo, schiavo di Cesare nato in casa, aiutante dei contabili, ed Isidoro, vicario di Primitivo, schiavo amministratore di Augusto dello stesso ufficio, ed Elio, suo vicario, al padrone benemerito. (traduzione di F. Reduzzi).
Un esempio di schiavo imperiale al quale dedicano l’epigrafe tre vicarii chiamandolo ‘dominus‘ è presente in un’epigrafe databile tra fine I e inizi II secolo d.C.:
CIL. X 7588: D(is) M(anibus)/ Diadumeno Aug(usti)/ ser(vo) disp(ensatori) Epaphrodit(iano)/ vixit ann(is) XXX/ Docimus Teon Apo/lausus vic(arii) domino/ b(ene) m(erenti)/ f(ecerunt).
Agli Dei Mani di Diadumeno Epafrodiziano, schiavo di Augusto, amministratore, visse 30 anni, fecero (l’iscrizione) al padrone benemerito i vicari Docimo, Teone, Apolauso.
1. Gli schiavi in Grecia e a Roma, linee generali
2. Cenni sulla giurisprudenza romana
3. Emptio-venditio, caratteristiche e vizi della cosa oggetto di compravendita
4. Le vendite di schiavi nell'editto edilizio e nei documenti della prassi
5. Il trasferimento della proprietà con particolare riguardo agli schiavi
7. Considerazioni su D. 21.2.39.1, stipulatio duplae e traditio
8. Schiavi “ordinari” e “servi vicarii”: loro posizione giuridica
9. Le azioni “adiecticiae qualitatis”
10. Aspetti particolari della dipendenza: i gladiatori
11. Terminologia della “corruptio servi” e fattispecie connesse
12. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte prima)
13. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte seconda)
14. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte terza)
15. Diritto celtico e poteri del 'paterfamilias' in un carme di Catullo: analisi del carme 67
16. Diritto celtico e poteri del 'paterfamilias' in un carme di Catullo: proposte interpretative