Le tabulae ceratae provengono da Pompei : Archivio dei Sulpicii, Archivio di Cecilio Giocondo (liberti banchieri).Affresco di Pompei, foto Francesca Reduzzi.
La famiglia dei Sulpicii, banchieri, a Pompei aveva un magazzino, ma era attiva a Puteoli, ricco e fiorente porto della Campania. Pozzuoli, cd. Tempio di Serapide, foto di Francesca Reduzzi.
La cd. Tavoletta di Fortunata proviene da Londinium (oggi Londra) e fu trovata durante scavi condotti nel 1994 nell’alveo del fiume Tamigi.
La Tavoletta di Fortunata è molto importante tra i documenti della prassi relativi a vendite di schiavi.
È stata scoperta a Londra nel 1994, e pubblicata nel 2003 dall’archeologo inglese Roger Tomlin (nella rivista Britannia, fascicolo 34, annata 2003).
L’edizione di Giuseppe Camodeca è apparsa nella rivista Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik del 2006.
In questa nuova edizione il prof. Camodeca ha corretto l’errata lettura di Tomlin dando senso al documento, che non si discosta dagli altri documenti di compravendita provenienti da Pompei ed Ercolano.
È la Tabula I, pagina 2, di un trittico.
Riproduzione della "Tavoletta di Fortunata" effettuata in occasione del ritrovamento e dell'esposizione al Museum of London (dove è conservata attualmente).
Vegetus Montani Imperatoris Aug(usti) ser(vi) Iucun/diani vic(arius) emit mancipioque accepit pu/ellam Fortunatam sive quo alio nomine/ est natione Diablintem de Albiciano/ (denariis) sescentis/ ea(m)que puella(m) de qua agitur sanam tradi/tam esse, erronem fugitivam non esse/ praestari. quod si qu[i]s eam puellam de/qua agitur part[em]ve quam [quis ex] ea e[vi]/cerit, quo m[i]nu[s Vege]tum M[ontani imp(eratoris)] Caesaris ser(vi) [vi]c(arium) eu[mv]e [a]t que[m] ea res/[pertinebit, habere possidereque recte liceat tantam (duplam) pecuniam recte dari stipulatus est Vegetus spopondit Albicianus …
Vegeto, vicario di Montano Giocondiano schiavo dell’Imperatore Augusto, ha acquistato e ricevuto per mancipatio una fanciulla di nome Fortunata o quale che sia il suo nome, proveniente dalla gente dei Diablinti, da Albiciano, per 600 denari. Si garantisce che la ragazza di cui si tratta è stata consegnata sana, non è vagabonda abituale né fuggitiva. Nel caso in cui qualcuno avrà evitto la ragazza di cui si parla oppure una quota di essa, così che Vegeto, vicario di Montano a sua volta schiavo di Cesare, o un suo eventuale avente causa non potrà più legittimamente avere o possedere la schiava stessa, Albiciano promette che sarà versata una somma pari a (oppure: doppia di) quella versata da Vegeto … (traduzione di F. Reduzzi).
In questo documento si notano schiavi a diversi livelli di dipendenza: il dominus è l’imperatore, che è proprietario di uno schiavo ordinario, Montanus Iucundianus, che a sua volta ha alle proprie dipendenze Vegetus, uno schiavo vicarius, il quale a sua volta acquista una schiava di nome Fortunata.
Un servus vicarius (= schiavo vicario, sottoposto ad un altro schiavo) di uno schiavo imperiale, Vegetus, acquista una schiavetta gallica, Fortunata, proveniente da Diablinti, regione situata ad ovest di Le Mans, tra Bretagna e Normandia, per 600 denarii (cioè 2400 sesterzi).
Vegetus, l’acquirente, dichiara di aver acquistato e ricevuto, attraverso la Mancipatio, una fanciulla di nome Fortunata o quale che sia il suo nome, proveniente da Diablinti, da Albiciano, un “peregrinus” (cioè non romano)per 600 denari.
Si garantisce che la ragazza di cui si tratta è sana, non è vagabonda abituale né fuggitiva.
La cifra, 2400 sesterzi, in sé è piuttosto alta, rispetto al valore di pueri (fanciulli) e puellae (fanciulle) schiavi che si desumono da altri documenti.
Ad Ercolano, infatti una mulier, una schiava adulta, costa 1300 sesterzi.
Per acquistare un homo, uno schiavo adulto, se ne spendono 4050 (TH. 61 dell’anno 63 d.C.).
In Dacia vediamo che una puella di circa sei anni (FIRA. III 87, anno 139), costa 205 denari, ma un’ancilla (schiava adulta) è acquistata per 420.
In un’emptio venditio (compravendita) di Ravenna (FIRA. III 134, metà II secolo), una puella vale 625 denarii.
Testo latino: quod si qu[i]s eam puellam de / qua agitur part[em]ve quam [quis ex] ea e[vi]/cerit, quo m[i]nu[s Vege]tum M[ontani imp(eratoris)] Caesaris ser(vi) [vi]c(arium) eu[mv]e [a]t que[m] ea res// [pertinebit, habere possidereque recte liceat…
«Nel caso in cui qualcuno avrà evitto la ragazza di cui si parla oppure una quota di essa, così che Vegeto, vicario di Montano a sua volta schiavo di Cesare, o un suo eventuale avente causa non potrà più legittimamente avere o possedere la schiava stessa, Albiciano promette che sarà versata una somma pari a (oppure: doppia di) quella versata da Vegeto». (traduzione F. Reduzzi).
Parte finale del documento: presenza di una “fiderogatio” e di una “fidepromissio” (questa parte si ricostruisce in base ad altri esempi):
Altri elementi notevoli:
L’editto richiedeva indicazione delle malattie (morbus e vitium), qui viene indicato che la puella è «sana»:
Dichiarazione di «noxae solutio».
Nelle tavolette campane si trovano queste indicazioni:
Cos’è la Nossalità‘:
A proposito della responsabilità nossale: nei documenti TPSulp. 43 (21 agosto 38) e TH. 62, 60 e 61, vi è l’espressione furtis noxisque (noxaque) solutus, mentre nel testo ulpianeo dell’editto appena visto figura soltanto l’espressione noxa solutus.
Dal momento che la responsabilità per il delictum di furto rientrava nella più ampia categoria della responsabilità nossale, nelle tavolette si voleva precisare in ogni particolare, facendo un riferimento anche alla mancanza di responsabilità per furto, che era certamente il delitto compiuto più frequentemente dagli schiavi.
Nella tavoletta di Fortunata non c’è questo riferimento.
Non è a causa dell’età; infatti tale dichiarazione è presente anche a proposito di schiavi molto giovani, quindi si può dire che le differenze nei documenti sono dovute ai diversi formulari.
Le tavolette campane sono più vicine alla prassi della città di Roma.
1. Gli schiavi in Grecia e a Roma, linee generali
2. Cenni sulla giurisprudenza romana
3. Emptio-venditio, caratteristiche e vizi della cosa oggetto di compravendita
4. Le vendite di schiavi nell'editto edilizio e nei documenti della prassi
5. Il trasferimento della proprietà con particolare riguardo agli schiavi
7. Considerazioni su D. 21.2.39.1, stipulatio duplae e traditio
8. Schiavi “ordinari” e “servi vicarii”: loro posizione giuridica
9. Le azioni “adiecticiae qualitatis”
10. Aspetti particolari della dipendenza: i gladiatori
11. Terminologia della “corruptio servi” e fattispecie connesse
12. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte prima)
13. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte seconda)
14. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte terza)
15. Diritto celtico e poteri del 'paterfamilias' in un carme di Catullo: analisi del carme 67
16. Diritto celtico e poteri del 'paterfamilias' in un carme di Catullo: proposte interpretative