Legato alla figura dello schiavo, il tema della corruptio servi ha molto interessato la dottrina sia per l’ampio sviluppo giurisprudenziale dell’illecito, sia per l’implicazione che le fattispecie integranti il delitto hanno con altri delicta e crimina come il furtum, il damnum iniuria datum, il plagium.
A partire dalla fattispecie in base alla quale il pretore concede l’azione (introdotta probabilmente nel I secolo a.C.), dove paradossalmente non compaiono né il verbo né il sostantivo relativi alla corruptio, la stessa terminologia relativa all’illecito in oggetto è piuttosto ambigua.
D.11.3.1 pr. (Ulp. 23 ad ed.) recita:
Ait praetor: «qui servum servam alienum alienam recepisse persuasisseve quid ei dicetur dolo malo, quo eum eam deteriorem faceret, in eum quanti ea res erit in duplum iudicium dabo». Dice il pretore: «concederò un’azione per il doppio del valore dello schiavo, contro chi si dirà abbia accolto dolosamente uno schiavo o una schiava altrui, oppure li abbia persuasi (dolosamente) a commettere azioni tali da renderli deteriori (diminuendone il valore)». (Trad. di F. Reduzzi).
Che il dolo vada applicato anche al recipere è chiarito in D.11.3.5 pr. Doli verbum etiam ad eum qui recepit referendum est, ut non alius teneatur, nisi qui dolo malo recepit: ceterum si quis, ut domino custodiret, recepit vel humanitate vel misericordia ductus vel alia probata atque iusta ratione, non tenebitur.
Prima di analizzare i due verbi che nel passo risalente ad Ulpiano integrano la corruptio, e che riportano le parole contenute nell’editto pretorio, è opportuno dedicare attenzione all’esame dello stesso verbo corrumpere e del sostantivo corruptio.
Lo ha fatto in tempi recenti il collega Danilo Dalla, al Convegno Internazionale di Copanello su «Scientia rerum e scientia iuris. Fatti, linguaggio, discipline nel pensiero giurisprudenziale romano», nel giugno 2010, in un’esauriente relazione intitolata ‘Corrumpere nelle fonti giuridiche: percorsi vari al seguito di un vocabolo’.
In attesa della pubblicazione dei risultati di quella indagine, vorrei solo osservare, seguendo le riflessioni dello studioso, che corrumpere ha il senso di ‘inquinare’, aria o acqua, ‘adulterare’ (p. es. vino), e quindi mostra il duplice significato di ‘corrompere’ (un giudice, un magistrato) e di ‘falsificare’ (documenti), per lo più pubblici (corrumpere edicta, album, tabulas publicas), mentre appare usato di meno nel significato italiano moderno di ‘corrompere’ (con denaro o con doni).
Lo troviamo poi ampiamente utilizzato nel campo dei reati sessuali, com’è naturale.
Basta leggere le disposizioni della lex Cornelia testamentaria nummaria, riportate nelle Pauli Sententiae 5.25.1, dove corrumpo è impiegato solo a proposito della falsificazione di monete:
Lege Cornelia testamentaria tenentur: qui testamentum quodve aliud instrumentum falsum sciens dolo malo scripserit recitaverit subiecerit suppresserit amoverit resignaverit deleverit, quodve signum adulterinum sculpserit fecerit expresserit amoverit reseraverit, quive nummos aureos argenteos adulteraverit laverit conflaverit raserit corruperit vitiaverit, vultuve principum signatam monetam praeter adulterinam reprobaverit: honestiores quidem in insulam deportantur, humiliores autem aut in metallum dantur aut in crucem tolluntur: servi autem post admissum manumissi capite puniuntur.
Nell’ambito della servi corruptio ha il significato di ‘alterazione in senso peggiorativo’, da un punto di vista essenzialmente morale. Quindi il termine configura un illecito abbastanza sfuggente: come si riconosceva uno schiavo ‘corruptus‘?
Per valutare la corruzione del servus si paragonava il suo stato iniziale con quello finale. Ulpiano considera delitto di servi corruptio anche il caso in cui il servus spinto a commettere una cattiva azione sia uno schiavo malvagio: in questo modo, infatti, è stato comunque reso ‘deterior‘ (D.11.3.1.4: Sive ergo bonum servum fecerit malum sive malum fecerit deteriorem, corrupisse videbitur).
Perché, dunque, si realizzasse una ‘corruzione di schiavo’, occorreva che questo fosse stato oggetto di un ‘recipere‘ o fosse stato persuaso a fare qualcosa che ne diminuisse il valore.
Occorre pertanto analizzare i due verbi che integrano il delictum di corruptio: cosa si intende precisamente con recipere e cosa con persuadere? È sempre Ulpiano nel commento all’editto a spiegarli, affrontando prima, in D.11.3.1.2, il senso di recipere: Quod autem praetor ait ‘recepisse’, ita accipimus, si susceperit servum alienum ad se: et est proprie recipere refugium abscondendi causa servo praestare vel in suo agro vel in alieno loco aedificiove. Il recipere secondo Ulpiano dev’essere inteso come l’atto di ‘accogliere’ presso di sé uno schiavo altrui, dargli un rifugio allo scopo di nasconderlo o nel proprio terreno o in un luogo o edificio altrui.
La variatio del verbo (recipere-suscipere) che si riscontra nel frammento appena esaminato non mi sembra casuale, come non lo è – a mio avviso – nemmeno in un altro passo ulpianeo, collegato a questo.
In D. 47.2.48.2-3, infatti, si dice che «chi ha accolto (recepit) uno schiavo secondo la volontà del padrone, non è ladro (fur) né plagiario … Ma se il dominus lo ha vietato e l’altro lo ha accolto (suscepit), se non ha l’intenzione di nascondere, non è ladro; se lo ha nascosto, allora comincia ad essere ladro. Colui che ha accolto (suscepit) ma non ha nascosto, anche contro la volontà del dominus, non è ladro».
D.47.2.48.2-3 (Ulp. 42 ad Sab.). 2. Qui ex voluntate domini servum recepit, quin neque fur neque plagiarius sit, plus quam manifestum est: quis enim voluntatem domini habens fur dici potest? 3. Quod si dominus vetuit et ille suscepit, si quidem non celandi animo, non est fur, si celavit, tunc fur esse incipit. Qui igitur suscepit nec celavit etsi invito domino, fur non est.
Mi pare che il verbo suscipere abbia una sfumatura diversa rispetto a recipere, anche se nella traduzione italiana è difficile da far emergere in maniera evidente; sfumatura che viene messa in risalto nel lessico del Forcellini, ove, tra i vari significati del termine, si trova: «suscipere aliquem tuendum, fovendum, torre a difendere, a proteggere».
Nei Digesta giustinianei, infatti, è presente anche una motivazione del recipere (D.11.3.5 pr., Ulp. 23 ad ed.): se l’accoglimento dello schiavo è dettato da humanitas, misericordia o da alia probata ratio non si configura il delitto di corruptio servi.
Dunque non è ladro, fur, di schiavi, colui che accoglie un servus invito domino, ma non lo nasconde. Per configurare un furto era necessaria un’attività positiva. Il giurista precisa che solo se l’attività dell’accogliere è stata compiuta con dolo si realizza una servi corruptio.
Nel passo esaminato nella precedente lezione, D. 47.2.48.2-3, viene anche menzionato il plagium, che presuppone un caso diverso, per quanto sempre collegato con l’allontanamento di uno schiavo dalla casa del dominus, cioè l’indurre uno schiavo altrui alla fuga oppure esercitare il potere dominicale su uno schiavo altrui (ma anche su un libero).
Si confronti D. 48.15.6.2 (Call. 6 de cognit.):
Lege Fabia cavetur, ut liber, qui hominem ingenuum vel libertinum invitum celaverit invinctum habuerit emerit sciens dolo malo quive in earum qua re socius erit, quique servo alieno servaeve persuaserit, ut a domino dominave fugiat, vel eum eamve invito vel insciente domino dominave celaverit, invinctum habuerit emerit sciens dolo malo quive in ea re socius erit, eius poena teneatur.
La legge Fabia, forse del I secolo a.C., puniva la riduzione in schiavitù di liberi e l’abusivo esercizio di potestà dominicale su schiavi altrui, come si evince dal passo riportato, tratto dal VI libro dell’opera de cognitionibus del giurista Callistrato (attivo tra la fine del II e gli inizi del III secolo d.C.), che ne riporta la previsione più completa.
Il persuadere, invece, viene descritto nel passo dei Digesta 11.3.1.3 utilizzando le parole di Ulpiano (ancora XXIII ad ed.): Persuadere autem est plus quam compelli atque cogi sibi parere (Mommsen-Krüger persuadere est plus quam suadere: nam qui persuadet, tamquam compellit et quasi cogit sibi parere). Sed persuadere ton méson estín, nam et bonum consilium quis dando potest suadere et malum: et ideo praetor adiecit «dolo malo, quo eum deteriorem faceret»: neque enim delinquit, nisi qui tale aliquid servo persuadet, ex quo eum faciat deteriorem. Qui igitur servum sollicitat ad aliquid vel faciendum vel cogitandum improbe, hic videtur hoc edicto notari.
«’Persuadere’ è più di essere spinto e costretto ad ubbidire a taluno (lett. ‘a sé’) (o, secondo una variante nel testo dell’editio maior di Mommsen e Krüger, persuadere est plus quam suadere: nam qui persuadet, tamquam compellit et quasi cogit sibi parere, cioè «persuadere è più di esortare, infatti chi persuade, è come se spingesse e quasi costringesse ad essere ubbidito»).
Ma persuadere è un termine medio, infatti si può persuadere sia dando un buon consiglio, sia uno cattivo: per questo il pretore ha aggiunto ‘con dolo malvagio (dolosamente), allo scopo di renderlo deteriore’. Infatti non delinque se non colui che persuade uno schiavo a fare qualcosa che lo renda deteriore. Ed invero questo editto riguarda chi spinge uno schiavo a fare o a pensare qualcosa di malvagio». (Trad. di F. Reduzzi).
Elemento centrale della fattispecie è il dolo, come ben è stato posto in luce dalla dottrina, anche nel caso di attività che producevano nello schiavo lesioni corporali, seppure non effettuate materialmente (corpore); una fattispecie molto vicina a quanto contemplato dalla lex Aquilia (inizi del III secolo a. C.) che puniva, tra l’altro, proprio il danneggiamento dello schiavo altrui (damnum corpori datum).
Un passaggio dei Digesta, tratto sempre dal XXIII libro del commento di Ulpiano all’editto pretorio, illustra un caso di danneggiamento realizzato corpori (ma non corpore) nei confronti di uno schiavo, che comporta un deterioramento fisico, con degli esiti diversi quanto alla tipologia della repressione. Il giurista descrive la fattispecie (D. 11.3.3.1):
Se qualcuno ha persuaso uno schiavo a salire su un tetto o a calarsi in un pozzo e quello, obbedendo, lo ha fatto, ma è caduto e si è rotto qualche parte del corpo, o è morto, bisogna valutare se c’è stato dolo malvagio: se non vi è stato, colui che ha persuaso non sarà tenuto (scil. ‘dall’azione per corruzione di schiavo’), in caso contrario (se il dolo può essere provato), sarà tenuto. Se non è possibile provare il dolo, il dominus dello schiavo potrà esercitare l’azione (utilis) ex lege Aquilia.
Il problema è questo: per lesioni corporali (corpori) procurate ad uno schiavo altrui corpore si agiva normalmente con la lex Aquilia; attraverso l’elaborazione giurisprudenziale, però, si estese la possibilità di agire anche se il danno non era procurato direttamente, corpore corpori, allo schiavo, concedendo a risarcimento del danneggiato (dominus) un’azione ‘utile’ ex lege Aquilia nel caso in cui non si potesse provare il dolo nel comportamento del danneggiatore.
Probabilmente, come è stato sostenuto, dato che i giuristi del II secolo d.C. potevano già servirsi dell’actio utilis ex lege Aquilia in caso di lesioni fisiche che, seppure non come attraverso l’actio servi corrupti (che comportava verosimilmente la condanna al duplum del valore dello schiavo corrotto), consentiva comunque un risarcimento per il dominus, la speculazione giurisprudenziale si concentrò sulla descrizione delle attività che realizzavano una corruptio del servus dal punto di vista morale.
Le fonti mostrano svariati esempi di deterioramento morale, ma mi sembra interessante riportare il variegato elenco ulpianeo, cui si aggiungono altri esempi derivanti dal commento di Paolo all’editto pretorio:
D. 11.3.1.5 (Ulp. 23 ad ed.). «Realizza una corruzione di schiavo chi persuade il servus altrui a commettere iniuria (un ‘atto ingiusto’) nei confronti di qualcuno, a commettere un furtum, a fuggire, o ad istigare (a sua volta) uno schiavo altrui ut peculium intricaret, a impegnare il peculio, a darsi agli amori o a vagabondare, o a darsi ai vizi, o a frequentare gli spettacoli, o ad essere sedizioso. O chi persuade il servus actor, lo schiavo amministratore, con parole o denaro, a sottrarre (falsificare) o alterare i conti del padrone o anche a mettere disordine nei conti a lui affidati. D. 11.3.2 (Paul. 19 ad ed.). O rende lo schiavo dissoluto o ribelle; o chi lo persuade a subire uno stuprum». (Trad. di F. Reduzzi).
Testo latino: Is quoque deteriorem facit, qui servo persuadet, ut iniuriam faceret vel furtum vel fugeret vel alienum servum ut sollicitaret vel ut peculium intricaret, aut amator existeret vel erro vel malis artibus esset deditus vel in spectaculis nimius vel seditiosus: vel si actori suasit verbis sive pretio, ut rationes dominicas intercideret adulteraret vel etiam ut rationem sibi commissam turbaret: D. 11.3.2 (Paul. 19 ad ed.) vel luxuriosum vel contumacem fecit: quive ut stuprum pateretur persuadet.
È indubbio che con l’actio servi corrupti, diretta a sanzionare le attività che comportano il deprezzamento dello schiavo, si valuta quest’ultimo come una qualsiasi res; ma lo stesso servus risulta suscettibile di corruzione morale esattamente come una persona.
È per questo che il giurista Paolo precisa che dalla corruptio servi non discende un danno per l’immagine della domus (dignitate et fama domus integra manente), ma solo un danno economico, ed è proprio per questo che l’azione non si può applicare alla corruzione dei figli:
Testo latino: D. 11.3.14.1 (Paul. 19 ad ed.). De filio filiave familias corruptis huic edicto locus non est, quia servi corrupti constituta actio est, qui in patrimonio nostro esset, et pauperiorem se factum esse dominus probare potest dignitate et fama domus integra manente …
1. Gli schiavi in Grecia e a Roma, linee generali
2. Cenni sulla giurisprudenza romana
3. Emptio-venditio, caratteristiche e vizi della cosa oggetto di compravendita
4. Le vendite di schiavi nell'editto edilizio e nei documenti della prassi
5. Il trasferimento della proprietà con particolare riguardo agli schiavi
7. Considerazioni su D. 21.2.39.1, stipulatio duplae e traditio
8. Schiavi “ordinari” e “servi vicarii”: loro posizione giuridica
9. Le azioni “adiecticiae qualitatis”
10. Aspetti particolari della dipendenza: i gladiatori
11. Terminologia della “corruptio servi” e fattispecie connesse
12. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte prima)
13. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte seconda)
14. Il concorso di azioni tra Lex Aquilia e Lex Cornelia (parte terza)
15. Diritto celtico e poteri del 'paterfamilias' in un carme di Catullo: analisi del carme 67
16. Diritto celtico e poteri del 'paterfamilias' in un carme di Catullo: proposte interpretative