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Fernando Bocchini » 3.Convivenze more uxorio e unioni civili


Convivenze more uxorio e unioni civili I

E’ in progressiva crescita l’esperienza di vite convissute more uxorio in assenza di matrimonio. L’intrecciarsi e il sovrapporsi di motivazioni etiche, religiose e politiche non hanno consentito finora l’approdo ad una disciplina organica della materia. Ma ormai sono molti e sempre più incisivi gli interventi legislativi e gli itinerari giurisprudenziali che offrono rilevanza giuridica a tali fenomeni, nella prospettiva di protezione di significative istanze maturate durante la relazione e all’esito della stessa.

D’altra parte l’esperienza di molti paesi europei tende ad offrire rilevanza giuridica a tali nuove e diverse esperienze di vita familiare. E’ significativo che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (approvata dal Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000), destinata ad essere incorporata nel Trattato di Lisbona del 2007, preveda distintamente un “diritto di sposarsi” e un “diritto di costituire una famiglia”.

Convivenze more uxorio e unioni civili II

In realtà, se non si rimane prigionieri della formula dell’art. 29 Cost. che definisce la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, un’attenzione all’art. 2 Cost. che disegna le formazioni sociali come luogo di svolgimento della persona umana consente di ricondurre a tale previsione anche le convivenze more uxorio, così da offrire alle stesse una base e una compatibilità costituzionale.

Corte di Cassazione, Sezione III civile, 16 settembre 2008, n. 23725

Massime

In materia di separazione, quanto all’incidenza della convivenza “more uxorio” di un coniuge sul diritto all’assegno di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge, in riferimento alla persistenza delle condizioni per l’attribuzione dello stesso, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.

Consulta la sentenza

Corte di Cassazione, Sezione III civile, 16 settembre 2008, n. 23725 (segue)

Massime

In materia di separazione o divorzio, l’assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), è finalizzata all’esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall’art. 156 c.c., e dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare (Cass. 26.1.2006, n. 1545; Cass. 6.7.2004, n. 12309).

Consulta la sentenza

Corte di Cassazione, Sezione I civile,  10 agosto 2007, n. 17643

Massima

In materia di separazione, quanto all’incidenza della convivenza “more uxorio” di un coniuge sul diritto all’assegno di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge, in riferimento alla persistenza delle condizioni per l’attribuzione dello stesso, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.

Consulta la sentenza

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