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Fernando Bocchini » 6.Le nozioni giuridiche di “consumatore” e “professionista”


Le nozioni giuridiche di “consumatore” e “professionista”

Da tempo la raffigurazione concettuale del negozio giuridico, quale atto unitario in funzione della unitarietà astratta del soggetto di diritto, è declinata nella più comprensiva categoria giuridica dell’autonomia negoziale che implica una più significativa correlazione con la morfologia sociale  dove vive e opera una multiforme varietà di negozi giuridici. In tale contesto si è sviluppato un trend normativo europeo di enucleazione della figura del “consumatore“, quale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, e della figura del “professionista” quale persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.

Le nozioni giuridiche di “consumatore” e “professionista” (segue)

A fronte di tale divario, la normativa protettiva è peraltro molto variegata, per riferirsi talvolta alla sola classe dei consumatori, e per dilatarsi talaltra alla platea di tutti i fruitori dei prodotti di impresa, quali meri clienti o contraenti: in tal guisa le connotazioni concrete della figura del consumatore risultano ancora  mobili e variegate.

Corte di Cassazione, Sezione III civile, 10 luglio 2008, n. 18863

Massime
Ai sensi dell’art. 1469 bis c.c. deve essere considerato consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del professionista non è necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale.

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