L’impianto del codice civile in tema di trasferimenti dei diritti è organizzato intorno alla circolazione dei beni immobili, attribuendosi alla titolarità del diritto una valore essenziale rispetto al conseguimento della consegna. E così anche la disciplina dei rischi che si connettono alla cosa è mutuata sulle cadenze della “proprietà” (art. 1465 c.c.).
Ma due fondamentali normative – la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (ratificata con L. 11.12.1985, n. 765) e la Direttiva 1999/44/CE sulla vendita dei beni di consumo (trasfusa da ultimo negli artt. 128 ss. cod. cons.) – hanno profondamente scosso tale sistema, organizzando la disciplina dei rischi sulle cadenze della “consegna”. Nel mercato dei beni mobiliari la tensione alla disponibilità materiale del bene prende il sopravvento sull’aspirazione al conseguimento della titolarità formale del diritto.
Si conferma come la tipologia degli effetti del contratto non sia una determinazione necessitata e logicamente unitaria: la stessa è appresta dall’ordinamento in ragione, non solo della vicenda circolatoria perseguita, ma anche del contesto in cui il contratto emerge e si sviluppa e del complessivo assetto di interessi attuato; d’altra parte la produzione degli effetti è sempre manovrabile dall’autonomia privata nei limiti della liceità e della meritevolezza ordinamentale.
Massima
Nella vendita ad effetti reali, un volta concluso il contratto, l’acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico (“sine corpore”) della “res vendita”, con l’obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale (“corpus”), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall’accordo dell’autonomia delle parti.
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Massima
Poiché l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all’obbligazione di adeguata custodia – in relazione alla responsabilità per furti e rapine – il custode che non offra la prova liberatoria, che non dimostri, cioè, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza.3
Massima
In tema di compravendita , l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato (ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore economico) di per sè non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva-sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 cod. civ.) dell’originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 cod. civ.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 cod. civ., ai fini dell’esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 cod. civ.), sostanziandosi tale impegno in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 cod. civ.); infatti, solo in presenza di un accordo delle parti (espresso o “per facta concludentia”), il cui accertamento è riservato al giudice di merito, inteso ad estinguere l’originaria obbligazione di garanzia e a sostituirla con una nuova per oggetto o titolo, l’impegno del venditore di eliminare i vizi dà luogo ad una novazione oggettiva.
1. Il diritto privato tra realtà nazionale e esperienza europea
2. Crisi della famiglia fondata sul matrimonio (separazione e divorzio)
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4. Proprietà e consegna nei contratti traslativi
6. Le nozioni giuridiche di “consumatore” e “professionista”