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Fernando Bocchini » 8.La responsabilità del provider


Nuove tecnologie e responsabilità del provider

Una delle problematiche più complesse suscitate dalle nuove tecnologie e dalla connessa navigazione telematica è legata alla responsabilità del provider, quale operatore che consente la connettività. Una tendenza più garantista tende senz’altro a coinvolgerla, mentre altra, più incline a favorire lo sviluppo della rete, mira ad escluderla o quanto meno a diversamente articolarla in ragione della incidenza svolta nella gestione del materiale immesso in rete. Una diversificazione della figura e del coinvolgimento del provider è nella direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, attuata con D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70.

Nuove tecnologie e responsabilità del provider (segue)

Nei rapporti tra i vari utenti, notevoli problemi ineriscono già alla confusione del nome a dominio. Come si pongono i comuni problemi di tutela della persona umana, per aggressioni all’onore oltre che alla privacy e per la protezione del diritto di autore. Un problema specifico si pone con riferimento alla pubblicità operata in rete, che non deve essere menzognera o trarre in inganno l’utente. Nutrite problematiche sono anche sollevate dalle lesioni al buon costume: basti pensare alla responsabilità per diffusione di materiale pornografico riferito a minori; c’è poi il problema della responsabilità penale del provider per i reati commessi a mezzo la rete e dentro la rete.

Tribunale  di Catania, 29 giugno 2004

Massime
L’internet provider è responsabile per l’illecito in materia di diritto d’autore commesso attraverso il sito da lui gestito soltanto quando abbia consapevolezza del carattere antigiuridico dell’attività svolta dall’utilizzatore: si tratta, in altri termini, di responsabilità soggettiva, non essendo estensibile analogicamente all’internet provider la responsabilità in sostanza oggettiva prevista dalla legge a carico del responsabile editoriale per gli illeciti commessi a mezzo stampa, stante la concreta impossibilità di operare una verifica dei dati trasmessi da tutto il mondo sul sito “de quo”.

Consulta la sentenza

Tribunale di Milano, Sezione VIII, 10 luglio 2006

Massime
Nel caso di reato di diffamazione commesso a mezzo internet, è ammissibile la citazione quale responsabile civile della società che, in qualità di provider, ha ospitato sul proprio server un sito web contenente dati personali della persona offesa, senza previa autorizzazione della stessa, potendosi configurare astrattamente, nel caso di condanna dell’imputato, una responsabilità civile a carico della predetta società per il risarcimento dei danni cagionati per i fatti addebitati all’imputato, a norma dell’art. 15 “Codice della privacy” in relazione all’art. 2050 c.c.

I materiali di supporto della lezione

Tribunale di Catania, 29 giugno 2004

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