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Fernando Bocchini » 5.Vendita tra piazze diverse


Vendita tra piazze diverse

Lo sviluppo del commercio tra piazze diverse comporta il ricorso al trasporto per l’esecuzione del contratto, onde permettere che la merce venduta sia trasferita dalla piazza del venditore a quella dell’acquirente. Una risalente tradizione, maturata nella vita dei mercati, tende a liberare i fornitori dai rischi del trasporto, ma sono molte le ragioni e le motivazioni di inversione di tendenza, con la tutela privilegiata degli acquirenti. Si aggiunga che la distribuzione fisica della merce, per le varie operazioni coinvolte, esprime ormai una componente significativa del prezzo del prodotto.

La figura rappresenta un significativo crocevia di delicato equilibrio tra le istanze della produzione e quelle del commercio e specie della grande distribuzione; mentre sullo sfondo si sviluppa l’esigenza di tutela degli acquirenti quali consumatori.
In generale poi il commercio tra piazze diverse fa emergere l’esigenza della unitizzazione dei carichi e della responsabilità di vettori e spedizionieri: è un profilo che attraversa e orienta i contratti di logistica nella collocazione dei prodotti.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 3 gennaio 2007, n. 7

Massima
In tema di vendita internazionale implicante trasporto di merci, luogo della consegna – ai sensi dell’art. 31, primo comma, lettera a), della Convenzione di Vienna 11 aprile 1980 (resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 11 dicembre 1985, n. 765) – è quello nel quale i beni sono trasmessi al vettore, salvo specifica deroga pattizia in ordine alla diversa consegna rilevante ai fini della liberazione del venditore. Sicché, ove la consegna delle merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all’acquirente debba avvenire in Italia, la giurisdizione in ordine alla controversia sull’esecuzione e sull’adempimento del contratto è devoluta al giudice italiano, a nulla rilevando che detto contratto contenga anche una pattuizione sulla destinazione finale della merce nei magazzini, all’estero, della società acquirente, trattandosi di clausola non destinata ad incidere sulla determinazione del luogo di consegna in senso giuridico.

Consulta la sentenza

Corte di Cassazione, Sezione II civile,  19 dicembre 2006, n. 27125

Massime
Nella vendita da piazza a piazza, il venditore con la consegna della merce al vettore si libera nei confronti dell’acquirente solo dell’obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo per contro a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabili al trasporto, che gli vengano denunziati nei termini prescritti.

Consulta la sentenza

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