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Annamaria Salomone » 9.I mezzi di tutela 'complementari' alle azioni formulari


I rimedi diversi dalle actiones

Accanto alle formule delle azioni processuali, espressione tipica della iurisdictio, vi sono svariati rimedi che fanno capo al pretore ed al suo editto che si diversificano dalle actiones in quanto non direttamente finalizzati a sollecitare un procedimento apud iudicem:

  • interdicta;
  • in integrum restitutiones;
  • stipulationes praetoriae;
  • missio in possessionem;
  • bonorum venditio;
  • datio bonorum possessionis.

Gli atti magis imperii quam iuridictionis

Per alcuni di questi rimedi (in integrum restitutiones, missio in possessionem, stipulationes praetoriae) le fonti impiegano la qualifica di atti magis imperii quam iurisdictionis, di atti cioè che trovavano il loro fondamento, al di fuori dell’ambito della iurisdictio, nel potere di comando (imperium) civile e militare dei supremi magistrati.

Gli interdicta

Gli interdicta (dal verbo latino interdicere, nel significato di ordinare, comandare) erano provvedimenti autoritativi (ordini e divieti) emessi dal magistrato cum imperio, sulla base di una sommaria valutazione delle ragioni del richiedente (causae cognitio): in caso di inosservanza dell’interdictum il richiedente avrebbe potuto esercitare un’apposita actio in personam (actio ex interdicto) finalizzata alla condanna dell’inadempiente.
Si tratta di uno svariato numero di rimedi, alternativi alle azioni, volti a fornire una tutela immediata, talora provvisoria.

Secondo il contenuto dell’ordinanza interdictum può essere:

  • restitutorium;
  • exhibitorium;
  • prohibitorium.

Le in integrum restitutiones

Il pretore, a seguito di un esame più o meno approfondito (causae cognitio) della richiesta di tutela, emanava provvedimenti costitutivi di ‘annullamento’ di atti giuridici.
L’interessato era per autorità del magistrato (ope magistratus) reintegrato (restitutus) nella stessa situazione giuridica anteriore al compimento dell’atto invalidato.
L’intervento del pretore poteva sostanziarsi in un autonomo decreto (decretum restitutionis) seguito, ove necessario, dalla concessione di un’azione ordinaria (iudicium rescissorium), oppure in una finzione contenuta direttamente all’interno del iudicium.

Le stipulationes praetoriae

Si tratta di un impiego dello strumento negoziale (stipulatio) non libero, ma su imposizione del magistrato giusdicente. Il pretore ordinava di prestare delle garanzie, minacciando conseguenze di vario tipo.
Nelle varie articolazioni, possiamo individuare essenzialmente due tipologie. Quella delle promesse semplici (repromissiones) e quella delle promesse garantite dal terzi (satisdationes).

Alcune erano cauzioni finalizzate ad assicurare il buon andamento del processo (stipulationes iudiciales); altre attuavano una funzione cautelare vera e propria di tutela di situazioni soggettive che si collocavano nel diritto sostanziale (stipulationes cautionales).

La missio in possessionem

Nel casi contemplati nell’editto con scopi e finalità diversi, il pretore concedeva ad un estraneo di immettersi nella disponibilità di fatto (custodia et observatio) di singoli (missio in rem o missio in possessionem rei) o di tutti (missio in bona) i cespiti patrimoniali di un altro soggetto.
Una delle funzioni più importanti della missio in possessionem fu quella di attuare l’esecuzione forzata sul patrimonio del iudicatus (cfr. infra e supra, lezione nr. 8).

Immagine da: Wikipedia.

Immagine da: Wikipedia.


La venditio bonorum

Si faceva ricorso alla vendita all’asta del patrimonio di un soggetto sotto il controllo del magistrato giusdicente (cfr. lezione nr. 8 ) in ipotesi diverse:

  • esecuzione patrimoniale sui beni del ‘fallito’ vivo o morto;
  • vendita dei beni del morto o capite minutus non reclamati da nessuno;
  • vendita dei beni a seguito di cessio bonorum.

La venditio bonorum iudicatorum (rinvio)

Diverse leggi repubblicane contengono richiami alla venditio bonorum in contesti estranei al processo privato. Significativo è tuttavia il riferimento, nella lex Iulia municipalis, in un elenco di soggetti non eleggibili alle magistrature locali nel quale compaiono fattispecie rilevanti per il diritto privato, ad una ‘possessio vel proscriptio‘ che sembra alludere alla venditio bonorum iudicatorum.

Immagine da: Wikipedia.

Immagine da: Wikipedia.


La datio bonorum possessionis

Un esempio di missio in bona fu rappresentato dal possesso dei beni del patrimonio di un defunto alla stregua di erede (possesso ‘para-ereditario’ del patrimonio).
Il pretore, in base ad una sommaria valutazione delle circostanze (causae cognitio), poteva attribuire la disponibilità dei bona defuncti a soggetti (anche non eredi) ritenuti in possesso di taluni requisiti.

I materiali di supporto della lezione

LEX IULIA MUNICIPALIS - Si tratta della Tabula Heracleensis, epigrafe rinvenuta in Lucania e custodita a Napoli, presso il Museo Nazionale, il cui verso riporterebbe disposizioni che si ascrivono ad una più ampia legge municipale di Cesare.

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