Vai alla Home Page About me Courseware Federica Living Library Federica Federica Podstudio Virtual Campus 3D La Corte in Rete
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Annamaria Salomone » 10.Le cognizioni straordinarie


Le cognitiones extraordinariae

Affermatesi a partire da Augusto, nel campo del diritto privato queste procedure forniscono tutela a fattispecie per le quali non era possibile agere per formulas (come, ad es., in tema di fedecommessi), ovvero a situazioni protette in modo inadeguato (come, ad es., in materia di tutela).
A seguito di un’iniziale convivenza con il processo formulare, le cognitiones erano destinate a essere la forma ordinaria e unica di processo in età postclassica. Una costituzione del 342 d.C., emanata dagli imperatori Costante e Costanzo, sembra sancire la definitiva e ufficiale abolizione delle formulae.

La cognitio extra ordinem

Sebbene sia più corretto ragionare in termini di cognitiones, la manualistica moderna è solita tuttavia discutere di cognitio, al singolare, sulla scorta del fatto che detti procedimenti si ispiravano comunque a regole e principi comuni, idonei, per un verso, a differenziare il nuovo processo rispetto al più antico ordo iudiciorum fissato dalla legislazione augustea (cfr. lezione n. 3) e, per un altro, a realizzare quella tendenza alla statalizzazione ed unificazione dell’amministrazione della giustizia che poi troverà la sua completa attuazione con Giustiniano.

Immagine da: Wikipedia.

Immagine da: Wikipedia.


Dalle formulae all’actio

Il venir meno del tecnicismo formulare comportò, altresì, che le diversità strutturali tra le svariate azioni e tra queste ultime e gli altri rimedi processuali lentamente si offuscarono: a prescindere dalle antiche denominazioni che furono comunque conservate al solo fine di poter indicare il diritto fatto valere in giudizio, l’actio diventò lo strumento attraverso cui l’attore avanzava la sua pretesa.

Dalle formulae all’actio (segue)

Alla caduta delle formule può rapportarsi non soltanto il venir meno delle distinzioni tra azioni (civilis, in factum, dirette ed utili), ma principalmente la «caduta di quella compentrazione tra diritto e processo, che costituiva la caratteristica inconfondibile del sistema formulare» (B. Biondi).

Per il sistema cognitorio può rettamente proporsi una nuova visione del processo, dall’accertamento del diritto alla sua realizzazione concreta, quale strumento unitario di tutela del diritto.

L’unità del processo

L’originaria bipartizione (in iure e apud iudicem) cede il posto ad un processo monofasico, in guisa che il nuovo iter procedimentale era celebrato interamente dinanzi a magistrati-funzionari dell’apparato burocratico statale ai quali competeva, appunto, la doppia funzione della cognizione e dell’emanazione della sentenza in nome dell’autorità imperiale.

La contumacia

L’instaurazione del processo nella cognitio non è più rimessa alla sola volontà delle parti.
La partecipazione attiva dell’autorità pubblica alla chiamata in giudizio permetteva che fosse ‘colpita’ da una dichiarazione di contumacia la parte che non fosse comparsa in udienza pur essendo stata regolarmente convocata attraverso opportuni edicta (l’ultimo era detto peremptorium), con la conseguenza che il processo sarebbe continuato anche in sua assenza, e dunque con la sola partecipazione dell’altro contendente.
Non è sicuro se l’assenza del convenuto comportasse automaticamente la sua soccombenza nel giudizio. L’attore, a partire da una certa epoca, era probabilmente tenuto a provare in ogni caso il suo diritto. L’assenza dell’attore, invece, implicava la necessità di nuova udienza (e di una nuova citazione).

I poteri del giudice

Lo svolgimento del processo era scevro da qualsiasi formalismo. Le parti comparse dinanzi al giudice potevano svolgere le proprie difese in tutta libertà e soprattutto in qualunque fase del procedimento, non essendo vincolate alla regola di giudizio ‘cristallizzata’ per effetto della litis contestatio.

Il giudice, dal canto suo, sempre per la mancanza di una formula che imponesse esplicite direttive, godeva di un ampio potere di giudizio con riguardo sia al merito della lite sia alle circostanze che fosse opportuno provare.

La prova ‘legale’

Tuttavia, a cominciare dal III secolo d.C.,anche a seguito della diffusione di prassi orientali, si venne a fissare una sorta di gerarchia fra i mezzi di prova e ad affermare il valore legale degli stessi; situazione, questa, che in certo qual modo venne a limitare il libero apprezzamento del giudice. In forza di ciò si stabilì che le constatazioni dirette, i documenti scritti, la confessione giudiziale e il giuramento prestato in corso di causa prevalessero sulle presunzioni e sulle testimonianze.

La condanna in ipsam rem

La sentenza di condanna non era più necessariamente espressa in una somma di danaro, potendo contenere, ove possibile, l’ordine di effettuare la medesima prestazione oggetto della pretesa attorea (cfr. lezione n. 5).

L’appello

Nel nuovo sistema giudiziario, avverso le decisioni considerate erronee ovvero ingiuste si poteva proporre appello.
L’istituto prevedeva che la parte interessata promuovesse un nuovo giudizio dinanzi al funzionario di grado superiore ovvero al principe allo scopo di ottenere una ‘riforma’ della statuizione impugnata. L’appello era presentato al giudice che aveva emesso la sentenza (cd. giudice a quo). In caso di accoglimento, consegnava all’appellante le litterae dimissoriae (una relazione sulla causa) da trasmettere entro un breve termine al giudice d’appello (cd. giudice ad quem).
Nel giudizio di secondo grado le parti beneficiavano del cd. ius novorum, potendo proporre nuove domande, nuove eccezioni e nuove prove.
La proposizione del gravame, oltre ad un effetto sospensivo dell’esecuzione della sentenza impugnata, aveva un effetto devolutivo, nel senso che trasferiva al giudice superiore sia la conoscenza che la decisione della causa.

L’esecuzione della sentenza

Il mancato adempimento spontaneo della sentenza prevedeva il ricorso all’esecuzione forzata per il tramite di ausiliari dell’organo giudicante (gli executores) ovvero addirittura con l’ausilio della forza pubblica (manu militari).

Le sentenze della cognitio erano eseguite con le forme esecutive già esistenti nel processo dell’ordo cui si aggiunsero strumenti nuovi. Nell’ipotesi di esecuzione in concorso tra più creditori, il sistema adottato era quello della missio in bona, cui però seguiva non già la vendita in blocco dei beni (cfr. lezioni 8 e 9), ma la vendita per singoli cespiti e per quanto fosse necessario (bonorum distractio).

L’esecuzione della sentenza (segue)

Una nuova e più diffusa forma  di esecuzione patrimoniale diventa il pignus in causa iudicati captum, in forza del quale il vincitore non soddisfatto, su autorizzazione dell’autorità competente, si impossessava, a titolo di pegno, di alcuni dei beni mobili o immobili del soccombente allo scopo di venderli e di incassare il relativo prezzo fino all’ammontare della condanna.

I materiali di supporto della lezione

C. 2.57 (58).1: Imperatores Constantius, Constans AA. Marcellino praesidi Phoenice. Iuris formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicitus amputentur [a 342]. (Le formule che a causa delle loro ricercatezze verbali tendono a tutti insidie negli atti delle cause siano radicalmente abrogate).

  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93