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Annamaria Salomone » 3.Le legis actiones - parte seconda


La classificazione delle azioni

La funzione e la struttura assunte dalle legis actiones in età decemvirale consentono di adottare la seguente classificazione:

  • legis actiones cd. dichiarative, quali azioni processuali finalizzate all’accertamento di una situazione giuridica controversa (legis actio per sacramentum, legis actio per iudicis arbitrive postulationem);
  • legis actiones cd. esecutive, quali azioni processuali miranti alla materiale realizzazione di un diritto già accertato o in un precedente giudizio o al di fuori del processo (legis actio per manus iniectionem, legis actio per pignoris capionem).

Nel corso dell’età repubblicana leggi posteriori alle dodici tavole introdurranno nuove azioni (è il caso della legis actio per condictionem) oppure aggiungeranno nuovi presupposti legittimanti alle azioni già esistenti (ad es. nel caso della cd. manus iniectio depensi).

La legis actio per iudicis postulationem …

Gai 4.17a. … qui agebat sic dicebat: EX SPONSIONE TE MIHI X MILIA SESTERTIORUM DARE OPORTERE AIO: ID POSTULO AIAS AN NEGES. aduersarius dicebat non oportere. actor dicebat: QVANDO TV NEGAS, TE PRAETOR IUDICEM … POSTULO UTI DES … [ ... chi agiva diceva: AFFERMO CHE TU DEVI DARE A ME DIECIMILA SESTERZI IN BASE ALLA SPONSIO: TI CHIEDO SE LO CONFERMI O LO NEGHI. L'avversario diceva di non dovere. L'attore diceva: POICHÉ CHE TU NEGHI CHIEDO A TE O PRETORE DI ASSEGNARE A ME UN GIUDICE...].

(segue) …e la legis actio per arbitri postulationem

… itaque in eo genere actionis sine poena quisque negabat. item de hereditate dividenda … idem fecit lex Licinnia, si de aliqua re communi dividenda ageretur. itaque nominata causa ex qua agebatur statim arbiter petebatur. [...ed in questo modo in tale genere di azione chiunque negava senza la penale. Analogamente per la divisione dell'eredità ... lo stesso dispose la lex Licinnia, qualora si agisse per la divisione di qualche cosa in comune. Così enunciata la causa in base alla quale si agiva si richiedeva immediatamente un arbiter].

La legis actio per condictionem

Gai 4.17b. Per condictionem ita agebatur: AIO TE MIHI SESTERTIORUM X MILIA DARE OPORTERE: ID POSTULO, AIAS AUT NEGES. adversarius dicebat non oportere. actor dicebat: QUANDO TU NEGAS, IN DIEM TRICENSIMUM TIBI IUDICIS CAPIENDI CAUSA CONDICO … [Per condictionem si agiva così: AFFERMO CHE TU DEVI DARE A ME DIECIMILA SESTERZI: TI CHIEDO SE LO CONFERMI O LO NEGHI. L'avversario diceva di non dovere. L'attore diceva: POICHÉ TU NEGHI, TI INTIMO DI COMPARIRE NEL TRENTESIMO GIORNO PER PRENDERE UN GIUDICE...].

…e il significato di condicere

… condicere autem denuntiare est prisca lingua. 18. Itaque haec quidem actio proprie condictio vocabatur. nam actor adversario denuntiabat, ut ad iudicem capiendum die XXX. adesset; nunc vero non proprie condictionem dicimus actionem in personam esse, qua intendimus dari nobis oportere. nulla enim hoc tempore eo nomine denuntiatio fit [... nella lingua antica condicere corrisponde ad intimare. 18. Per ciò questa azione era chiamata propriamente condictio; infatti l'attore intimava al convenuto di presentarsi nel trentesimo giorno per prendere un giudice. Al giorno d'oggi invece non propriamente chiamiamo condictio l'actio in personam, azione attraverso la quale pretendiamo quello che a noi è dovuto. Infatti oggi a questo titolo non si fa alcuna intimazione].

Le legis actiones esecutive

Si designano come azioni esecutive le legis actiones finalizzate alla realizzazione coattiva di un diritto già acclarato oppure non bisognoso di accertamento attraverso l’impiego di forme processuali.
Tali azioni sono introdotte dal creditore attraverso un atto unilaterale:

  • l’imposizione della mano (manus iniectio) sulla persona del debitore;
  • la materiale apprensione (pignoris capio) di un bene del debitore.

In entrambi i casi l’attività di chi agisce è accompagnata dalla pronuncia di frasi solenni (certis verbis).

La legis actio per manus iniectionem

L’imposizione della mano (manus iniectio) introduce un’attività esecutiva che coinvolge la persona del debitore (esecuzione personale): in luogo della prestazione originaria, il creditore chiede al pretore l’assegnazione (addictio) del debitore.
Quest’ultima consente di imprigionare il debitore nel carcere privato del creditore e, in età più antica, di sottoporlo alla misura dei ceppi e delle catene.

Immagine da: Wikipedia.

Immagine da: Wikipedia.


La ricostruzione del testo decemvirale: tab. 3

TAB. 3 (ED. FIRA. I 32). (Gellius 20.1.45) 1. AERIS CONFESSI REBUSQUE IURE IUDICATIS XXX DIES IUSTI SUNTO. 2. POST DEINDE MANUS INIECTIO ESTO. IN IUS DUCITO. 3. NI IUDICATUM FACIT AUT QUIS ENDO EO IN IURE VINDICIT, SECUM DUCITO, VINCITO AUT NERVO AUT COMPEDIBUS XV PONDO, NE MINORE, AUT SI VOLET MAIORE VINCITO. 4 SI VOLET SUO VIVITO. NI SUO VIVIT, QUI EUM VINCTUM HABEBIT, LIBRAS FARRIS ENDO DIES DATO. SI VOLET, PLUS DATO. 5. … 6. TERTIIS NUNDINIS PARTIS SECANTO. SI PLUS MINUSVE SECUERUNT, SE FRAUDE ESTO.

Il formulario dell’azione secondo racconto di Gaio

Gai 4.21 … qui agebat sic dicebat, QUOD TU MIHI IUDICATUS … ES SESTERTIUM X MILIA, QUANDOC NON SOLVISTI, OB EAM REM EGO TIBI SESTERTIUM X MILIUM IUDICATI MANUM INICIO, et simul aliquam partem corporis eius prehendebat… […colui il quale agiva così diceva: “POICHÉ SEI STATO GIUDICATO A MIO FAVORE PER 10.000 SESTERZI, E SICCOME NON HAI PAGATO, PER QUESTA COSA TI METTO LA MANO ADDOSSO PER I DIECIMILA SESTERZI” e nello stesso tempo afferrava qualche parte del corpo di lui …

La lex Vallia

Gai 4.25. Sed postea lege Vallia, excepto iudicato et eo, pro quo depensum est, ceteris omnibus, cum quibus per manus iniectionem agebatur, permissum est sibi manum depellere et pro se agere. [In seguito però con la lex Vallia, eccettuato il iudicatus e colui in favore del quale si era pagato, a tutti gli altri, contro i quali si agiva mediante manus iniectio, fu consentito di allontanare da sé la mano e di lege agere in prima persona].

La manus iniectio pro iudicato e pura

Nelle ipotesi in cui il presupposto per introdurre l’esecuzione era diverso dal giudicato, nel formulario dell’azione si indicava la causa per la quale si agiva con la precisazione che la manus iniectio veniva esercitata pro iudicato (come da giudicato).

Successivamente alcune leggi introdussero ipotesi di manus iniectio (pura, cioè non pro iudicato) sottoposte ad un regime meno duro: colui contro il quale si agiva poteva togliersi di dosso la mano e lege agere in prima persona (senza cioè ricorrere ad un vindex).

La legis actio per pignoris capionem

In talune ipotesi il debitore inadempiente poteva subire la sottrazione di un proprio bene secondo forme stilizzate e con la pronuncia di parole solenni (certis verbis).

Secondo quanto riporta Gaio (Gai 4.29) la pignoris capio veniva effettuata senza la presenza del magistrato (extra ius, id est non apud praetorem), per lo più in assenza del debitore (absente adversario) ed anche nei giorni in cui non era consentito di lege agere (nefasto quoque die).

Le ipotesi di pignoris capio: Gai 4.26-28

Gaio (4.26-28) riferisce di applicazioni della legis actio per pignoris capionem che si collocano nel campo del diritto pubblico. Esse riguardano:

  • la materia militare (aes militare, aes aequestre, aes hordarium);
  • la sfera religiosa;
  • la riscossione dei tributi.
Immagine da: Wikipedia.

Immagine da: Wikipedia.


Fonti

LEX DUODECIM TABULARUM (Legge delle dodici tavole):
Le tavole originarie furono probabilmente distrutte all’epoca dell’incendio gallico (387 a.C.), tuttavia i contenuti della legge delle dodici tavole (451-450 a.C.) sono sopravvissuti attraverso altre forme (prima tra tutte quella orale) di trasmissione della cultura antica: pertanto il testo decemvirale è stato ricostruito dagli interpreti moderni utilizzando le citazioni presenti nelle fonti, tecniche (giuristi classici) e non (Cicerone, Gellio, Festo etc.), di tradizione manoscritta.

PSI. 11.1182 (Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in Egitto vol. 11 nr. 1182):
Frammenti di Gaio appartenenti ad un codice latino in pergamena ritrovato in Egitto e pubblicati nel 1933 da Vincenzo Arangio-Ruiz.

LEX COLONIAE GENETIVAE IULIAE SEU URSONENSIS (Legge della colonia genitiva Giulia o legge di Urso): Legge data alla colonia di Urso (oggi Osuna) da Cesare attraverso M. Antonio nel 44 a.C. ed a noi pervenuta attraverso quattro tavole di bronzo scoperte in Andalusia nel 1870-1871.

I materiali di supporto della lezione

Gai 4.26-28

Gai 4.29

Tab. 3.5

Il Podcast della lezione

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