Le azioni formulari sono tutte azioni di accertamento.
Quando il processo si concludeva con la condanna del convenuto, qualunque fosse stata la pretesa originaria portata in giudizio dall’attore, quest’ultima si ‘trasformava’ in un debito di denaro (obligatio iudicati). Pertanto sorgeva in capo al convenuto condannato (iudicatus o condemnatus) un dovere giuridico di pagare la summa condemnationis.
Trascorsi inutilmente trenta giorni (dies iusti) da quando era stata emessa la sentenza di condanna, l’attore insoddisfatto, prima di poter procedere all’esecuzione forzata, doveva esperire contro il iudicatus una specifica azione formulare (actio iudicati) con condanna al duplum.
Il convenuto con l’actio iudicati che intendesse opporre resistenza all’azione (infitiatio) doveva prestare in iure una cauzione, in favore dell’attore e garantita da altre persone, di pagamento della summa condemnationis in caso si soccombenza (cautio iudicatum solvi).
Per poter esercitare l’azione occorreva che fosse stata pronunciata una valida sentenza di condanna e che il convenuto non avesse pagato la summa condemnationis.
Soltanto la sentenza di condanna conseguente all’actio iudicati costituiva un presupposto per avviare la realizzazione forzosa del diritto. Dunque un praeiudicium (cfr. lezione nr. 5) non avrebbe potuto fondare l’actio iudicati. Doveva inoltre trattarsi di una sentenza pronunciata da un iudex. Pertanto l’inadempimento di quanto risultasse da una pronuncia resa un arbiter ex compromisso (cfr. lezione nr. 4) non rappresentava un valido presupposto per esperire un’actio iudicati.
Non esisteva nel processo formulare una forma di tutela che fosse anche vagamente paragonabile ad un’esecuzione statale fondata su un titolo esecutivo.
L’actio iudicati, pur fungendo da rimedio strumentale all’esecuzione, era un’azione di accertamento del iudicatum quale fonte del ‘nuovo’ vincolo che sorgeva dalla sentenza di condanna.
Ancora nel processo formulare la realizzazione forzosa del diritto conduceva verso un’esecuzione avente natura privata.
La ricostruzione della formula dell’actio iudicati è un vero e proprio dilemma per gli studiosi del diritto romano.
Optandosi per un iudicium con fictio legis actionis (cfr. lezione n. 4) ed alla luce delle fonti attualmente in nostro possesso, si potrebbe in via congetturale pensare ad una formula con un’intentio costruita in termini del tutto generali.
C. A, IUDEX ESTO. SI AULUS AGERIUS NUMERIO NEGIDIO IUDICATI MANUM INIECISSET ET NUMERIUS NEGIDIUS IUDICATUM NON FECISSET: SI PARET NUMERIUM NEGIDIUM AULO AGERIO SESTERTIUM X MILIA DARE OPORTERE, EIUSDEM DUPLI CONDEMNA, SI NON PARET ABSOLVE (Sia giudice A.G., qualora A.A. avesse messo la mano addosso a titolo di giudicato a N.N. e N.N. non avesse eseguito il giudicato, se sembra che N.N. debba dare ad A.A. diecimila sesterzi, condanna al pagamento del doppio di quella somma, se non risulti assolvi).
Nel caso di confessio in iure del convenuto in un’azione in personam relativa ad un debito pecuniario (confessio certae pecuniae), l’attore avrebbe potuto citare il confessus inadempiente con un’azione (actio confessoria o actio ex confesso) analoga all’actio iudicati.
Una legge relativa alla competenza giurisdizionale del magistrati municipali della Gallia Cisalpina (lex de Gallia Cisalpina) ci ha fornito utili spunti per la difficile ricostruzione di tale azione.
Immagine da Wikipedia.
L’assenza di azioni esecutive fu compensata dall’adozione, da parte del pretore, di mezzi di coercizione indiretta.
Il pretore, su richiesta dell’attore, poteva autorizzare quest’ultimo a condurre il convenuto nelle proprie carceri private. Tale autorizzazione (ductio iussu praetoris) era quanto residuava dell’antica legis actio per manus iniectionem, decisamente mitigata nel suo rigore e nelle sue asprezze originari.
La ductio attuava un’esecuzione personale, privata, fondata nel ius civile.
La singolarità dell’esecuzione romana contro il patrimonio risiedeva nell’aggressione dell’intero patrimonio del debitore.
Anche la venditio bonorum, come la ductio, fungeva da mezzo di coercizione indiretta, come strumento volto ad indurre il debitore all’adempimento dietro la minaccia di trasferire il suo patrimonio ad un nuovo titolare che potesse soddisfare i creditori.
La venditio bonorum consisteva in una vendita all’asta che si svolgeva sotto il controllo del pretore.
I creditori nominavano un magister bonorum il quale redigeva un inventario dei beni e delle attività, approntando il bando della vendita.
Si aggiudicava i beni colui il quale offriva la più alta percentuale del pagamento dei crediti.
Della distribuzione del denaro ricavato dalla vendita in blocco dei beni del debitore non se ne occupava l’autorità giudiziaria oppure lo stesso debitore, ma il bonorum emptor, cioè il terzo che si offriva come acquirente.
Si giungeva alla vendita all’asta dopo un periodo più o meno lungo (15 gg. per quanto concerne i beni di un debitore defunto, 30 gg. per i beni di un debitore vivente) nel quale i creditori erano immessi nel possesso temporaneo dei beni del debitore (missio in bona rei servandae causa).
La missio in bona era accordata al primo dei creditori che ne facesse richiesta (postulatio), ma era pronunciata ‘in rem‘, nel senso che se ne potevano avvantaggiare tutti gli altri creditori.
Il creditore che avesse effettuato la postulatio (o quello tra ci creditori istanti che fosse stato nominato dal pretore come ‘curatore’ del partimonio) doveva dare avviso della missio in bona mediante un bando pubblico (proscriptio bonorum). Scaduto il termine previsto per la durata misura cautelare, il debitore era considerato irrimediabilmente insolvibile (decoctor, dissipatore).
Lo stato irreversibile del dissesto economico comportava il ricadere sul capo del debitore dell’infamia.
Avendo perduto il fallito l’intero patrimonio, gli era concesso, per un tempo limitato, e cioè per un anno, il cd. beneficium competentiae, la possibilità di essere condannato nei limiti del possibile: entro un anno dalla vendita del patrimonio, qualora subisse altre azioni processuali, il fallito non avrebbe potuto essere obbligato per più di quello che poteva pagare. In questo modo si scoraggiavano ulteriori azioni contro il ‘decoctor‘ nell’anno e si evitava al fallito di subire l’esecuzione personale cui sarebbe stato inevitabilmente destinato nell’ipotesi di altre condanne per l’intero.
La missio in bona e la conseguente infamia potevano essere evitate qualora il debitore cedesse i suoi beni ai creditori (cessio bonorum).
La cessione, nella tarda età classica, appare come una manifestazione di volontà presupposta perché i creditori potessero essere immessi nella detenzione dei beni del debitore insolvente con il consenso e con la collaborazione di quest’ultimo. Consenso e collaborazione da cui sarebbe conseguita la liberazione dalle coercizioni personali e, a partire da una certa epoca, accordati dei vantaggi.
Oltre ad evitare l’infamia, il debitore avrebbe goduto illimitatamente del beneficio della condanna nei limiti del possibile, ma non della liberazione definitiva dai debiti, la quale sarebbe conseguita soltanto alla integrale soddisfazione dei creditori.
La cessio bonorum attuava un trasferimento di beni direttamente ai creditori (e non ad un terzo, come nel caso del trasferimento al bonorum emptor), finalizzato tuttavia ad una vendita all’asta.
Più che di cessione dei beni sarebbe corretto parlare di volontario allontanamento del debitore dai propri beni.
Vi è, infine, un altro sistema per prevenire il ‘fallimento’, concludere un ‘concordato preventivo’.
Un accordo cioè tra creditori e debitori che consenta di evitare la bonorum venditio e l’infamia.
Un accordo stragiudiziale (pactum de non petendo parziale) dei creditori all’unanimità concernente una riduzione proporzionale dei crediti avrebbe consentito al debitore di paralizzare la richiesta dei creditori che non rispettassero il patto attraverso un’exceptio pacti conventi.
1. Il processo e la realizzazione coattiva del diritto
2. Le legis actiones - parte prima
3. Le legis actiones - parte seconda
4. Dalle legis actiones alle formulae
5. Le formule
6. Lo svolgimento del processo formulare. A) Dalla vocatio in ius alla litis contestatio
7. Lo svolgimento del processo formulare. B) La fase apud iudicem
8. L'esecuzione della sentenza formulare
TABULA EX LEGE (RUBRIA?) DE GALLIA CISALPINA
Unica tavola bronzea rinvenuta nel XVIII sec. a Veleia presso Piacenza, la quale riprodurrebbe la quarta tavola (articolata su due colonne in cinque capitoli [XIX-XXIII]) di una lex (rogata?) approssimativamente tra il 49 ed il 42 a.C., e cioè negli anni che precedono la concessione della cittadinanza agli abitanti della Gallia Cisalpina.