Vai alla Home Page About me Courseware Federica Living Library Federica Federica Podstudio Virtual Campus 3D La Corte in Rete
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Annamaria Salomone » 7.Lo svolgimento del processo formulare. B) La fase apud iudicem


Il processo in iudicio

La fase apud iudicem è quella fase del processo formulare che si svolge dinnanzi ad un privato cittadino, scelto dalle parti con l’assenso del pretore, cui spetta il compito di decidere la lite con la sentenza (iudex privatus).
Questa fase del processo non richiede particolari formalità.

Il processo in iudicio (segue)

Il compito di dare impulso alla fase della iudicatio spettava alle parti.

L’attore (o il convenuto) doveva invitare la controparte a comparire in giudizio in un’ora di un giorno non festivo rispettando un intervallo (comperendinatio o intertium) di almeno due giorni dal momento della conclusione della litis contestatio; doveva inoltre chiedere al giudice investito del iussum iudicandi di procedere al giudizio in quella data.

La mors litis

Con la lex Iulia iudiciorum privatorum (v. lezione nr. 4) si stabilì che la decisione della lite dovesse avvenire entro 18 mesi in caso di azioni che si svolgessero in Roma città o entro il primo miglio da Roma, tra cittadini romani, davanti al giudice unico cittadino romano (iudicia legitima); entro l’anno magistratuale in tutti gli altri processi: giudizi davanti ai giudici recuperatori oppure al giudice straniero, con parti straniere, che si svolgessero oltre il primo miglio da Roma (iudicia imperio continentia). Pena l’estinzione della lite (mors litis, Gai 4.104-105).

Il giudice …

Il giudice esordiva in iudicio con un solenne giuramento, prestato al cospetto degli dei o per il genio del principe, di giudicare rettamente con riguardo sia alla procedura sia al merito (“sese cum veritate et legum observatione iudicium esse dispositurum”: Iust. C.3.1.14 pr.).

Immagine da Wikipedia.

Immagine da Wikipedia.


… le parti

La fase apud iudicem di regola si svolgeva in contraddittorio tra le parti. Sotto la direzione del iudex, attore e convenuto si sfidavano in un dibattimento orale che poteva protrarsi per più udienze.

L’assenza di una delle parti davanti al giudicante, a differenza di quanto avveniva per la fase in iure (cfr. lezione nr. 6), non era peraltro sanzionata giuridicamente.

I difensori

Le parti potevano ricorrere all’ausilio (patrocinium) di patroni, advocati, oratores che svolgessero efficacemente le loro difese in tribunale.
Per le questioni più delicate si munivano dei pareri (responsa) dei giuristi. Non era, peraltro, imposta una assistenza tecnica.

Immagine da Wikipedia.

Immagine da Wikipedia.


L’istruzione della causa

Le modalità di istruzione della causa erano determinate dal giudice che decideva la lite, tuttavia quest’ultimo non poteva fondarsi su indagini personali ed autonome (inquisitiones):  la sentenza doveva essere emessa sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dai litiganti (iuxta alligata et probata).

Con il termine ‘prova’ si intende la dimostrazione di qualcosa che si afferma in giudizio.

L’onere della prova

La prova spetta a chi afferma una circostanza (ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat).

Di regola il peso maggiore della prova gravava sull’attore il quale aveva l’onere (onus o necessitas probandi) di provare le asserzioni contenute nell’intentio e nella replicatio. Sul convenuto incombeva l’onere di provare le affermazioni contenute nell’exceptio e nella duplicatio (reus in excipendo fit actor).

Iura novit curia

Sono oggetto di prova i fatti storici rilevanti per il diritto. Il diritto, viceversa, è conosciuto dal giudice (iura novit curia).

In ordine alle questioni più complesse soccorrevano i pareri dei giuristi (responsa) oppure quelli dell’imperatore (rescripta).

Il giudice che non fosse pervenuto ad una chiara e serena decisione doveva rendere un’apposita dichiarazione ed un giuramento al magistrato di non riuscire a decifrare la causa (iurare rem sibi non liquere).

La sententia iudicis

La sentenza del processo formulare (sententia iudicis) era un atto complesso. Si componeva di:

  • un parere (sententia) del giudicante sulla questione a lui sottoposta;
  • un provvedimento di mero accertamento, oppure di accertamento con condanna (condemnatio) o, infine, di accertamento costitutivo (adiudicatio).

Omnia iudicia absolutoria esse

La condemnatio formulare era sempre espressa in termini pecuniari, conferiva cioè al giudice il potere di condannare soltanto al pagamento di una somma di denaro (condemnatio pecuniaria) e non alla stessa prestazione oggetto di giudizio (in ipsam rem).
I giuristi della scuola sabiniana ritenevano che il convenuto in ogni tipo di lite, ove avesse ripristinato lo stato giuridico da lui alterato, potesse ottenere fino all’ultimo istante l’assoluzione (omnia iudicia absolutoria esse).

La preclusione processuale

Non era possibile che in ordine ad una stessa questione vi fosse una nuova lite (bis de eàdem re ne sit actio).
Si determinava identità della causa quando l’azione ricorreva tra le stesse parti (personae) o tra soggetti nella medesima condizione giuridica delle parti (eàdem condicio personarum), in relazione alla stessa ragione giustificativa della domanda (eàdem causa petendi) ed al medesimo provvedimento giurisdizionale richiesto (petitum).

La preclusione processuale (segue)

Il divieto di riprodurre la stessa questione in giudizio in alcuni casi era rilevabile dal pretore oppure dal giudice autonomamente (ex officio). In altri era necessario che il convenuto facesse valere in iure l’identità della ‘regiudicanda’ o ‘regiudicata’ attraverso un’apposita eccezione che doveva essere inserita dal pretore nella formula (exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae).

L’efficacia ordinativa della sentenza

Il regolamento di interessi risultante dalla sentenza vincolava sul piano soggettivo le parti ed i terzi interessati alla controversia. Erano pertanto sottratti a tale efficacia i terzi estranei alla vicenda (res inter alios iudicata aliis non praeiudicat).

Sul piano oggettivo l’efficacia della sentenza non si estendeva oltre i fatti anteriori e coevi al giudicato stesso.

I materiali di supporto della lezione

PROCULIANI E SABINIANI:

La giurisprudenza della prima parte Principato è caratterizzata dalla presenza di due scuole di giuristi. La scuola dei giuristi detti Proculiani (dal nome del giurista Proculo), la quale si ricollegava agli insegnamenti del grande giureconsulto Labeone.

e la scuola dei giuristi detti Sabiniani o Cassiani (dai nomi dei giureconsulti Masurio Sabino e Cassio Longino), la quale faceva capo all'antagonista di Labeone, il giurista Capitone.

  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93