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Giovanni Marino » 21.La Professione di Notaio: funzione notarile; codice deontologico; regime delle responsabilità; problematiche attuali


Il notariato in Italia

a) Il notariato in Italia.
b) La funzione del notaio.
c) L’atto notarile.
d) Notariato e Deontologia.
e) Notariato e Costituzione.
f) Notariato latino e sistemi di common law.
g) La responsabilità del notaio.
h) Prospetto per il semiario.

(segue) Il notariato in Italia: breve excursus storico

La storia del notariato ha radici antiche

  • In diritto romano classico i notarii erano schiavi ai quali era affidata la scrittura di documenti con abbreviature.
  • All’epoca della decadenza dell’impero romano i notarii erano i segretari dell’imperatore e dei rettori delle province; accanto a loro i tabelliones redigevano scritture di soggetti privati, curandone la forma legale.
  • Dopo il tramonto dell’impero romano i tabelliones continuarono a svolgere la loro attività e si organizzarono in scholae.
  • Dopo l’VIII secolo si giunse alla fusione in un unico ufficio del tabellione e del notaio, e con Carlo Magno (Capitolare De scriviis et notariis dell’anno 805) gli atti dei notai acquistarono la stessa forza e gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato.
  • A partire dall’XI secolo il termine notarius divenne generale, e si diffuse la pratica della loro nomina da parte degli Imperatori, sistema poi imitato dai Papi e più tardi dai Comuni. Dal secolo XII in poi in molte città italiane il notariato venne regolato da statuti; l’ars notaria divenne così uno strumento di unificazione giuridica del nostro Paese.
  • La struttura del notariato restò sostanzialmente immutata fino alla fine del secolo XVIII; i notai erano organizzati in corporazioni, come gli altri esercenti arti e mestieri.

(segue) Il notariato in Italia: breve excursus storico

  • Dopo la rivoluzione francese, col decreto 29 settembre 1791 venne stabilita in Francia una nuova organizzazione del notariato, eliminando i vari tipi di notaio esistenti e sostituendoli con “notai pubblici” di nomina statale. Questo schema ha poi orientato tutta la legislazione successiva anche in Italia, dove la legislazione francese venne introdotta con la legge napoleonica del 16 marzo 1803.
  • Dopo la Restaurazione il notariato italiano risultava regolato da dieci leggi dei vari stati preunitari, tutte ormai modellate sulla legge organica francese.
  • Dopo l’unificazione la prima legge notarile italiana fu promulgata nel 1875 (legge 28 luglio 1875 n.2786), ed entrò in vigore il 1° gennaio 1876; per conseguire il titolo di notaio non era richiesta la laurea.
  • La riforma definitiva giunse con la legge 16 febbraio 1913 n.89 (tuttora in vigore e alla quale sono state fin qui apportate solo poche modifiche), e con i successivi regolamenti. Questa legge prescrisse il requisito della laurea per i notai, dando un forte impulso alla trasformazione delle strutture sociali e culturali del notariato.
  • Il notariato ha vissuto una stagione di grande e crescente prestigio, interpretando al meglio il ruolo che gli affidava la sua “doppia anima” di pubblico ufficiale e di libero professionista.

La funzione del notaio

La funzione del notaio:

  • Pubblico ufficiale
  • Libero professionista

Articolo 1 della Legge Notarile 16 febbraio 1913, n. 89

I notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.

(segue) La funzione del notaio

  • La funzione notarile non si esaurisce nella facoltà-potestà di certificazione quale esercizio di funzione pubblica delegata dallo Stato.
  • È funzione complessa che si esplica in una molteplicità di attività preliminari e successive:
    • Consulenza;
    • Adeguamento;
    • Controllo di legalità;
    • Indagini preliminari presso i pubblici registri;
    • Adempimenti successivi;
    • Attività ausiliaria della pubblica amministrazione.

(segue) La funzione del notaio

  • La doppia natura del Notariato.

Il notaio è:
a) Pubblico ufficiale, perché esercita un’attività delegata dallo Stato

b) Libero professionista, perché esercita la sua attività con libertà di organizzazione, è liberamente scelto dal cliente, e da questi riceve il compenso per la sua prestazione.

  • La funzione notarile è però unitaria e va tutta ricondotta nell’ambito della funzione pubblica.
  • L’attività libero-professionale è solo lo strumento attraverso il quale la funzione viene esercitata.

L’atto notarile

  • L’atto notarile:
    • ha un particolare valore probatorio;
    • è titolo per la pubblicità: immobiliare e commerciale;
    • è titolo esecutivo.

Notariato e deontologia

Deontologia notarile

Il Codice Deontologico:

  • è approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato;
  • è disciplinato dalla Legge n.220/1991;
  • è espressione di un potere regolamentare attribuito dall’ordinamento al notariato.

Notariato e Costituzione

Norme Costituzionali

La Costituzione non fa espresso riferimento ai notai.

Al notariato, però, si riconosce un ruolo nell’attuazione di principi costituzionali, quali:

  • la tutela dell’autonomia privata (art.41-42 Cost.)
  • la tutela preventiva della giustizia (art.24 e ss. Cost.)
  • il buon funzionamento della P.A. (art.97 Cost.)

Notariato latino e sistemi di common law

  • Il notariato latino è presente non solo nella maggioranza dei paesi europei, ma in molti paesi di tutto il mondo (America Latina, Est-Europa, Cina).
  • I paesi di common law, invece, pur riconoscendo figure simili al notaio, non gli riconoscono l’esercizio di una funzione delegata dallo Stato, e non riconoscono al documento notarile valore legale privilegiato. Il sistema è apparentemente più semplice, ma meno protetto.
  • In questi paesi è assai maggiore il contenzioso sui trasferimenti immobiliari e sulle attività che da noi rientrano nella competenza notarile; i rischi connessi sono generalmente protetti da un’assicurazione, il cui costo grava sugli utenti.
  • Nei sistemi di civil law la presenza di un professionista pubblico ufficiale che effettua la sua prestazione obbligatoriamente in posizione di terzietà e con un corrispettivo fissato da tariffe approvate dal Ministero garantisce a tutti la possibilità di avere sempre l’assistenza necessaria; mentre altrove l’assistenza di un professionista è facoltativa, ma assai più costosa, col rischio che se ne possano avvalere soltanto i ceti più abbienti.

La responsabilità del notaio

Il notaio è esposto a responsabilità:

  • Civile:
    • contrattuale;
    • extracontrattuale.
  • penale;
  • disciplinare.

Prospetto per il seminario

Notariato.
Funzione e Deontologia Professionale.

  • L’organizzazione del notariato.
  • Il codice deontologico.
  • La prestazione notarile.
  • La responsabilità del notaio.
  • Sistemi di common law – Sistemi di civil law.
  • Casi ed esperienze: il testamento biologico.

Prossima lezione

Avvocatura e difesa. Le istituzioni, la deontologia

a) Diritto alla difesa.
b) Funzione e Ruolo dell’ Avvocato. Il contenuto della Funzione.
c) Ordinamento Forense: i principi che regolano la professione anche in campo europeo.
d) La c.d. Legge Bersani. I Punti della Riforma.
e) La Deontologia dell’ Avvocato.
f) Prospetto per il seminario.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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