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Carla Masi Doria » 30.Causa Serviliana: una magna contentio giudiziaria nel 51 a.C.


Protagonisti

Protagonisti:

  • Cicerone (106 a.C. – 43 a.C.): Proconsole della Cilicia, estate 51 a.C. – estate 50 a.C.
  • Marco Celio Rufo (82 a.C. – Turi 48 a.C.): di famiglia plebea, oratore e politico
  • Caio Claudio Pulcro: fratello di Publio Clodio Pulcro; nel 56 a.C.: pretore; nel 55-53 governatore della provincia d’Asia; accusato del crimen repetundarum in base alla lex Iulia de repetundis del 59 a.C.

I Processi

I processo: de repetundis
Promosso da Pausania contro Caio Claudio Pulcro, pretore M. Giuvenzio Laterense. Il giudizio è di condanna (fecisse videtur); si dà luogo ad una litis aestimatio (giudizio accessorio inteso a fissare l’entità della pena); oltre all’esilio, incerta è l’entità della condanna: in simplum o in quadruplum?

  • Ps. Asc. In Cic. Verr. I 38 … Duae poenae enim consequebantur damnationem: pecuniaria, in qua vel simpli vel dupli, vel quadrupli ratio ducebatur; altera exilii ( … Due [tipi di] pene infatti scaturivano dalla condanna: una pecuniaria, nella quale era fatto il conto o del simplum, o duplum, o quadruplum; l’altra dell’esilio)
  • Cic. Pro Rab. Post. 4.8. multa sunt severius scripta quam in antiquis legibus et sanctis (molte disposizioni sono più severe ed inderogabili di quelle delle antiche leggi)

I Processi

II processo: quo ea pecunia pervenerit
Procedimento giudiziario accessorio; è un appendiculum rispetto alla causa de repetundis, che viene chiuso con un verdetto di condanna. Può essere visto come un’azione di arricchimento contro il terzo prevista dalla lex Iulia de repetundis, esperibile contro chi abbia ricevuto pecunia da un damnatus de repetundis (ricettazione).

Gli accusatori sono Pausania (provinciale) e Celio, nelle vesti del patronus, cioè del suo rappresentante [non più necessario dalla lex Acilia in poi]; i beni di Claudio risultano insufficienti per soddisfare gli Asiani; il terzo sospettato di ‘ricettazione’ è Marco Servilio, senatore e membro dello ’staff’ di Caio Claudio. Ad ogni modo il pretore M. Giuvenzio Laterense in occasione della postulatio (istanza preliminare con cui il denunciatore chiede al magistrato investito il riconoscimento della propria legittimazione all’accusa) non autorizza la procedura.

I Processi

III processo: de repetundis

Promosso da Quinto Pilio contro Marco Servilio. Si assiste all’intervento, imprudente sotto diversi aspetti, di Appio Claudio (figlio di Caio), non si comprende bene dalle fonti a quale titolo: come subscriptor o come accusatore principale? Il processo si sospende.
IV processo: quo ea pecunia pervenerit
Promosso da Appio Claudio contro Marco Servilio. Il tenore della pronuncia definitiva si deduce da un passo di Cic. ad fam. 8.8.3. … unum et centesimum caput legit, in quo ita erat: ‘quod eorum iudicum maior pars iudicarit id ratumque esto’ (… e lesse il capo 101 della legge, che recita «il verdetto della maggioranza dei giudici di detta giuria sia legittimo e irrevocabile»). Il pretore si consulta con Lollio e Marco Servilio risulta neque absolutus neque damnatus.
Nota: La praevaricatio è la collusione fra accusatore e accusato intesa ad escludere un altro accusatore, non disposto a compromessi col reo ed intesa ad ottenere l’assoluzione del reo.

I Processi

V processo: de repetundis
Nuovamente intentato da Appio Claudio che, a fronte della paventata divinatio (scelta tra più accusatori svolta dal magistrato procedente) con Pilio, gli cede l’accusa.
VI processo: de vi
Promosso dal gruppo familiare di Servilio contro Appio Claudio.

Le fonti

D. 4.8.17.6-7 (Ulp. 13 ad ed.): Principaliter tamen quaeramus, si in duos arbitros sit compromissum, an cogere eos praetor debeat sententiam dicere, quia res fere sine exitu futura est propter naturalem hominum ad dissentiendum facilitatem. in impari enim numero idcirco compromissum admittitur, non quoniam consentire omnes facile est, sed quia et si dissentiant, invenitur pars maior, cuius arbitrio stabitur. sed usitatum est etiam in duos compromitti, et debet praetor cogere arbitros, si non consentiant, tertiam certam eligere personam, cuius auctoritati pareatur. Celsus libro secundo digestorum scribit, si in tres fuerit compromissum, sufficere quidem duorum consensum, sed si praesens fuerit et tertius: alioquin absente eo licet duo consentiant, arbitrium non ualere, quia in plures fuit compromissum et potuit praesentia eius trahere eos in eius sententiam.
Ma domanderemo principalmente se, quando in un compromesso furono nominati due arbitri, il pretore possa costringerli a emettere la sentenza, poiché la lite potrà essere quasi senza fine per la naturale inclinazione che hanno gli uomini di dissentire facilmente. Infatti normalmente si nominano gli arbitri in numero dispari, non perché sia facile che così tutti siano d’accordo, ma perché, se anche dissentono, si avrà la maggioranza dei voti, alla quale ci si dovrà attenere. Tuttavia è in uso compromettere anche in due soli arbitri, e, se non convengono, il pretore deve costringerli a nominare una terza persona, alla cui autorità sottostare. Celso nel libro 2 dei Digesta scrive che, se il compromesso nomina tre arbitri, il parere concorde di due basta, purché il terzo sia presente; altrimenti, assente il terzo, sebbene due siano dello stesso parere, la sentenza non vale: perché le parti compromisero con un collegio di tre arbitri e la presenza del terzo avrebbe potuto convincere gli altri della propria soluzione.

Le fonti

D. 4.8.18 (Pomp. 17 epist. et var. lect.). sicuti tribus iudicibus datis quod duo ex consensu absente tertio iudicauerunt, nihil valet, quia id demum, quod maior pars omnium iudicauit, ratum est, cum et omnes iudicasse palam est.
Così anche, assegnati tre giudici, ciò che due di parere concorde avessero giudicato in assenza del terzo, non vale, perché è chiaro che è valido solo ciò che fu giudicato dalla maggioranza di tutti i giudici, quando tutti abbiano giudicato.

Le fonti

D. 42.1.36 (Paul. 17 ad ed.). Pomponius libro trigensimo septimo ad edictum scribit, si uni ex pluribus iudicibus de liberali causa cognoscenti de re non liqueat, ceteri autem consentiant, si is iurauerit sibi non liquere, eo quiescente ceteros, qui consentiant, sententiam proferre, quia, etsi dissentiret, plurium sententi optineret.
Pomponio nel trentasettesimo libro ad edictum scrive, se fra più giudici uno di essi istruendo una causa di libertà afferma il proprio non liquet mentre gli altri sono d’accordo nel senso di una decisione, se egli giurerà il suo non liquet, rispetto alla sua inconcludenza gli altri, quelli che erano d’accordo, esprimono validamente la sentenza, perché se anche avesse votato contro, la sentenza della maggioranza avrebbe ottenuto il proprio effetto.

D. 42.1.38 pr. (Paul. 17 ad ed.). Inter pares numero iudices si dissonae sententiae proferantur, liberalibus quidem causis, secundum quod a diuo Pio constitutum est, pro libertate statutum optinet, in aliis autem causis pro reo. quod et in iudiciis publicis optinere oportet.
Se fra i giudici in numero pari, la metà di essi ha pronunciato la sentenza a favore e metà in senso contrario, trattandosi di cause liberali, secondo ciò che fu stabilito dall’imperatore Pio, ha luogo quanto è statuito per la libertà, e nelle altre cause per il reo. Lo stesso deve avvenire anche nei pubblici giudizi.

Le fonti

Ps. Quint. decl. 254 [38.7 ss.; 42.26 s. Ritter]. Venit in civitatem. Postulavit reum. Is aequis sententiis absolutus est … Lex iubet eos absolvi qui pares sententias tulerint.
Venne in città. Chiamò in giudizio il reo. Quello fu assolto a seguito della parità dei voti … La legge giudica da assolvere quelli che ebbero parità di voti.

Sen. rhet. contr. exc. 3.2. Quidam filium accusavit parricidii. aequis sententiis absolutum abdicat. … non absolutus parricida, sed dubius: ut absolvaris, multis tibi sententiis opus est, ut damneris, una. non absolverunt reum, sed saeculo pepercerunt.
Un padre ha accusato suo figlio di parricidio. Dopo che è stato assolto in seguito alla parità dei voti, lo ripudia … Non sei un parricida assolto, ma solo non dimostrato; per essere assolto ti mancano molti voti, per essere condannato solo uno. Non ti hanno giudicato innocente, ma hanno considerato la depravazione dei nostri tempi.

Le fonti

Ps. Quint. decl. 314 [232.8 ss.; 234.27 ss.; 235.5 ss. Ritter]. Parricidii reus paribus sententiis absolutus furere coepit et dicere per furorem frequenter: ‘ego te, pater, occidi’ … Nec mihi necesse est dicere illa quae ab accusatore dicta sunt. Mihi in argumentum sufficit genus absolutionis: paribus sententiis absolutus est. Hoc in alio genere causae dubium sit, in parricidio vero, quod probari nemo voluit, quod falsum esse ad vota pertinebat, diversam habuit pronuntiatio vim. Ego vero illos et probo nec miror qui absolverunt: pars tamen iudicum pronuntiavit factum esse parricidium [pars incredibile esse] … Reus ergo suspectus, et in eam partem potius accipiendus, ut fecerit.
Il reo di parricidio assolto in seguito a parità di voti cominciò a delirare e dire frequentemente per sdegno ‘Ti ho ucciso io, padre’ … Né mi sembra necessario riferire ciò che fu detto dall’accusatore … Mi basta come argomento la tipologia dell’assoluzione: è stato assolto a seguito della parità dei voti. Ciò che in un altro genere di causa sarebbe dubbio, invero in quella per parricidio, la sentenza ha forza diversa, poiché nessuno volle che fosse provato, riguardando i voti ciò che era falso. Io invero apprezzo quelli né mi stupisco che lo assolsero: tuttavia una parte dei giudici sentenziò che fosse stato compiuto un parricidio [e questa parte non fu creduta]. … Il reo fu dunque sospetto, e da considerare, piuttosto, come se lo avesse fatto.

Materiali di approfondimento

Cartina dell’Impero romano (v. in particolare le posizioni geografiche di Asia e Cilicia).

Cartina dell'Impero romano (v. in particolare le posizioni geografiche di Asia e Cilicia).


Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

C. Masi Doria, Causa Serviliana: una magna contentio giudiziaria nel 51 a.C., in Ead., Quaesitor urnam movet e altri studii sul diritto penale romano2, Napoli 2007, 77-129.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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