Giustiniano nacque nel 482 e cominciò la sua carriera politica nel 518, agevolata dall’ascesa dello zio divenuto imperatore con il nome di Giustino I. Il matrimonio con Teodora intorno al 524-525 diede ulteriore impulso alla ‘vita pubblica’ di Giustiniano, che ne seguì spesso i consigli anche in materia di legislazione. Egli divenne Augusto nel 527, rimanendo quindi, per la morte di Giustino, unico imperatore.
La prima fase della sua politica (fino al 541) fu caratterizzata dalle guerre contro i Persiani e i Goti in Italia, conclusa, quest’ultima, con la presa di Ravenna; la seconda fase (fino al 565) è connotata da una minore spinta espansionistica e dal rafforzamento delle posizioni già acquisite. La scomparsa di molti collaboratori segnarono gradualmente una tendenza alla precarietà delle relazioni di governo.
Dal punto di vista dell’attività normativa possono individuarsi tre periodi: quello delle grandi compilazioni dal 528 al 534; quello della legislazione per mezzo di novellae constitutiones, dal 535 al 542 e quello della decadenza della qualità e quantità delle norme, dal 543 al 565.
Codex Iustinianus (primo Codice)
raccolta di leges imperiali in base alle direttive della constitutio Haec quae necessario (de novo Codice componendo) del 13 febbraio 528; pubblicato con la constitutio Summa rei publicae (de Iustiniano Codice confirmando) del 7 o 8 aprile 529, entra in vigore il 16 aprile 529.
Lo scopo finale era quello di ridurre la lunghezza delle cause; erano pertanto autorizzate manipolazioni dei testi legislativi raccolti e si conferiva valore generale ai rescritti inseriti nella compilazione.
Codex repetitae praelectionis (cd. secondo Codice): nuova raccolta di leges imperiali, in 12 libri (abroga la precedente), emanata con la constitutio Cordi del 16 novembre 534, entra in vigore il 29 dicembre 534.
Esso sostituisce il primo Codice con la finalità di coordinare ed aggiornarne la compilazione e di chiarire la portata delle costituzioni imperiali in esso contenute. La commissione incaricata fu autorizzata ad eliminare o emendare le costituzioni superflue o contraddittorie.
Digesta seu Pandectae: raccolta di iura (frammenti di opere dei giuristi classici), divisa in 50 libri. Il progetto fu reso pubblico attraverso la constitutio Deo auctore (de conceptione Digestorum) del 15 dicembre 530; il testo definitivo fu pubblicato con la constitutio bilingue (latino e greco) Tanta/Dédoken (de confirmatione Digestorum) del 16 dicembre 533 ed entrò in vigore il 30 dicembre 533.
Lo scopo era di raccogliere, emendare ed aggiornare tutta la produzione giurisprudenziale romana; il metodo di lavoro della commissione incaricata del trattamento del materiale seguiva un protocollo preciso che andava dalla lettura dei libri degli iuris prudentes forniti del ius respondendi ex auctoritate principis all’eliminazione delle cose simili e di quelle discordanti. I brani dei giuristi rifluiti nella raccolta avrebbero ottenuto lo stesso valore normativo delle costituzioni imperiali e la loro autorevolezza sarebbe stata indicata nella premessa ad ogni frammento, introdotto da una rubrica recante il nome dell’autore. Una reverentia antiquitatis subito smentita dall’ammissione che molto dell’eredità classica era stato cambiato per questioni di utilità pratica.
Secondo Bluhme, che cerca di spiegare l’eccezionale brevità dell’impresa (appena 3 anni), i lavori della commissione presieduta da Triboniano procedettero con una divisione delle opere da spogliare in tre masse principali: sabiniana (ius civile), edittale (ius honorarium), papinianea (opere di casistica come quaestiones e responsa), oltre una quarta massa cd. postpapinianea o appendix, costituita da materiali eterogenei.
Institutiones sive Elementa: manuale istituzionale (sulla base di iura e leges) in 4 libri, pubblicato con la constitutio Imperatoriam del 21 novembre 533 (indirizzata alla cupida legum iuventus), entra in vigore il 30 dicembre 533.
Offriva agli studenti uno strumento per imparare i prima legum cunabula, i rudimenti del diritto a partire anche dalla lettura delle costituzioni imperiali. Il manuale contiene sia diritto non più vigente, sia diritto antico corretto dalle nuove norme. Ad esso fu conferito valore di legge. Il materiale utilizzato per la sua redazione proviene in larga parte dalle opere di Gaio, ma anche da altre opere istituzionali quali quelle di Fiorentino e Marciano.
Con la constitutio Omnem del 15 dicembre 533 si procedette inoltre alla riforma degli studi giuridici che prevedeva l’adozione delle compilazioni effettuate come strumenti didattici ed un articolato programma di insegnamento.
Le Novellae costituiscono la cd. legislazione corrente giustinianea, a partire dal 535. Esse presentano un contenuto eterogeneo, prevalentemente pubblicistico con riferimento alla riforma dello stato e delle articolazioni periferiche, e non sono sottoposte a quel processo di sintesi e massimazione che subirono i testi delle compilazioni, impedendosi così di estrarne principi giuridici. In alcune Novellae privatistiche si assiste inoltre al riordino di interi settori giuridici.
Manca una compilazione ufficiale, ma esse sono pervenute attraverso raccolte private: quella delle 168 Novelle, l’Authenticum, l’Epitome Iuliani.
Portata a compimento l’opera in conformità alle nostre direttive [...] abbiamo ordinato che (il Codice giustinianeo) venga trascritto per intero non già nella prima versione, ma in quella riveduta, e che, a far data dal quarto giorno delle calende di gennaio del felicissimo consolato nostro e del chiarissimo Paolo (ossia dal 29 dicembre 534), questo solo sia utilizzato in tutti i giudizi per ciò che attiene alle costituzioni imperiali. Non sarà, infatti, consentito di valersi di qualsivoglia altra costituzione che non sia inclusa in questo codice, a meno che, in futuro, dalla mutevole delle cose nasca alcunché di nuovo che richieda intervento per essere regolato. Non vi è dubbio, infatti, che, se in futuro si concepiranno norme migliori che richiedano la redazione in forma di costituzione, esse verranno da noi emanate e successivamente raccolte in un’altra compilazione designata con il nome di Novelle costituzioni.
la traduzione alla scheda seguente
Terminata l’opera di redazione del codice [...] e sollevato così dal lavoro più leggero e meno impegnativo, ci affretteremo a pervenire alla più ampia e completa revisione del diritto, a raccogliere e correggere tutto il diritto romano e a mostrare, inserito in un solo codice, ciò che è disperso nei volumi di tanti autori. Questa impresa, che nessuno ha mai osato sperare o desiderare, sembrava anche a noi difficilissima, anzi addirittura impossibile. Levate, però, le mani al cielo ed invocato il soccorso divino, ricacciammo ogni preoccupazione dal fondo dell’animo nostro, confidando in Dio, che, per la grandezza della sua bontà, può concedere di portare a termine anche le imprese più disperate [...]. È da riconoscere pari dignità a tutti i giuristi e a nessuno di essi è da riservare una qualsiasi preferenza, poiché ognuno potrà essere trovato migliore o peggiore non in tutto, quanto piuttosto relativamente a questa o a quella materia. Né un’opinione sia giudicata migliore e maggiormente equa a seconda del numero di autori che la condividono, giacché può accadere che, per avventura, il parere di uno, anche dei meno prestigiosi, sia da preferire, in qualche caso, a quello espresso da molti, compresi i più autorevoli [...]. Nessun giurista osi in futuro fare commentari (al Digesto) e offuscare la sintesi dell’opera con la sua verbosità, come avvenne in tempi passati, quando tutto il diritto rimase completamente confuso a causa delle discordi opinioni degli interpreti [...].
1. Introduzione. Fonti di produzione e di cognizione
2. Periodizzazioni, strutture preciviche
3. Rex: nomina e funzioni. Rapporti tra leges regiae e mores
4. La repressione criminale in età monarchica. I principali colle...
5. Assemblee curiate e centuriate. Ordinamento centuriato
6. Il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. La magistratura d...
8. Le rivendicazioni plebee. Verso il decemvirato legislativo
10. Le leggi Valerie Orazie. Tribuni della plebe e plebisciti
11. Il tribunato militare. La censura. Il Senato.
12. Le 'leggi' del compromesso licinio-sestio. Il consolato
13. La pretura: in particolare, l'editto del pretore e la procedura...
14. La struttura della lex publica
15. Nomina e compiti del dittatore. Le magistrature minori
16. La laicizzazione del sapere giuridico
17. La crisi dell'agricoltura e le riforme di Tiberio e Caio Gracco...
18. L'ascesa al potere di Silla e la crisi della repubblica
19. La repressione criminale: dalle quaestiones straordinarie alle ...
21. Senatusconsulta. L'attività normativa del princeps: edicta man...
22. La giurisprudenza nel Principato
23. Il dominato: dalla tetrarchia di Diocleziano alle innovazioni d...
24. Cognitio extra ordinem: in particolare la procedura criminale
25. Le raccolte postclassiche di diritto. La legge delle citazioni
26. I Codici pregiustinianei. Le leggi romano-barbariche
27. Giustiniano: in particolare il Codex, le Institutiones, i Diges...
28. Quaesitor urnam movet. Un'immagine della procedura per quaestio...
29. Tra aequitas e ius gentium: tracce di un processo popolare in S...
30. Causa Serviliana: una magna contentio giudiziaria nel 51 a.C.
Iustiniani Augusti Digesta, seu Pandectae/Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano, testo e traduzione a cura di Sandro Schipani I-III , Milano 2005-2007