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Carla Masi Doria » 27.Giustiniano: in particolare il Codex, le Institutiones, i Digesta e le Novellae


Giustiniano

Giustiniano nacque nel 482 e cominciò la sua carriera politica nel 518, agevolata dall’ascesa dello zio divenuto imperatore con il nome di Giustino I. Il matrimonio con Teodora intorno al 524-525 diede ulteriore impulso alla ‘vita pubblica’ di Giustiniano, che ne seguì spesso i consigli anche in materia di legislazione. Egli divenne Augusto nel 527, rimanendo quindi, per la morte di Giustino, unico imperatore.
La prima fase della sua politica (fino al 541) fu caratterizzata dalle guerre contro i Persiani e i Goti in Italia, conclusa, quest’ultima, con la presa di Ravenna; la seconda fase (fino al 565) è connotata da una minore spinta espansionistica e dal rafforzamento delle posizioni già acquisite. La scomparsa di molti collaboratori segnarono gradualmente una tendenza alla precarietà delle relazioni di governo.
Dal punto di vista dell’attività normativa possono individuarsi tre periodi: quello delle grandi compilazioni dal 528 al 534; quello della legislazione per mezzo di novellae constitutiones, dal 535 al 542 e quello della decadenza della qualità e quantità delle norme, dal 543 al 565.

I Codici giustinianei

Codex Iustinianus (primo Codice)
raccolta di leges imperiali in base alle direttive della constitutio Haec quae necessario (de novo Codice componendo) del 13 febbraio 528; pubblicato con la constitutio Summa rei publicae (de Iustiniano Codice confirmando) del 7 o 8 aprile 529, entra in vigore il 16 aprile 529.
Lo scopo finale era quello di ridurre la lunghezza delle cause; erano pertanto autorizzate manipolazioni dei testi legislativi raccolti e si conferiva valore generale ai rescritti inseriti nella compilazione.

Codex repetitae praelectionis (cd. secondo Codice): nuova raccolta di leges imperiali, in 12 libri (abroga la precedente), emanata con la constitutio Cordi del 16 novembre 534, entra in vigore il 29 dicembre 534.
Esso sostituisce il primo Codice con la finalità di coordinare ed aggiornarne la compilazione e di chiarire la portata delle costituzioni imperiali in esso contenute. La commissione incaricata fu autorizzata ad eliminare o emendare le costituzioni superflue o contraddittorie.

I Digesta

Digesta seu Pandectae: raccolta di iura (frammenti di opere dei giuristi classici), divisa in 50 libri. Il progetto fu reso pubblico attraverso la constitutio Deo auctore (de conceptione Digestorum) del 15 dicembre 530; il testo definitivo fu pubblicato con la constitutio bilingue (latino e greco) Tanta/Dédoken (de confirmatione Digestorum) del 16 dicembre 533 ed entrò in vigore il 30 dicembre 533.

Lo scopo era di raccogliere, emendare ed aggiornare tutta la produzione giurisprudenziale romana; il metodo di lavoro della commissione incaricata del trattamento del materiale seguiva un protocollo preciso che andava dalla lettura dei libri degli iuris prudentes forniti del ius respondendi ex auctoritate principis all’eliminazione delle cose simili e di quelle discordanti. I brani dei giuristi rifluiti nella raccolta avrebbero ottenuto lo stesso valore normativo delle costituzioni imperiali e la loro autorevolezza sarebbe stata indicata nella premessa ad ogni frammento, introdotto da una rubrica recante il nome dell’autore. Una reverentia antiquitatis subito smentita dall’ammissione che molto dell’eredità classica era stato cambiato per questioni di utilità pratica.

Secondo Bluhme, che cerca di spiegare l’eccezionale brevità dell’impresa (appena 3 anni), i lavori della commissione presieduta da Triboniano procedettero con una divisione delle opere da spogliare in tre masse principali: sabiniana (ius civile), edittale (ius honorarium), papinianea (opere di casistica come quaestiones e responsa), oltre una quarta massa cd. postpapinianea o appendix, costituita da materiali eterogenei.

Le Institutiones giustinianee

Institutiones sive Elementa: manuale istituzionale (sulla base di iura e leges) in 4 libri, pubblicato con la constitutio Imperatoriam del 21 novembre 533 (indirizzata alla cupida legum iuventus), entra in vigore il 30 dicembre 533.
Offriva agli studenti uno strumento per imparare i prima legum cunabula, i rudimenti del diritto a partire anche dalla lettura delle costituzioni imperiali. Il manuale contiene sia diritto non più vigente, sia diritto antico corretto dalle nuove norme. Ad esso fu conferito valore di legge. Il materiale utilizzato per la sua redazione proviene in larga parte dalle opere di Gaio, ma anche da altre opere istituzionali quali quelle di Fiorentino e Marciano.

Con la constitutio Omnem del 15 dicembre 533 si procedette inoltre alla riforma degli studi giuridici che prevedeva l’adozione delle compilazioni effettuate come strumenti didattici ed un articolato programma di insegnamento.

Le Institutiones giustinianee

Le Novellae costituiscono la cd. legislazione corrente giustinianea, a partire dal 535. Esse presentano un contenuto eterogeneo, prevalentemente pubblicistico con riferimento alla riforma dello stato e delle articolazioni periferiche, e non sono sottoposte a quel processo di sintesi e massimazione che subirono i testi delle compilazioni, impedendosi così di estrarne principi giuridici. In alcune Novellae privatistiche si assiste inoltre al riordino di interi settori giuridici.
Manca una compilazione ufficiale, ma esse sono pervenute attraverso raccolte private: quella delle 168 Novelle, l’Authenticum, l’Epitome Iuliani.

Materiali di approfondimento

  • Constitutio Cordi 4. His igitur omnibus ex nostra confectis sententia [...] iussimus in secundo eum ex integro conscribi non ex priore compositione, sed ex repetita praelectione, et eum nostri numinis auctoritate nitentem in omnibus iudiciis solum, quantum ad divales constitutiones pertinet, frequentari ex die quarto kalendarum Ianuariarum quarti nostri felicissimi consulatus et Paulini viri clarissimi, nulla alia extra corpus eiusdem codicis constitutione legenda, nisi postea varia rerum natura aliquid novum creaverit, quod nostra sanctione indigeat. Hoc etenim nemini dubium est, quod, si quid in posterum melius inveniatur et ad constitutionem necessario sit redigendum, hoc a nobis et constituatur et in aliam congregationem referatur, quae novellarum nomine constitutionum significetur (a. 534).

Portata a compimento l’opera in conformità alle nostre direttive [...] abbiamo ordinato che (il Codice giustinianeo) venga trascritto per intero non già nella prima versione, ma in quella riveduta, e che, a far data dal quarto giorno delle calende di gennaio del felicissimo consolato nostro e del chiarissimo Paolo (ossia dal 29 dicembre 534), questo solo sia utilizzato in tutti i giudizi per ciò che attiene alle costituzioni imperiali. Non sarà, infatti, consentito di valersi di qualsivoglia altra costituzione che non sia inclusa in questo codice, a meno che, in futuro, dalla mutevole delle cose nasca alcunché di nuovo che richieda intervento per essere regolato. Non vi è dubbio, infatti, che, se in futuro si concepiranno norme migliori che richiedano la redazione in forma di costituzione, esse verranno da noi emanate e successivamente raccolte in un’altra compilazione designata con il nome di Novelle costituzioni.

Materiali di approfondimento

  • Deo auctore 2, 5, 6, 12. Hocque opere consummato [...] cum ex paucis et tenuioribus relevati ad summam et plenissimam iuris emendationem pervenire properaremus et omnem Romanam sanctionem et colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina uno codice indita ostendere, quod nemo neque sperare neque optare ausus est, res quidem nobis difficillima, immo magis impossibilis videbatur. Sed manibus ad caelum erectis et aeterno auxilio invocato eam quoque curam nostris reposuimus animis, deo freti, qui et res penitus desperatas donare et consummare suae virtutis magnitudine potest [...] Omnibus auctoribus iuris aequa dignitate pollentibus et nemini quadam praerogativa servanda, quia non omnes in omnia, sed certi per certa vel meliores vel deteriores inveniuntur. Sed neque ex multitudine auctorum quod melius et aequius est iudicatote, cum possit unius forsitan et deterioris sententia et multos et maiores in aliqua parte superare [...]. Nullis iuris peritis in posterum audentibus commentarios illi adplicare et verbositate sua supra dicti codicis compendium confundere: quemadmodum et in antiquioribus temporibus factum est, cum per contrarias interpretantium sententias totum ius paene conturbatum est [...] (a. 530).

la traduzione alla scheda seguente

Materiali di approfondimento

Terminata l’opera di redazione del codice [...] e sollevato così dal lavoro più leggero e meno impegnativo, ci affretteremo a pervenire alla più ampia e completa revisione del diritto, a raccogliere e correggere tutto il diritto romano e a mostrare, inserito in un solo codice, ciò che è disperso nei volumi di tanti autori. Questa impresa, che nessuno ha mai osato sperare o desiderare, sembrava anche a noi difficilissima, anzi addirittura impossibile. Levate, però, le mani al cielo ed invocato il soccorso divino, ricacciammo ogni preoccupazione dal fondo dell’animo nostro, confidando in Dio, che, per la grandezza della sua bontà, può concedere di portare a termine anche le imprese più disperate [...]. È da riconoscere pari dignità a tutti i giuristi e a nessuno di essi è da riservare una qualsiasi preferenza, poiché ognuno potrà essere trovato migliore o peggiore non in tutto, quanto piuttosto relativamente a questa o a quella materia. Né un’opinione sia giudicata migliore e maggiormente equa a seconda del numero di autori che la condividono, giacché può accadere che, per avventura, il parere di uno, anche dei meno prestigiosi, sia da preferire, in qualche caso, a quello espresso da molti, compresi i più autorevoli [...]. Nessun giurista osi in futuro fare commentari (al Digesto) e offuscare la sintesi dell’opera con la sua verbosità, come avvenne in tempi passati, quando tutto il diritto rimase completamente confuso a causa delle discordi opinioni degli interpreti [...].

Materiali di approfondimento

  • Tanta 11. Et ideo Triboniano viro excelso, qui ad totius operis gubernationem electus est, nec non Theophilo et Dorotheo viris illustribus et facundissimis antecessoribus accersitis mandavimus, quatenus libris, quos veteres composuerunt, qui prima legum argumenta continebant et institutiones vocabuntur, separatim collectis, quidquid ex his utile et aptissimum et undique sit elimatum et rebus, quae in praesenti aevo in usu vertuntur, consentaneum invenitur, hoc et capere studeant et quattuor libris reponere et totius eruditionis prima fundamenta atque elementa ponere, quibus iuvenes suffulti possint graviora et perfectiora legum scita sustentare [...] (a.533).
    Convocati dunque l’eccelso Triboniano, a cui è stata affidata la direzione dell’intera opera, nonché Teofilo e Doroteo, uomini illustri ed eloquentissimi docenti di diritto, abbiamo dato incarico, una volta raccolte separatamente tutte le opere degli antichi contenenti i primi elementi del diritto e denominate perciò Istituzioni, di trarre da esse quanto vi si trovi di utile, di più adatto, di puntuale e di consono alle esigenze del tempo presente; di disporlo in quattro libri e di porre così le fondamenta e gli elementi primi dell’intera scienza, sorretti dai quali i giovani possano affrontare studi giuridici più impegnativi ed approfonditi [...].

Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

Iustiniani Augusti Digesta, seu Pandectae/Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano, testo e traduzione a cura di Sandro Schipani I-III , Milano 2005-2007

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