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Carla Masi Doria » 16.La laicizzazione del sapere giuridico


Giurisprudenza repubblicana

  • Fino alla fine del IV sec. a.C.: ai pontifices spettava in via esclusiva la definizione di regole; l’orientamento della prassi; la conoscenza e la trasmissione delle forme e dei riti giuridici. Si trattava così di un vero e proprio monopolio pontificale: tutto il diritto era riposto in penetralibus pontificum.
  • Fine III sec. a.C.: laicizzazione giurisprudenza e pubblicità dei modi di agire in giudizio (agere); – interpretatio morum et legum.
  • Inizi II sec. a.C.: redazione delle prime opere giuridiche letterarie per rendere la conoscenza del diritto accessibile e trasmissibile (es. discussione e disciplina di casi giuridici concreti).

Laicizzazione del sapere giuridico

Fine del IV sec. a.C.

  • Gneo Flavio, scriba di Appio Claudio Cieco ed edile curule nel 304 a.C., avrebbe pubblicato il calendario pontificale e un libro di azioni civili composto dallo stesso Appio Claudio [v. Livio in Approfondimenti].
  • Sempronio Sofo, console nel 304 a.C., avrebbe esercitato presumibilmente attività respondente in pubblico.
  • Tiberio Coruncanio, console nel 280 a.C., primo pontefice massimo plebeo, avrebbe introdotto, secondo la tradizione, l’uso di dare responsi in pubblico (D. 1.2.2.35 e 37, dove si parla di publice profiteri).

Secondo la storiografia prevalente

  • Monopolio effettivo dei pontefici sulla predisposizione delle azioni e sui formulari negoziali.
  • Occorre ridimensionare il rilievo delle notizie relative ad Appio Claudio ed a Coruncanio.
  • Il calendario e le azioni forse non erano segreti.
  • Con Sesto Elio Peto Cato, edile curule nel 200 a.C. e console nel 198, autore dei Tripertita, nasce la letteratura giuridica (v. D. 1.2.2.7 e 38).
  • Tripertita (detto anche ius Aelianum): opera divisa in tre parti – testo delle XII tabularum leges; – interpretatio; – legis actio (formulari processuali).

Attività dei giuristi

  • Respondere: soluzioni giuridiche riguardanti ogni genere di questioni negoziali o processuali per privati, magistrati, giudici.
  • Cavere: cura di un interesse mediante atti (elaborazione di schemi di testamenti, mancipationes, stipulationes, contratti consensuali, redazione di patti).
  • Agere: composizione di schemi processuali elaborati su richiesta di magistrati o privati (es. predisposizione delle parole solenni delle legis actiones, definizione dei concepta verba nel processo formulare) [v. il testo di Cicerone negli Approfondimenti].

I giuristi dispensavano i loro consigli ai privati per svariate questioni ed ai magistrati operanti nella fase in iure del procedimento, differenziandosi dagli oratori che difendevano convenuti ed accusati in giudizio, nella fase apud iudicem, dinanzi al iudex unus, alle quaestiones criminali ed al collegio dei centumviri.

Pomponio cita Manio Manilio, console nel 149 a.C., Giunio Bruto, pretore intorno al 140 a.C., e Publio Mucio Scevola, console nel 133 a.C., come qui fundaverunt ius civile, cioè coloro che fondarono su nuove basi il diritto civile.

Attività dei giuristi (segue)

Durante il I secolo a.C. si consolida una letteratura giuridica composta essenzialmente di responsa, che tendono ad allontanarsi sempre più dall’originario formalismo, attraverso l’analisi della contrapposizione tra verba e voluntas nelle disposizioni normative come nelle clausole contrattuali. Si sviluppano tecniche interpretative via via più raffinate e fondate su schemi logici ed espositivi di astrazione del principio ordinante dai casi e di distinzione e classificazione (cd. tecnica divisoria o diairetica), anche se non si giunge alla costruzione di edifici concettuali coerenti e rigorosamente conseguenti.

Quinto Mucio Scevola, figlio ed allievo di Publio Mucio, console nel 95 a.C., utilizzò – secondo alcuni studiosi – frequentemente questa tecnica divisoria, al punto da essere ricordato da Pomponio (D. 1.2.2.41), come colui che primus ius civile constituit generatim in libros decem et octo redigendo.
Allievo di Quinto Mucio, Aquilio Gallo, pur pretore peregrino nel 66 a.C., si allontana dalla politica per dedicarsi esclusivamente alla giurisprudenza.
Allievo di Aquilio Gallo, Servio Sulpicio Rufo, console nel 51 a.C., studia retorica a Rodi nel 78 con Cicerone, e si dedica allo studio del diritto, scrivendo un commentario ai libri di Quinto Mucio. È tra i più ragguardevoli giuristi agli occhi dei suoi contemporanei.
Il suo allievo Alfeno Varo, consul suffectus nel 39, è autore di 40 libri di digesta, in cui segue, non senza qualche spunto originale, gli insegnamenti del maestro.

Approfondimento 1

  • Cicero, de oratore 1.45.198. Iam vero ipsa per sese quantum adferat eis qui ei praesunt honoris, gratiae, dignitatis, quis ignorat? Itaque, ut apud Graecos infimi homines mercedula adducti ministros se praebent in iudiciis oratoribus, ei qui apud illos rhetores vocantur, sic in nostra civitate contra amplissimus quisque et clarissimus vir… Chi non sa, invero, quanto onore, favore, prestigio, questa (scienza del diritto), di per sé stessa, procura a chi la coltiva? E pertanto (non) come presso i Greci uomini di infima condizione, spinti da una piccola mercede, si offrono come assistenti agli oratori nei giudizi (quelli che presso di loro vengono detti «pragmatici»); nella nostra città, invece, queste funzioni sono svolte dagli uomini più illustri ed insigni…
  • Cicero, de oratore 1.48.212. Sin autem quaereretur quisnam iuris consultus vere nominaretur, eum dicerem qui legum et consuetudinis eius, qua privati in civitate uterentur, et ad respondendum et ad agendum et ad cavendum peritus esset. Se si chiedesse ancora chi merita veramente il nome di giureconsulto, io direi colui che è esperto delle leggi e di quelle consuetudini di cui si servono i privati cittadini, e che pertanto è in grado sia di dare responsi, sia di redigere schemi processuali e negoziali.

Approfondimento 2

Livius 9.46.1. Eodem anno Cn. Flavius Cn. filius scriba, patre libertino humili fortuna ortus, ceterum callidus vir et facundus, aedilis curulis fuit… [4] Ceterum, id quod haud discrepat, contumacia adversus contemnentes humilitatem suam nobiles certavit; [5] civile ius, repositum in penetralibus pontificum, evolgavit, fastosque circa forum in albo proposuit, ut quando lege agi posset sciretur… Nello stesso anno lo scriba Gneo Flavio, figlio di Gneo, uomo di umili origini – suo padre era nato da uno schiavo manomesso – , ma abile e facondo, fu edile curule… [4] Su di una cosa tutte le fonti son d’accordo: che egli lottò con ostinazione contro i nobili che lo disprezzavano per la sua modesta condizione; [5] rese di pubblico dominio il ius civile, cioè i formulari delle azioni sino ad allora gelosamente custoditi negli archivi segreti del collegio dei pontefici, ed espose all’albo nel foro il calendario dei giorni fasti perché ognuno fosse in condizione di sapere quando poteva agire in giudizio in base alle leggi…

Approfondimento 3

D. 1.2.2.6-7 (Pomponius libro singulari enchiridii). [6] …omnium tamen harum et interpretandi scientia et actiones apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur, quis quoquo anno praeesset privatis. Et fere populus annis prope centum hac consuetudine usus est. [7] Postea cum Appius Claudius proposuisset et ad formam redegisset has actiones, Gnaeus Flavius scriba eius libertini filius subreptum librum populo tradidit, et adeo gratum fuit id munus populo, ut tribunus plebis fieret et senator et aedilis curulis. Hic liber, qui actiones continet, appellatur ius civile Flavianum, sicut ille ius civile Papirianum: nam nec Gnaeus Flavius de suo quicquam adiecit libro… … augescente civitate qua deerant quaedam genera agendi, non post multum temporis spatium Sextus Aelius alias actiones composuit et librum populo dedit, qui appellatur ius Aelianum.
[6] …La scienza interpretativa di tutte queste cose e le azioni risiedevano presso il collegio dei pontefici, fra i quali veniva nominato colui che ogni anno doveva occuparsi dei privati. Di questa consuetudine il popolo si servì per circa cent’anni. [7] Poi, quando Appio Claudio ebbe rese note e ricondotte ad una (stessa) forma queste azioni, il suo scriba Gneo Flavio, figlio di un libertino, consegnò al popolo il libro sottrattogli; e questo dono fu così gradito al popolo che egli fu fatto tribuno della plebe, senatore ed edile curule. Questo libro, contenente le azioni, viene chiamato «diritto civile Flaviano», come quello precedente era stato chiamato «diritto civile Papiriano»; neppure Gneo Flavio, infatti, aggiunse qualcosa di suo al libro… ]… Ingrandendosi la città, poiché mancavano alcuni modi di agire, dopo non molto spazio di tempo Sesto Elio predispose altre azioni e consegnò al popolo il libro che viene chiamato «diritto Eliano».

Approfondimento 4

D. 1.2.2.35; 38. [35] Iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt: sed qui eorum maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt, eorum in praesentia mentio habenda est… et quidem ex omnibus, qui scientiam nancti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant solumque consultatoribus vacare potius quam discere volentibus se praestabant… [38] Post hos fuit Tiberius Coruncanius, ut dixi, qui primus profiteri coepit: cuius tamen scriptum nullum exstat, sed responsa complura et memorabilia eius fuerunt… …deinde Sextus Aelius et frater eius Publius Aelius et Publius Atilius maximam scientiam in profitendo habuerunt, ut duo Aelii etiam consules fuerint, Atilius autem primus a populo Sapiens appellatus est. Sextum Aelium etiam Ennius laudavit et exstat illius liber qui inscribitur ‘tripertita’, qui liber veluti cunabula iuris continet: tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio. Eiusdem esse tres alii libri referuntur, quos tamen quidam negant eiusdem esse: hos sectatus ad aliquid est Cato. Deinde Marcus Cato princeps Porciae familiae, cuius et libri exstant: sed plurimi filii eius, ex quibus ceteri oriuntur.

Approfondimento 5

[35] La scienza del diritto civile è stata professata da molti e grandissimi uomini; ma qui si deve fare menzione di quelli che godettero di maggiore stima presso il popolo romano… Ma di tutti coloro che si impadronirono di tale scienza, nessuno prima di Tiberio Coruncanio, secondo quanto viene riferito, l’insegnò pubblicamente; gli altri fino a lui erano dell’idea di mantenere in segreto il diritto civile, e si offrivano di mettersi a disposizione soltanto di chi li consultava, piuttosto che di chi voleva (da loro) imparare… [38] Dopo di loro venne Tiberio Coruncanio, il quale, come ho già detto, fu il primo ad insegnarla; di lui non resta tuttavia alcuno scritto, anche se i suoi responsi sono stati molti e memorabili… … In seguito ebbero la maggiore scienza nell’insegnamento Sesto Elio, suo fratello Publio Elio e Publio Atilio, tanto che i due Elii furono anche consoli, mentre Atilio per primo fu chiamato dal popolo Sapiente. Anche Ennio ricordò Sestio Elio; di lui rimane un libro intitolato «Tripertita», libro che contiene una sorta di culla del diritto: l’opera è intitolata «Tripertita» perché, dopo aver riportato innanzitutto la legge delle Dodici Tavole, ad essa fa seguire l’interpretazione, cui poi si aggiungono le «azioni di legge». A lui stesso vengono attribuiti altri tre libri, che però taluni negano essere suoi; essi furono in parte imitati da Catone. Segue Marco Catone, l’uomo più illustre della famiglia Porcia, del quale anche ci rimangono opere scritte: ma molte sono in realtà di suo figlio e da esse discendono le altre.

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