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Carla Masi Doria » 10.Le leggi Valerie Orazie. Tribuni della plebe e plebisciti


Leges Valeriae Horatiae 449 a.C.

Come le successive leggi licinie-sestie, costituiscono il risultato di un compromesso politico, incentrato soprattutto sul riconoscimento dell’elemento plebeo nella sua espressione istituzionale.

Oltre alla legge sulla provocatio ad populum, cui si è fatto cenno nella settima lezione, si segnalano infatti:

la lex de plebiscitis, che avrebbe attribuito alle deliberazioni della plebe (plebiscita) valore vincolante per tutta la popolazione. È tuttavia poco credibile che già nel 449 a.C. si fosse raggiunto l’obiettivo dell’equiparazione di ogni tipo di plebiscito alle leggi, ottenuta, dopo la lex Publilia Philonis del 339, solo con la lex Hortensia del 287/286; probabilmente si attribuì riconoscimento giuridico alle elezioni dei magistrati plebei

la lex de tribunicia potestate, che costituì il riconoscimento da parte di tutta la comunità della sacrosanctitas (inviolabilità) ai tribuni plebei, chiunque avesse attentato alla loro persona sarebbe stato considerato sacer, consacrato alle divinità con i suoi beni; sprovvisto delle difese della comunità di appartenenza, egli poteva essere impunemente ucciso.

Tribunato della plebe

  • Originato da un atto rivoluzionario della plebe, attraverso secessioni e leges sacratae, divenne presto il difensore delle rivendicazioni degli interessi plebei.
  • Eletti dai concilia plebis (tributa: dal 471 per effetto della proposta di Publilio Volerone), i tribuni erano in numero di 10, almeno a partire dal 449 a.C. (anno del loro riconoscimento giuridico)

Principali poteri:

  • auxilium plebis: comprensibile solo in una società in forte tensione sociale tra le sue componenti e caratterizzata da equilibri basati sulla forza, consisteva nella sottrazione, tutelata dalla sacrosanctitas, dei plebei minacciati agli atti di esercizio dell’imperium consolare
  • intercessio: potere giuridico di veto esercitabile da ciascun tribuno contro atti degli organi di governo patrizi, neutralizzandone l’efficacia. Da distinguere dalla
  • intercessio collegarum: tipico strumento di interdizione all’interno di magistrature collegiali, utilizzato soprattutto dopo la ‘contaminazione’ del tribunato a seguito dell’immissione in esso di plebei collusi con i patrizi
  • summa coercendi potestas: potere di comminare multe, di ordinare sequestri di beni o l’arresto (prensio) di cittadini con conseguente detenzione in vinculis
  • ius agendi cum plebe: potere di convocare e presiedere le assemblee plebee

Edili plebei

  • Eletti dai concili plebei in numero di due
  • Esercitavano funzioni religiose
  • Erano custodi del tesoro plebeo presso il tempio di Cerere (in seguito ad una lex Valeria Horatia anche dei senatoconsulti)
  • Avevano poteri di polizia e di organizzazione dei ludi

Materiali di approfondimento

Liv. 3.55.4 Aliam deinde consularem legem de provocatione, unicum praesidium libertatis, decemvirali potestate eversam, non restituunt modo, sed etiam in posterum muniunt sanciendo novam legem, [5] ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet; qui creasset, eum ius fasque esset occidi, neve ea caedes capitalis noxae haberetur. [6] Et cum plebem hinc provocatione, hinc tribunicio auxilio satis firmassent, ipsis quoque tribunis, ut sacrosancti viderentur, cuius rei prope iam memoria aboleverat, relatis quibusdam ex magno intervallo caerimoniis renovarunt, [7] et cum religione inviolatos eos, tum lege etiam fecerunt, sanciendo ut qui tribunis plebis aedilibus iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum iret.

[segue ]

Materiali di approfondimento

[segue Liv. 3.55.4]

[8] Hac lege iuris interpretes negant quemquam sacrosanctum esse, sed eum qui eorum cui nocuerit Iovi sacrum sanciri; [9] itaque aedilem prendi ducique a maioribus magistratibus, quod, etsi non iure fiat -noceri enim ei cui hac lege non liceat -tamen argumentum esse non haberi pro sacro sanctoque aedilem; [10] tribunos vetere iure iurando plebis, cum primum eam potestatem creavit, sacrosanctos esse. [11] Fuere qui interpretarentur eadem hac Horatia lege consulibus quoque et praetoribus, quia eisdem auspiciis quibus consules crearentur, cautum esse: iudicem enim consulem appellari. [12] Quae refellitur interpretatio, quod iis temporibus nondum consulem iudicem sed praetorem appellari mos fuerit. [13] Hae consulares leges fuere. Institutum etiam ab iisdem consulibus ut senatus consulta in aedem Cereris ad aediles plebis deferrentur, quae antea arbitrio consulum supprimebantur vitiabanturque.

[segue ]

Materiali di approfondimento

[segue Liv. 3.55.4]

Inoltre, (i consoli Valerio e Orazio) non solo rimisero in vigore la legge consolare sul diritto di appello al popolo, insostituibile presidio della libertà, abolita dal potere decemvirale, ma la resero anche più salda per l’avvenire, facendo approvare una nuova legge [5] con la quale si vietava che si creasse un qualsiasi magistrato immune da provocatio; chi lo avesse creato avrebbe potuto essere ucciso lecitamente per il diritto umano e divino e quell’uccisione non sarebbe stata ritenuta un delitto capitale. [6] E dopo aver così sufficientemente rafforzato la plebe da un lato con il diritto di appello al popolo, dall’altro con la protezione tribunizia, (i consoli Valerio e Orazio), ripristinando dopo un lungo intervallo alcune cerimonie, rinnovarono anche agli stessi tribuni le loro prerogative perché fossero riconosciuti sacri e inviolabili – cosa di cui si era quasi perduto il ricordo -; [7] e dopo averli resi inviolabili religiosamente li fecero tali anche per legge, sancendo che fosse reso sacro a Giove il capo di colui il quale portasse nocumento ai tribuni della plebe, agli edili, ai giudici decemviri, e che i suoi beni fossero venduti a profitto del tempio di Cerere, Libero e Libera.

[segue ]

Materiali di approfondimento

[segue Liv. 3.55.4]

[8] I giureconsulti negano che con questa legge si sia dichiarato qualcuno inviolabile e ritengono che essa abbia stabilito soltanto che fosse considerato «sacro» chi avesse arrecato nocumento a qualcuno di coloro che abbiamo ricordato; [9] e perciò l’edile poteva essere arrestato e portato via dai magistrati maggiori: la qual cosa, se anche non è legale -dato che così si nuoce a colui al quale, in forza di questa legge, non è lecito recar offesa -, costituisce tuttavia una prova che l’edile non era considerato inviolabile; [10] i tribuni, invece, sono inviolabili per l’antico giuramento pronunziato dalla plebe quando creò per la prima volta quella potestà. [11] Vi furono anche alcuni che sostennero la interpretazione secondo cui con questa legge Orazia si fosse provveduto a garantire anche i consoli e i pretori, dato che questi ultimi vengono creati con gli stessi auspici dei consoli: (argomentando che) «giudice» veniva chiamato allora il console. [12] Ma questa interpretazione è smentita dal fatto che in quei tempi non era ancora in uso chiamare il console «giudice» ma «pretore». [13] Queste furono le leggi fatte approvare dai consoli (Valerio e Orazio). Fu poi disposto dagli stessi consoli che fossero rimessi agli edili della plebe nel tempio di Cerere i testi dei senatoconsulti, che in precedenza venivano fatti sparire o erano alterati ad arbitrio dei Consoli.

Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

O. Licandro, Plebiscitum Trebonium de tribunis plebis decem creandis? Note sul tribunato della plebe nel V sec. a. C., in Iura 47 (2001) 166-203.

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