Come le successive leggi licinie-sestie, costituiscono il risultato di un compromesso politico, incentrato soprattutto sul riconoscimento dell’elemento plebeo nella sua espressione istituzionale.
Oltre alla legge sulla provocatio ad populum, cui si è fatto cenno nella settima lezione, si segnalano infatti:
la lex de plebiscitis, che avrebbe attribuito alle deliberazioni della plebe (plebiscita) valore vincolante per tutta la popolazione. È tuttavia poco credibile che già nel 449 a.C. si fosse raggiunto l’obiettivo dell’equiparazione di ogni tipo di plebiscito alle leggi, ottenuta, dopo la lex Publilia Philonis del 339, solo con la lex Hortensia del 287/286; probabilmente si attribuì riconoscimento giuridico alle elezioni dei magistrati plebei
la lex de tribunicia potestate, che costituì il riconoscimento da parte di tutta la comunità della sacrosanctitas (inviolabilità) ai tribuni plebei, chiunque avesse attentato alla loro persona sarebbe stato considerato sacer, consacrato alle divinità con i suoi beni; sprovvisto delle difese della comunità di appartenenza, egli poteva essere impunemente ucciso.
Principali poteri:
Liv. 3.55.4 Aliam deinde consularem legem de provocatione, unicum praesidium libertatis, decemvirali potestate eversam, non restituunt modo, sed etiam in posterum muniunt sanciendo novam legem, [5] ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet; qui creasset, eum ius fasque esset occidi, neve ea caedes capitalis noxae haberetur. [6] Et cum plebem hinc provocatione, hinc tribunicio auxilio satis firmassent, ipsis quoque tribunis, ut sacrosancti viderentur, cuius rei prope iam memoria aboleverat, relatis quibusdam ex magno intervallo caerimoniis renovarunt, [7] et cum religione inviolatos eos, tum lege etiam fecerunt, sanciendo ut qui tribunis plebis aedilibus iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset, familia ad aedem Cereris Liberi Liberaeque venum iret.
[segue ]
[segue Liv. 3.55.4]
[8] Hac lege iuris interpretes negant quemquam sacrosanctum esse, sed eum qui eorum cui nocuerit Iovi sacrum sanciri; [9] itaque aedilem prendi ducique a maioribus magistratibus, quod, etsi non iure fiat -noceri enim ei cui hac lege non liceat -tamen argumentum esse non haberi pro sacro sanctoque aedilem; [10] tribunos vetere iure iurando plebis, cum primum eam potestatem creavit, sacrosanctos esse. [11] Fuere qui interpretarentur eadem hac Horatia lege consulibus quoque et praetoribus, quia eisdem auspiciis quibus consules crearentur, cautum esse: iudicem enim consulem appellari. [12] Quae refellitur interpretatio, quod iis temporibus nondum consulem iudicem sed praetorem appellari mos fuerit. [13] Hae consulares leges fuere. Institutum etiam ab iisdem consulibus ut senatus consulta in aedem Cereris ad aediles plebis deferrentur, quae antea arbitrio consulum supprimebantur vitiabanturque.
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[segue Liv. 3.55.4]
Inoltre, (i consoli Valerio e Orazio) non solo rimisero in vigore la legge consolare sul diritto di appello al popolo, insostituibile presidio della libertà, abolita dal potere decemvirale, ma la resero anche più salda per l’avvenire, facendo approvare una nuova legge [5] con la quale si vietava che si creasse un qualsiasi magistrato immune da provocatio; chi lo avesse creato avrebbe potuto essere ucciso lecitamente per il diritto umano e divino e quell’uccisione non sarebbe stata ritenuta un delitto capitale. [6] E dopo aver così sufficientemente rafforzato la plebe da un lato con il diritto di appello al popolo, dall’altro con la protezione tribunizia, (i consoli Valerio e Orazio), ripristinando dopo un lungo intervallo alcune cerimonie, rinnovarono anche agli stessi tribuni le loro prerogative perché fossero riconosciuti sacri e inviolabili – cosa di cui si era quasi perduto il ricordo -; [7] e dopo averli resi inviolabili religiosamente li fecero tali anche per legge, sancendo che fosse reso sacro a Giove il capo di colui il quale portasse nocumento ai tribuni della plebe, agli edili, ai giudici decemviri, e che i suoi beni fossero venduti a profitto del tempio di Cerere, Libero e Libera.
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[segue Liv. 3.55.4]
[8] I giureconsulti negano che con questa legge si sia dichiarato qualcuno inviolabile e ritengono che essa abbia stabilito soltanto che fosse considerato «sacro» chi avesse arrecato nocumento a qualcuno di coloro che abbiamo ricordato; [9] e perciò l’edile poteva essere arrestato e portato via dai magistrati maggiori: la qual cosa, se anche non è legale -dato che così si nuoce a colui al quale, in forza di questa legge, non è lecito recar offesa -, costituisce tuttavia una prova che l’edile non era considerato inviolabile; [10] i tribuni, invece, sono inviolabili per l’antico giuramento pronunziato dalla plebe quando creò per la prima volta quella potestà. [11] Vi furono anche alcuni che sostennero la interpretazione secondo cui con questa legge Orazia si fosse provveduto a garantire anche i consoli e i pretori, dato che questi ultimi vengono creati con gli stessi auspici dei consoli: (argomentando che) «giudice» veniva chiamato allora il console. [12] Ma questa interpretazione è smentita dal fatto che in quei tempi non era ancora in uso chiamare il console «giudice» ma «pretore». [13] Queste furono le leggi fatte approvare dai consoli (Valerio e Orazio). Fu poi disposto dagli stessi consoli che fossero rimessi agli edili della plebe nel tempio di Cerere i testi dei senatoconsulti, che in precedenza venivano fatti sparire o erano alterati ad arbitrio dei Consoli.
1. Introduzione. Fonti di produzione e di cognizione
2. Periodizzazioni, strutture preciviche
3. Rex: nomina e funzioni. Rapporti tra leges regiae e mores
4. La repressione criminale in età monarchica. I principali colle...
5. Assemblee curiate e centuriate. Ordinamento centuriato
6. Il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. La magistratura d...
8. Le rivendicazioni plebee. Verso il decemvirato legislativo
10. Le leggi Valerie Orazie. Tribuni della plebe e plebisciti
11. Il tribunato militare. La censura. Il Senato.
12. Le 'leggi' del compromesso licinio-sestio. Il consolato
13. La pretura: in particolare, l'editto del pretore e la procedura...
14. La struttura della lex publica
15. Nomina e compiti del dittatore. Le magistrature minori
16. La laicizzazione del sapere giuridico
17. La crisi dell'agricoltura e le riforme di Tiberio e Caio Gracco...
18. L'ascesa al potere di Silla e la crisi della repubblica
19. La repressione criminale: dalle quaestiones straordinarie alle ...
21. Senatusconsulta. L'attività normativa del princeps: edicta man...
22. La giurisprudenza nel Principato
23. Il dominato: dalla tetrarchia di Diocleziano alle innovazioni d...
24. Cognitio extra ordinem: in particolare la procedura criminale
25. Le raccolte postclassiche di diritto. La legge delle citazioni
26. I Codici pregiustinianei. Le leggi romano-barbariche
27. Giustiniano: in particolare il Codex, le Institutiones, i Diges...
28. Quaesitor urnam movet. Un'immagine della procedura per quaestio...
29. Tra aequitas e ius gentium: tracce di un processo popolare in S...
30. Causa Serviliana: una magna contentio giudiziaria nel 51 a.C.
O. Licandro, Plebiscitum Trebonium de tribunis plebis decem creandis? Note sul tribunato della plebe nel V sec. a. C., in Iura 47 (2001) 166-203.