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Carla Masi Doria » 15.Nomina e compiti del dittatore. Le magistrature minori


Dittatura

  • Magistratura straordinaria non collegiale, ma con un ausiliario (magister equitum).
  • Il dittatore fu anche detto magister populi. Era scelto/indicato (dictus) da un console, non eletto dal popolo, per far fronte ad emergenze di carattere: amministrativo/sociale; bellico; sacrale. Era fornito di summum imperium e summa potestas. Durava in carica per un massimo di 6 mesi, a meno che non esaurisse i suoi compiti prima del termine. Al termine della carica non rispondeva per gli atti compiuti.
  • Scortato da 24 littori (sempre con le scuri innestate).
  • Fino al 300 a.C. non è limitato dalla provocatio e non è soggetto all’intercessio tribunicia.

Due differenti tipologie, discusse in storiografia (Nicosia ad es. non condivide la bipartizione, negando l’esistenza di una simile differenziazione per i Romani):

  • Optimo iure: con pieni ed indefiniti poteri: belli gerundi causa; seditionis sedandae causa.
  • Imminuto iure: con compiti specifici (sacrali, politici, etc.): clavi figendi causa; ludorum faciendorum causa; comitiorum habendorum causa.

Nomina e posizione istituzionale del dittatore

Dictus

  • in silenzio;
  • di notte;
  • da uno dei consoli;
  • presi gli auspicia.

Dinanzi ai comitia curiata è lo stesso dictator a rogare la lex curiata de imperio.

  • Mentre è in carica il dictator, le altre magistrature non vengono sospese, ma esercitano le proprie funzioni in subordine.

Lo strumento dittatoriale fu utilizzato fino alla fine del III sec. a.C. in forme coerenti con il modello della prassi costituzionale finora descritto e fu ripreso da Silla e quindi da Cesare, in modo via via più eversivo e snaturato rispetto ai canoni ‘classici’, fino alla sua abrogazione occorsa con la lex Antonia del 44 a.C.

Il magister equitum

  • Magistrato straordinario ausiliario del dictator.
  • Durava in carica quanto il dictator, da cui era scelto e poteva essere sollevato in qualunque momento.
  • Comandante della cavalleria e per questo elemento indispensabile nelle manovre militari a causa dell’oscuro divieto per il dittatore di salire a cavallo.

Vigintisexviri

  • 6 collegi.
  • Formalmente esclusi dal cursus honorum.

Tresviri capitales o nocturni

  • Funzioni di polizia contro la delinquenza comune.
  • Direzione del carcer del foro e delle altre prigioni.
  • Riscossione delle multe processuali promesse all’erario (l.a. sacramenti).

Quattuorviri praefecti (iure dicundo) Capuam Cumas

  • Amministrazione della giustizia in alcune città campane.

Vigintisexviri (segue)

Decemviris litibus iudicandis

  • Giudizi in materia di libertà.

Tresviri aere argento auro flando feriundo

  • Coniazione delle monete di bronzo ed argento dal 268 a.C. e di quelle d’oro da Silla in poi.

Quattuorviri viis in urbe purgandis

  • Ausiliari degli edili per le strade di Roma.

Duoviri viis extra urbem purgandis

  • Ausiliari degli edili per le vie extraurbane.

Quaestores

Primo grado del cursus honorum

  • Magistratura ordinaria minore sine imperio.
  • Insegne: sella non curule, borsa portadanaro, bastone.
  • Competenza prevalentemente in ambito “finanziario”.
  • Due quaestores aerarii/urbani destinati alla custodia dell’aerarium Saturni+signa+leges+senatusconsulta.
  • Un quaestor Ostiensis; quindi altri:
    • aquarii preposti alla cura degli acquedotti;
    • militares, al seguito delle varie legiones;
    • provinciales, al seguito dei governatori provinciali (avevano anche una iurisdictio in provincia simile a quella degli edili curuli).
Insegne dei questori sul retro di una moneta

Insegne dei questori sul retro di una moneta


Magistrature maggiori: sintesi

Hanno auspici maggiori e sono elette nei comizi centuriati (tranne che dittatore e magister equitum, per i quali si procede alla dictio).

  1. Il consolato (imperium – potere militare – possibilità di convocare formalmente popolo e senato).
  2. La pretura (iurisdictio). Pretore urbano (dal 367 a. C.) e peregrino (dopo il 242 a. C.).
  3. Il dittatore (posizione particolare ↔ nomina attraverso dictio; nominato in casi di emergenza interna o esterna; durata: 6 mesi).
  4. Il magister equitum (ausiliario del dittatore).
  5. I censori (il censimento – la cura della moralità – la lectio senatus).
Fasci dei littori

Fasci dei littori

 Toga praetexta

Toga praetexta


Magistrature minori: sintesi

  1. Gli edili curuli (cura urbis e giurisdizione nei mercati).
  2. I questori (l’erario – i questori militari e provinciali).
  3. I cd. Vigintisexviri: in origine si trattava di ausiliari dei magistrati.

Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

L. Labruna, «'Adversus plebem dictator'», in Index 15 (1987) 289 ss. [= Civitas quae est constitutio populi, Napoli 1999, 49-91]

C. Masi Doria, Spretum imperium, Napoli 2000

C. Cascione, Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore, Napoli 1999

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