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Carla Masi Doria » 13.La pretura: in particolare, l'editto del pretore e la procedura formulare


La pretura

Struttura e funzioni

  • Magistratura ordinaria cum imperio destinata all’amministrazione della giustizia, a ius dicere, a ‘dire il diritto’, ad impostare i termini giuridici delle controversie.
  • Genesi: compromesso patrizio–plebeo 367 a.C.
  • Di estrazione patrizia fino al 337 a.C. (anno dell’elezione di Publilio Filone, già dittatore e console).
  • Dopo il 242 a.C., per soddisfare esigenze nascenti dall’infittirsi delle relazioni commerciali nell’area mediterranea che necessitavano di un’opportuna tutela giuridica fu istituito un secondo posto di pretore preposto a dirimere le controversie tra peregrini e tra cives e peregrini, in cui fosse cioè presente almeno un elemento di estraneità.
  • In seguito furono creati altri praetores (fino a 16) per:
    • il governo delle provinciae;
    • la presidenza delle quaestiones perpetuae.
  • Il pretore sostituiva nel governo della civitas i consoli eventualmente assenti (consulare munus sustinere).
  • Subiva l’intercessio consolare.
  • Ius agendi cum populo e cum patribus; ius edicendi.

Struttura dell’editto

  • L’editto giurisdizionale era il principale atto di autoregolamentazione del pretore, una sorta di programma della propria attività giurisdizionale, in cui il magistrato fissava, in maniera derogabile, i principi ai quali si sarebbe attenuto nel corso dell’anno di carica. Il suo contenuto (essenzialmente consistenti in formulae destinate all’impostazione delle controversie) era strutturato come segue:
    • Introduzione della lite e svolgimento in iure;
    • Giurisdizione ordinaria;
    • Mezzi urgenti di tutela;
    • Esecuzione della sentenza e procedure fallimentari contro i debitori;
    • Interdetti, eccezioni e stipulationes praetoriae.

Editto: tipologie

  • Edictum tralaticium: insieme di regolamentazioni trasmesse immutate da un pretore ad un altro.
  • Edictum perpetuum: provvedimento di carattere generale ed astratto emanato all’inizio dell’anno di carica dal pretore.
  • Edictum repentinum: provvedimento di carattere generale ed astratto emanato nel corso dell’anno di carica dal pretore per fronteggiare esigenze sopravvenute.
  • Decretum: atto tipico di concessione o denegazione di un’azione. Le cd. actiones decretales rappresentano strumenti di tutela di una pretesa giuridica specifica e valevoli non oltre il caso concreto.

Iurisdictio

  • Il termine designa le principali funzioni svolte dal Pretore, di impostazione della controversia a lui sottoposta in termini giuridici (in iure); si riferisce solo ai processi privati. Da distinguere dall’odierno concetto di giurisdizione che si riferisce invece alla complessiva attività di cognizione e decisione in uno specifico ambito di controversie (civile, penale, amministrativa, ecclesiastica).
  • La iudicatio è invece la fase della definizione della controversia demandata al iudex privatus (apud iudicem) e conclusa dalla sentenza.

Procedimento per legis actiones

La procedura era divisa in due fasi:

  1. In iure: innanzi al pretore si presentavano le parti che esponevano i fatti salienti della controversia, ricorrendo alla pronuncia di formule solenni (certa verba) da adattare al caso concreto. Il pretore assumeva il ruolo di garante dell’esatto compimento del rito.
  2. Apud iudicem: un giudice privato decideva sulla controversia.

Le legis actiones avevano finalità cognitorie o esecutive.

Legis actiones

Funzione di cognizione: accertare la sussistenza dei fatti affermati dalle parti; per far valere un diritto l’attore doveva servirsi di formule solenni; i certa verba dovevano essere pronunciati in maniera precisa dall’attore e dal convenuto.

  • Legis actio sacramento: Procedura dichiarativa generale; una parte in caso di opposizione dell’altra, la sfidava davanti al magistrato con un giuramento sacro; si sacrificava un certo numero di capi di bestiame o, successivamente, una somma di denaro, in caso di perdita della lite o di rifiuto della sfida.
  • L.a. per iudicis arbitrive postulationem: a tutela del civis che vantava un credito di denaro promesso con sponsio o del coerede che chiedeva la divisione del patrimonio ereditario.
  • L.a. per condictionem: per crediti di somme di denaro e di cosa certa; in caso di diniego del convenuto, l’attore intimava a quest’ultimo di presentarsi in iure dopo 30 giorni per l’assegnazione del iudex.

Legis actiones (segue)

Funzione di esecuzione: tendono a fare eseguire al soggetto passivo la sanzione conseguente alla violazione di un dovere in base ad una sentenza.

  • Legis actio per manus iniectionem: esperibile in seguito all’accertamento del proprio diritto, si conveniva in ius (davanti al tribunale) l’avversario, chiedendone l’addictio, ovvero l’assegnazione all’attore.
  • L.a. per pignoris capionem: apprensione di cose del debitore accompagnata dalla pronuncia dei certa verba.

Il processo formulare

Problemi della procedura delle legis actiones

  • Eccessiva rigidità della procedura stessa (Gai 4.30: sed istae omnes legis actiones paulatim in odium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum qui tunc iura condiderunt eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet).
  • Impossibile estensione alle liti con gli stranieri.

Sviluppi del processo formulare

  • Dopo il 242 a.C.: istituzione del praetor cd. peregrinus;
  • fra il 230 ed il 150 a.C.: l.a. per condictionem;
  • di datazione incerta (tra il 150 ed il 100 a.C.): la lex Aebutia abolì la l.a. per condictionem, dando effetti civili al processo formulare solo nel caso in cui le formulae fossero sostitutive dell’abrogata azione. Tuttavia sembra preferibile l’opinione che reputa sussistente – per il periodo successivo – un’alternativa tra le legis actiones e le formulae;
  • 67 a.C. lex Cornelia de edictis: stabilì che i pretori dovessero ius dicere in base al proprio editto, probabilmente senza la comminazione di una sanzione di nullità per gli atti giurisidizionali in violazione dei suoi precetti; la sua portata normativa fu dunque dubbia e sembra possa essere interpretata nel senso di porre limiti alla discrezionalità del pretore;
  • 17 a.C. lex Iulia iudiciorum privatorum: scomparsa delle legis actiones (tranne che per le procedure per sacramentum davanti ai centumviri e per la legis actio damni infecti), riordino della procedura formulare;
  • intorno al 130 d.C. codificazione dell’editto perpetuo sotto l’imperatore Adriano che l’affidò al giurista Salvio Giuliano. Dopo questo riordino i pretori erano tenuti a proporre l’editto nella redazione codificata sancita con apposito senatoconsulto ed erano sottoposti, oltre che al potere direttivo dell’imperatore, al controllo giurisprudenziale. La notizia è tuttavia contestata e le opinioni degli studiosi non sono univoche: Guarino, ad es., sminuisce il fenomeno della cd. codificazione, visto che tacciono del tutto alcune fonti accreditate come Gaio e Pomponio, e ridimensiona il ruolo di Salvio Giuliano a quello di sistematore dei materiali provenuti dalle esperienze giurisdizionali.

Confronto tra legis actiones e processo formulare

Legis actiones

  • Bipartizione in iure – apud iudicem.
  • Impostazione della controversia con i certa verba.

Processo formulare

  • Bipartizione in iure – apud iudicem.
  • Impostazione della controversia con formulae (concepta verba) concordate tra le parti e il pretore. Si tratta di schemi di istruzioni-tipo da applicare per fattispecie analoghe.

Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

T. Corey Brennan, The praetorship in the Roman Republic I-II, Oxford 2000

C. Giachi, Storia dell'editto e struttura del processo in età pre-adrianea. Un'ipotesi di lavoro (v. Risorse internet).

A. Guarino, La formazione dell'editto perpetuo, in ANRW. II.13 (1980) 62-102

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