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Carla Masi Doria » 7.Provocatio ad populum


Provocatio ad populum

  • Istituto in virtù del quale il cittadino perseguito in via di coercizione dal magistrato esercitante l’imperium poteva sottrarsi alla morte (e alla fustigazione) chiedendo l’instaurazione di un processo dinanzi ai comizi.
  • Su natura ed effetti della provocatio sussiste disparità di vedute: Mommsen la considera tecnicamente come un appello contro la decisione del magistrato ed il giudizio popolare come un processo di secondo grado; per Kunkel non si tratterebbe di un’impugnazione, ma di un’istituzione politica, originariamente di tipo rivoluzionario, basata sulla forza della comunità plebea e successivamente riconosciuta (nel 300 a.C.). Secondo la storiografia più recente, in replica alle due prospettazioni, la provocatio da una parte temperava gli abusi del potere magistratuale e si configurava come un atto di opposizione al suo esercizio, dall’altra non coincideva con l’auxilium tribunicium.

Leges de provocatione

  • 509 lex Valeria: nessun magistrato poteva far fustigare e mettere a morte un cittadino romano che avesse provocato al popolo
  • 454 lex Aternia Tarpeia, 452 lex Menenia Sextia: 30 buoi + 2 pecore (3020 assi) limite delle multe oltre il quale era accordato il diritto alla provocatio
  • 450 XII Tab.: comitia centuriata unica sede competente a pronunciare la condanna a morte di un cittadino (de capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto)
  • 450 XII Tab.: divieto di mettere a morte un cittadino non regolarmente condannato (indemnatum hominem interfici)
  • 449 lex Valeria Horatia: vietata la creazione di nuove magistrature esenti da provocatio, e il plebiscitum Duillium (qui magistratum sine provocatione creasset tergo ac capite puniretur)
  • 300 lex Valeria: meritevole di riprovazione (improbe factum) l’atto del magistrato che avesse fatto fustigare e uccidere un cittadino nonostante che questi avesse provocato al popolo.

Leges de provocatione

  • Lex Porcia de tergo civium (dovuta forse a Catone il vecchio, console nel 195 a. C.): ricorso al popolo contro la fustigazione come provvedimento autonomo (forse abolizione delle verghe contro i cittadini romani)
  • Lex Porcia (proposta da P. Porcio Leca, tribuno della plebe nel 199 a. C. e pretore nel 195 a. C.): esteso il diritto di provocazione oltre i mille passi da Roma, quindi a favore dei cittadini romani residenti nelle province e dei soldati nei confronti del loro comandante
  • Lex Porcia (ignoto il proponente): nuova e più severa sanzione (poena capitis?) nei confronti del magistrato che non si fosse attenuto alle norme sulla provocatio

Materiali di approfondimento

Liv. 2.8.1. Latae deinde leges, non solum quae regni suspicione consulem absolverent, sed quae adeo in contrarium verterent ut popularem etiam facerent; inde cognomen factum Publicolae est. [2] Ante omnes de provocatione adversus magistratus ad populum sacrandoque cum bonis capite eius qui regni occupandi consilia inisset gratae in volgus leges fuere. [3] Quas cum solus pertulisset, ut sua unius in his gratia esset, tum deinde comitia collegae subrogando habuit. [4] Creatus Sp. Lucretius consul, qui magno natu, non sufficientibus iam viribus ad consularia munera obeunda, intra paucos dies moritur. Suffectus in Lucreti locum M. Horatius Pulvillus.
Furono poi presentate delle leggi che non solo assolsero il console dal sospetto di aspirare al regno, ma che giunsero a capovolgere talmente la situazione da renderlo addirittura popolare. Da ciò il soprannome di «Publicola». [2] Più di tutte furono gradite alla gente la legge sull’appello al popolo contro le decisioni dei magistrati e l’altra sulla consacrazione agli dèi della persona e dei beni di chi concepisse propositi di diventare re. [3] E soltanto dopo aver portato a termine da solo la procedura per la loro approvazione, perché tutto e soltanto suo fosse il merito, provvide a convocare i comizi per la sostituzione del collega. [4] Fu eletto console Spurio Lucrezio il quale, già anziano, non bastandogli le forze per sostenere i compiti del consolato, morì pochi giorni dopo. In sostituzione di Lucrezio, fu eletto quindi Marco Orazio Pulvillo.

Materiali di approfondimento

Liv. 3.55.4. Aliam deinde consularem legem de provocatione, unicum praesidium libertatis, decemvirali potestate eversam, non restituunt modo, sed etiam in posterum muniunt sanciendo novam legem, [5] ne quis ullum magistratum sine provocatione crearet; qui creasset, eum ius fasque esset occidi, neve ea caedes capitalis noxae haberetur.

Inoltre, (i consoli Valerio e Orazio) non solo rimisero in vigore la legge consolare sul diritto di appello al popolo, insostituibile presidio della libertà, abolita dal potere decemvirale, ma la resero anche più salda per l’avvenire, facendo approvare una nuova legge [5] con la quale si vietava che si creasse un qualsiasi magistrato immune da provocatio; chi lo avesse creato avrebbe potuto essere ucciso lecitamente per il diritto umano e divino e quell’uccisione non sarebbe stata ritenuta un delitto capitale.

Materiali di approfondimento

Liv. 10.9.3. Eodem anno M. Valerius consul de provocatione legem tulit diligentius sanctam. Tertio ea tum post reges exactos lata est, semper a familia eadem. [4] Causam renovandae saepius haud aliam fuisse reor quam quod plus paucorum opes quam libertas plebis poterat. Porcia tamen lex sola pro tergo ciuium lata videtur, quod gravi poena, si quis verberasset necassetve civem Romanum, sanxit; Valeria lex cum eum qui provocasset virgis caedi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam “improbe factum” adiecit. Id, qui tum pudor hominum erat, visum, credo, vinclum satis validum legis: nunc vix serio ita minetur quisquam.
Nello stesso anno il console Marco Valerio presentò una legge sulla provocatio, munita di disposizioni più rigorose per assicurarne l’efficacia. Era la terza volta che siffatta legge veniva presentata dopo la cacciata dei re, sempre da appartenenti alla stessa famiglia. [4] La causa di questo ripetuto rinnovarla, penso non sia stata altra che questa: il prevalere della prepotenza di pochi sulla libertà della plebe. La stessa cosa, tuttavia, non avvenne con la legge Porcia, proposta per proteggere l’intangibilità della schiena dei cittadini, perché essa comminava una grave pena a chi fustigasse o uccidesse un cittadino romano; [5] la legge Valeria, invece, dopo aver vietato di fustigare e decapitare chi si fosse appellato al popolo, non prevedeva contro il trasgressore nient’altro, limitandosi a considerare il suo comportamento «improbo». [6] Ma questo – tanto era allora il sentimento dell’onore degli uomini – sembrò una sanzione sufficiente a garantire l’osservanza della legge stessa: ben difficilmente oggi si potrebbe minacciare sul serio una simile sanzione.

Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

E. Tassi Scandone, Leges Valeriae de provocatione. Repressione criminale e garanzie costituzionali nella Roma repubblicana, Napoli 2008

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