Pauli Sententiae: 5 libri divisi in titoli
Tituli ex corpore Ulpiani: 29 titoli comprendenti anche epitomi di costituzioni
Fragmenta Augustodunensia (IV sec.?): parafrasi delle Istituzioni di Gaio
Epitome Gai (seconda metà V sec.): rielaborazione dei primi tre libri del manuale gaiano
Scholia Sinaitica (post 438): commenti in lingua greca dei libri 35-38 del commentarium ulpianeo ad Sabinum
v. scheda n. 26
Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: manuale di diritto comparato (diritto mosaico e diritto romano), contiene parti di opere di Gaio, Paolo, Papiniano, Ulpiano e Modestino (i cinque giuristi della nota ‘legge delle citazioni’)
Fragmenta Vaticana (IV sec. ?): 341 frammenti, contiene opere di Papiniano, Paolo e Ulpiano oltre a squarci dei codici ‘privati’. Le costituzioni vanno dal 205 al 372, in maggioranza sono rescritti di Diocleziano
Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti (post 438): raccolta di pareri giuridici
Leges saeculares (noto anche come Libro siro-romano di diritto): contiene diritto privato romano, specie ereditario, redatto in diverse lingue (siriaco, arabo, armeno) da un originale greco
La cd. Legge delle citazioni è una costituzione del 426 emessa da Valentiniano III ed accolta qualche anno dopo nel Codice Teodosiano (1.4.3). Al fine di ridurre il materiale giurisprudenziale prodotto nei giudizi e di disciplinarne l’uso, si statuì che potessero essere utilizzate solo le opere di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gaio e Modestino (su cui v. scheda 22), scelti in base ad un criterio non arbitrario ma invalso nella prassi, come testimoniano le raccolte antecedenti dei Vaticana Fragmenta e della Collatio che contengono frammenti escerpiti esclusivamente dalle opere dei giuristi citati.
Il meccanismo operativo prevedeva che l’opinione della maggioranza dei giuristi prevalesse in caso di contrasto, ma che in caso di parità dovesse privilegiarsi il parere di Papiniano. Ove questi non si fosse pronunciato, il giudice sarebbe stato libero di dirimere la controversia come voleva.
Gli altri giureconsulti, solo se citati da qualcuno dei 5 sopra indicati, una volta accertatane la genuinità, potevano essere utilizzati nella regolazione del caso, secondo un ampliamento imputabile all’intervento di Teodosio II.
Da alcuni studiosi questo interesse per la giurisprudenza classica se da un lato testimoniava dell’incapacità di nuova produzione, dall’altro denotava un’attenzione per le soluzioni già elaborate che passava attraverso un’attività di aggiornamento delle opere in termini sia di alterazioni, aggiunte, modifiche del testo originario (interpolazioni) sia di spiegazioni di esso, per renderne più chiaro il significato (glosse).
1. Introduzione. Fonti di produzione e di cognizione
2. Periodizzazioni, strutture preciviche
3. Rex: nomina e funzioni. Rapporti tra leges regiae e mores
4. La repressione criminale in età monarchica. I principali colle...
5. Assemblee curiate e centuriate. Ordinamento centuriato
6. Il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. La magistratura d...
8. Le rivendicazioni plebee. Verso il decemvirato legislativo
10. Le leggi Valerie Orazie. Tribuni della plebe e plebisciti
11. Il tribunato militare. La censura. Il Senato.
12. Le 'leggi' del compromesso licinio-sestio. Il consolato
13. La pretura: in particolare, l'editto del pretore e la procedura...
14. La struttura della lex publica
15. Nomina e compiti del dittatore. Le magistrature minori
16. La laicizzazione del sapere giuridico
17. La crisi dell'agricoltura e le riforme di Tiberio e Caio Gracco...
18. L'ascesa al potere di Silla e la crisi della repubblica
19. La repressione criminale: dalle quaestiones straordinarie alle ...
21. Senatusconsulta. L'attività normativa del princeps: edicta man...
22. La giurisprudenza nel Principato
23. Il dominato: dalla tetrarchia di Diocleziano alle innovazioni d...
24. Cognitio extra ordinem: in particolare la procedura criminale
25. Le raccolte postclassiche di diritto. La legge delle citazioni
26. I Codici pregiustinianei. Le leggi romano-barbariche
27. Giustiniano: in particolare il Codex, le Institutiones, i Diges...
28. Quaesitor urnam movet. Un'immagine della procedura per quaestio...
29. Tra aequitas e ius gentium: tracce di un processo popolare in S...
30. Causa Serviliana: una magna contentio giudiziaria nel 51 a.C.
L. De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico: alle radici di una nuova storia, Roma 2007.
E. Volterra, Sulla legge delle citazioni, in Atti Accademia nazionale dei Lincei, 1983.
F.M. De Robertis, Un precedente costantiniano alla cosiddetta Legge delle citazioni del 426 di Teodosio II e Valentiniano III, in SDHI. 64, 1988, 217-228.