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Carla Masi Doria » 25.Le raccolte postclassiche di diritto. La legge delle citazioni


Raccolte di iura

Pauli Sententiae: 5 libri divisi in titoli

Tituli ex corpore Ulpiani: 29 titoli comprendenti anche epitomi di costituzioni

Fragmenta Augustodunensia (IV sec.?): parafrasi delle Istituzioni di Gaio

Epitome Gai (seconda metà V sec.): rielaborazione dei primi tre libri del manuale gaiano

Scholia Sinaitica (post 438): commenti in lingua greca dei libri 35-38 del commentarium ulpianeo ad Sabinum

Raccolte di leges

  • Codex Gregorianus (292-293)
  • Codex Hermogenianus (293)
  • Codex Theodosianus (439)

v. scheda n. 26

Raccolte di iura e leges

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: manuale di diritto comparato (diritto mosaico e diritto romano), contiene parti di opere di Gaio, Paolo, Papiniano, Ulpiano e Modestino (i cinque giuristi della nota ‘legge delle citazioni’)

Fragmenta Vaticana (IV sec. ?): 341 frammenti, contiene opere di Papiniano, Paolo e Ulpiano oltre a squarci dei codici ‘privati’. Le costituzioni vanno dal 205 al 372, in maggioranza sono rescritti di Diocleziano

Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti (post 438): raccolta di pareri giuridici

Leges saeculares (noto anche come Libro siro-romano di diritto): contiene diritto privato romano, specie ereditario, redatto in diverse lingue (siriaco, arabo, armeno) da un originale greco

Legge delle citazioni

La cd. Legge delle citazioni è una costituzione del 426 emessa da Valentiniano III ed accolta qualche anno dopo nel Codice Teodosiano (1.4.3). Al fine di ridurre il materiale giurisprudenziale prodotto nei giudizi e di disciplinarne l’uso, si statuì che potessero essere utilizzate solo le opere di Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gaio e Modestino (su cui v. scheda 22), scelti in base ad un criterio non arbitrario ma invalso nella prassi, come testimoniano le raccolte antecedenti dei Vaticana Fragmenta e della Collatio che contengono frammenti escerpiti esclusivamente dalle opere dei giuristi citati.

Il meccanismo operativo prevedeva che l’opinione della maggioranza dei giuristi prevalesse in caso di contrasto, ma che in caso di parità dovesse privilegiarsi il parere di Papiniano. Ove questi non si fosse pronunciato, il giudice sarebbe stato libero di dirimere la controversia come voleva.
Gli altri giureconsulti, solo se citati da qualcuno dei 5 sopra indicati, una volta accertatane la genuinità, potevano essere utilizzati nella regolazione del caso, secondo un ampliamento imputabile all’intervento di Teodosio II.

Da alcuni studiosi questo interesse per la giurisprudenza classica se da un lato testimoniava dell’incapacità di nuova produzione, dall’altro denotava un’attenzione per le soluzioni già elaborate che passava attraverso un’attività di aggiornamento delle opere in termini sia di alterazioni, aggiunte, modifiche del testo originario (interpolazioni) sia di spiegazioni di esso, per renderne più chiaro il significato (glosse).

Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

L. De Giovanni, Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico: alle radici di una nuova storia, Roma 2007.

E. Volterra, Sulla legge delle citazioni, in Atti Accademia nazionale dei Lincei, 1983.

F.M. De Robertis, Un precedente costantiniano alla cosiddetta Legge delle citazioni del 426 di Teodosio II e Valentiniano III, in SDHI. 64, 1988, 217-228.

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