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Carla Masi Doria » 19.La repressione criminale: dalle quaestiones straordinarie alle quaestiones perpetuae


Il ruolo del Senato

Allestimento di quaestiones extraordinariae

  • 186 a.C.: repressione dei Baccanali.
  • 184, 180, 152 a.C.: processi di veneficio.
  • 138 a.C.: procedura per avvenimenti nella Sila.
  • 132 a.C.: persecuzione seguaci di Tiberio Gracco.

Utilizzazione del senatusconsultum ultimum

  • Giuridicamente un richiamo, un puro e semplice consilium del senato rivolto ai magistrati per l’adempimento dei propri doveri.
  • Dall’88 a.C. fu resa esplicita e autonoma la dichiarazione di hostis rei publicae che trasformava i nemici di classe in nemici esterni della repubblica privandoli del diritto della provocatio ad populum.
  • Col tempo si affermò la convinzione che il senatusconsultum ultimum fosse fonte di poteri eccezionali.

L’evoluzione del processo criminale

Iudicia populi

  • Carattere inquisitorio: il magistrato cita l’accusato a comparire ad una certa data dinanzi ad un’assemblea informale del popolo specificando imputazione e pena proposta.
  • Istruzione del processo: – quaestores; – tribuni della plebe; – duumviri perduellionis (perduellio flagrante).
  • L’imputato fornisce garanti (vades) per evitare la detenzione preventiva.

Quaestiones perpetuae

  • Carattere accusatorio: attivabile da qualsiasi cittadino.
  • Composizione: – pretore; – collegio di giurati.

Le fasi del procedimento

Iudicia populi

  • Anquisitio (fase istruttoria) 3 adunanze per audizione: Accusa; Difesa; Testi.
  • Il magistrato formula l’accusa e propone la condanna al popolo.
  • Trinundinum.
  • Quarta accusatio: richiesta finale del magistrato.
  • Sentenza del popolo.

Iudicia publica

  • Postulatio: richiesta al magistrato della legittimazione ad accusare; divinatio per scelta accusatore in caso di pluralità.
  • Nominis delatio: presentazione formale dell’accusa e giuramento di non promuovere l’accusa solo per recare danno all’accusato.
  • Nominis receptio: accettazione dell’accusa da parte del magistrato.
  • Costituzione della giuria.
  • Dibattito: orationes dell’accusatore; orationes dell’accusato; – testimoni.
  • Ampliatio: rinnovazione del dibattito.
  • Comperendinatio: divisione obbligatoria del dibattimento in due fasi.
  • Sentenza della giuria (pena predeterminata dalla lex istitutiva).

Quaestiones perpetuae e composizione delle giurie

  • 171 a.C. L. Canuleio: pena del simplum.
  • 149 a.C. lex Calpurnia: tribunale stabile per casi di concussione, presidenza al praetor peregrinus; giuria di senatori.
  • 123-122 a.C. lex Acilia repetundarum: in duplum; presidenza al praetor de repetundis; giuria di cavalieri.
  • 106 a.C. lex Servilia Coepionis: trasferimento parziale delle giurie ai senatori.
  • 104 a.C. lex Servilia Glauciae: giuria de repetundis ai cavalieri.
  • 91 a.C. lex Livia: giuria di senatori e cavalieri.
  • 81 a.C. lex Cornelia iudiciaria: giurie di senatori.
  • 70 a.C. lex Aurelia iudiciaria: giurie 1/3 senatori, 1/3 cavalieri, 1/3 tribuni aerari.
  • 44 a.C. lex Iulia: giurie a senatori e cavalieri.

Approfondimento 1

Cicero, de domo sua 17.45. Nam cum tam moderata iudicia populi sint a maioribus constituta, primum ut ne poena capitis cum pecunia coniungatur, deinde ne inprodicta die quis accusetur, ut ter ante magistratus accuset intermissa die quam multam inroget aut iudicet, quarta sit accusatio trinum nundinum prodicta die, quo die iudicium sit futurum, tum multa etiam ad placandum atque ad misericordiam reis concessa sunt, deinde exorabilis populus, facilis suffragatio pro salute, denique etiam, si qua res illum diem aut auspiciis aut excusatione sustulit, tota causa iudiciumque sublatum est.
Poiché, come i nostri antenati hanno stabilito procedure così prudenti per i giudizi popolari, dapprima che la pena capitale non vada unita a quella pecuniaria, poi che nessuno venga accusato senza che sia stato differito il giorno del giudizio, che il magistrato formuli l’accusa tre volte, con intervallo di tempo, prima di imporre la multa o di pronunciare la sentenza, che la quarta accusa avvenga nel giorno, differito di tre mercati consecutivi, in cui avrà luogo il giudizio, così anche molte concessioni hanno fatto agli accusati per cercare di placare e di ottenere misericordia; il popolo, poi, è arrendevole, facile è ottenere grazia per la propria salvezza ed infine ancora, se qualche auspicio o pretesto ha eliminato quel giorno, tutta la causa e il giudizio vengono annullati.

Approfondimento 2

  • Cicero, pro Rabirio perduellionis reo 4.12. C. Gracchus legem tulit, ne de capite civium Romanorum iniussu vestro iudicaretur.
    Caio Gracco fece approvare una legge che proibiva di sottoporre a giudizio capitale i cittadini romani senza la vostra (cioè, del popolo) autorizzazione.
  • Cicero, pro Sulla 22.63. At nihil de iudicio ferebat, sed poenam ambitus eam referebat, quae fuerat nuper superioribus legibus constituta. Itaque hac rogatione non iudicum sententia, sed legis vitium corrigebatur. Nemo iudicium reprehendit, cum de poena queritur, sed legem. Damnatio est enim iudicum, quae manebat, poena legis, quae levabatur. Egli però non mirava a stabilire nessuna innovazione per quanto concerne il giudizio, ma si limitava a ripristinare la pena per il reato di broglio già prevista dalle leggi precedenti. Questo progetto di legge, dunque, correggeva non già una sentenza dei giudici, ma un difetto della legge; e quando uno si lamenta della severità della pena, censura non già la sentenza, bensì la legge; perché la condanna è opera dei giudici, e questa restava inalterata, mentre la pena è emanazione della legge, e questa si cercava di mitigare.

Approfondimento 3

  • Liv. 39.14.5-6. Censuit autem senatus gratias consuli agendas, quod eam rem et cum singulari cura et sine ullo tumultu investigasset. Quaestionem deinde de Bacchanalibus sacrisque nocturnis extra ordinem consulibus mandant.
    Il senato deliberò di ringraziare il console per avere condotto l’indagine con particolare oculatezza ed evitando ogni disordine. Quindi si affida ai consoli la procedura extra ordinem per la repressione dei Baccanali e dei riti notturni in genere.
  • Liv. 43.2.1-5. [1] Hispaniae deinde utriusque legati aliquot populorum in senatum introducti. [2] Ii de magistratuum Romanorum avaritia superbiaque conquesti, nixi genibus ab senatu petierunt, ne se socios foedius spoliari vexarique quam hostis patiantur. [3] Cum et alia indigna quererentur, manifestum autem esset pecunias captas, L. Canuleio praetori, qui Hispaniam sortitus erat, negotium datum est, ut in singulos, a quibus Hispani pecunias repeterent, quinos recuperatores ex ordine senatorio daret patronosque, quos vellent, sumendi potestatem faceret. [4] Vocatis in curiam legatis recitatum est senatus consultum, iussique nominare patronos. [5] Quattuor nominaverunt, M. Porcium Catonem, P. Cornelium Cn. F. Soipionem, L. Aemilium L. F. Paulum, C. Sulpicium Gallum.

Approfondimento 4

[1] Poi furono introdotte in senato delegazioni di alcuni popoli delle due province di Spagna. [2] Dopo aver espresso le loro gravi rimostranze per l’avidità ed alterigia dei magistrati romani, buttatisi a terra in ginocchio, scongiurarono il senato di non permettere che essi, loro alleati, fossero trattati più crudelmente dei nemici. [3] Lamentando anche altre indegnità, ma essendo risultato trattarsi di estorsioni di denaro, fu dato incarico al pretore L. Canuleio, che aveva avuto in sorte la Spagna, di assegnare cinque giudici della classe senatoria contro ciascuno di coloro, dai quali gli Spagnoli reclamavano la restituzione del denaro e di concedere ai provinciali la facoltà di prendersi i patroni che volessero. [4] Convocati nella curia i delegati, fu letta la deliberazione del senato ed essi, invitati a nominare i propri patroni, [5] quattro ne scelsero: M. Porcio Catone, P. Cornelio Scipione figlio di Gn., L. Emilio Paolo figlio di L., G. Sulpicio Gallo.

D. 1.2.2.32 (Pomponius, libro singulari enchiridii). Cornelius Sulla quaestiones publicas constituit, veluti de falso, de parricidio, de sicariis, et praetores quattuor adiecit.
Cornelio Silla istituì le quaestiones pubbliche, tra le quali quelle per la repressione del falso, del parricidio, dell’omicidio, ed aggiunse pertanto quattro pretori.

Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

B. Santalucia, Diritto e processo penale nell'antica Roma, ed.2 (Milano 1998)

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