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Carla Masi Doria » 18.L'ascesa al potere di Silla e la crisi della repubblica


Cronologia

  • 121 a.C.: abolito il divieto, mai osservato, di alienazione delle particelle di terra assegnate.
  • 115 ca. a.C.: Plebiscito di un tribuno Spurio Torio o Borio (Lex Thoria agraria): – sospese le assegnazioni e soppresso il triumvirato; – legittimazione delle possessiones anche oltre il limite e imposizione di un vectìgal (abolito in seguito e trasformazione delle possessiones in proprietà).
  • 107 a.C.: Gaio Mario, console, assume il comando della guerra contro Giugurta (111-105 a.C.).
  • 105 a.C.: Mario sconfigge Giugurta; Riforma dell’esercito con arruolamento dei capite censi retribuiti.
  • 91 a.C.: Marco Livio Druso, tribuno: – tentativo risoluzione questione italica con concessione cittadinanza.
  • 90 a.C. – 88 a.C.: rivolta degli Italici e guerra sociale.
  • 90 a.C.: Lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda (concessa la cittadinanza romana ai soci fedeli o che depongono le armi).
  • 89 a.C.: Lex Calpurnia de civitate sociis danda; Legge Plautia Papiria de civitate sociis danda; Lex Pompeia (Strabonis) de Transpadanis.

Ascesa di Silla

  • 88 – 85 a.C.: guerra contro Mitridate VI.
  • 88 a.C.: esercito affidato al console Lucio Cornelio Silla:
    • tribunato di Publio Sulpicio Rufo: lex che trasferisce comando guerra mitridatica a Mario;
    • Silla entra in Roma con l’esercito e sbaraglia gli avversari;
    • Sulpicio, dichiarato hostis rei publicae con Mario ed altri, viene ucciso;
    • lectio straordinaria del senato.
  • 87 a.C.:
    • Silla parte per l’Oriente;
    • Lucio Cornelio Cinna, console, uccide il collega e abroga la legislazione sillana.
  • 83 a.C.: Silla conclude una pace di compromesso con Mitridate e torna in Italia.
  • 82 a.C.: Silla entra in Roma, dopo aver sconfitto i consoli in battaglia, senza deporre l’imperium militiae:
    • i due consoli sono uccisi;
    • interregnum del princeps senatus Lucio Valerio Flacco;
    • lex Valeria de Sulla dictatore;
    • liste di proscrizione;
    • dittatura legibus scribundis et rei publicae constituendae.

La dittatura sillana

  • Durata non circoscritta ai sei mesi.
  • Genesi inconsueta caratterizzata dalla deliberazione comiziale (lex Valeria de Sulla dictatore) e dalla dictio di un interrex.
  • Funzioni costituenti anomale (legibus scribundis et rei publicae costituendae).

Imperium domi militiaeque.

  • 24 littori al seguito in città.
  • Titolo di Felix.
  • Designazione dei magistrati da eleggere.
  • Potere di dare leges (?).
  • Potere di rogare leges.
  • Potere di condanna a morte sine provocatione.
  • Clausola della lex Valeria che ratificava per il futuro tutto quanto egli avrebbe fatto o stabilito.
  • 80 – 79 a.C.: Silla abdica dalla dittatura.

Le riforme sillane

  • Senatusconsultum confermativo degli atti di Silla dall’88 a.C. in poi.
  • Lex Cornelia de tribunicia potestate (limitazioni drastiche ai poteri dei tribuni).
  • Raddoppiamento dei membri del senato.
  • Lex Cornelia de praetoribus octo creandis.
  • Lex Cornelia de quaestoribus XX creandis.
  • Munus iudiciarium ai senatori.
  • Lex Cornelia de provinciis ordinandis.
  • Abrogazione della lex de consulatu non iterando e ripristino intervallo decennale delle cariche.
  • Abolizione delle frumentationes.
  • Deduzione di colonie di veterani.
  • Certus ordo magistratuum.

La riforma del procedimento penale

Nel suo programma di restaurazione oligarchica Silla promosse una serie di provvedimenti tesi alla riconquista del monopolio delle giurie da parte dei senatori, al potenziamento delle corti permanenti a scapito delle competenze assembleari ed alla riorganizzazione e al riordino della procedura.
6 o 7 quaestiones perpetuae
Ad esempio:

  • Lex de repetundis: Silla eliminò la deminutio dei diritti civili della lex Servilia del 104 a.C.; conservò la comperendinatio; pena di morte o pronunzia (forse) formale di interdictio.
  • Lex de maiestate: In origine solo offesa alla sovranità popolare da parte dei magistrati; Silla estese l’applicazione (dopo la lex Appuleia del 103 a.C. e la lex Varia del 90 a.C.) a tutti gli illeciti possibili commessi dai magistrati romani anche verso altri magistrati e il Senato.

La riforma del procedimento penale (segue)

  • Lex de sicariis et veneficis: puniva l’assassinio, il suo tentativo e il portare armi hominis occidendi causa; in seguito represse altresì chi esercitasse arti magiche, sortilegi o utilizzasse veleni mortali.
    • Ipotesi storiografiche:
      • Mommsen e Willems: legge unica che istituiva 2 quaestiones distinte.
      • Gruen e Santalucia: unifica procedimenti già esistenti prima indipendenti.
  • Lex de iniuriis: alcuni casi di ingiurie gravi: pulsatio (percosse), verberatio, violazione di domicilio (concorso con la persecuzione privata).
  • Lex de falsis o testamentaria nummaria: nuova quaestio per falsi testamenti e documenti, monete false, subornazione di testimoni; pena capitale.

Cesare

Console nel 59, grazie all’accordo strategico politico di natura privata tra Cesare Pompeo e Crasso chiamato ‘I triumvirato’ (del 60 a.C.) – strutturalmente diverso dal cd. ‘II triumvirato’ del 43, vera e propria magistratura straordinaria quinquennale istituita con legge -, dopo aver varato una legislazione agraria di favore per i veterani di Pompeo, ottenne il comando di due province: la Gallia Cisalpina, con l’Illirico e la Gallia Narbonese.

Il patto di Lucca del 56 rafforzò l’intesa tra i triumviri con ulteriore distribuzione di compiti, ma la sconfitta militare di Crasso contro i Parti nel 53 determinò una serie di crepe nell’edificio costituzionale: il consolato sine conlega di Pompeo nel 52, le leggi fatte approvare per impedire il ritorno di Cesare, in Gallia con comando proconsolare, e la sua candidatura al consolato inasprirono il confronto tra i due, causando l’inizio della guerra civile all’inizio del 49, con il famoso passaggio del Rubicone da parte di Cesare nella sua discesa verso Roma.

La vittoria di Cesare a Farsalo (9 agosto del 48) e la fuga di Pompeo in Egitto determinarono la serie di dittature annualmente rinnovate che Cesare cumulò con il consolato ergendosi ad unico signore di Roma.

Le riforme di Cesare

Il progetto costituzionale di Cesare, secondo buona parte della dottrina, era segnato dall’esautoramento sostanziale degli organi repubblicani e dall’eliminazione delle condizioni di privilegio della nobilitas, ed era finalizzato all’instaurazione di un regime accentatro.

Estremamente variegata fu la legislazione cesariana: abbondanti gli interventi sull’organizzazione centrale del potere e sull’amministrazione territoriale. Egli degradò il Senato a mero organo consultivo composto principalmente da suoi partigiani (per questo il numero dei membri fu portato a 900); le magistrature cessarono di avere l’antico prestigio e fu aumentato il numero dei relativi titolari (i pretori arrivarono a 16, i questori a 40); fu concessa la cittadinanza romana a molti stranieri; furono regolate le frumentationes (distribuzioni di grano alla popolazione); fu sottratta la potestà di riscossione delle imposte ai publicani e concessa alle stesse comunità locali.

Morte di Cesare

Cesare nominò consoli per il 44 a.C. se stesso e il fidato Marco Antonio, e attribuì invece la pretura a Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino. Quest’ultimo, spinto forse dalla delusione per non aver ottenuto il consolato, raccolse la sorda insofferenza di ampia parte della nobilitas, e organizzò una congiura anticesariana. Si cercò da subito l’appoggio di Marco Bruto, lontanissimo discendente – pare – di quel Lucio Giunio Bruto che nel 509 a.C. aveva deposto il re Tarquinio il Superbo e istituito la repubblica, e appariva, iconograficamente e ideologicamente il capo ideale di un movimento che si proponeva di uccidere un nuovo tiranno.
Alle Idi di Marzo, in occasione di una seduta del senato,  Cesare fu subito attorniato dai congiurati, di cui tentò inutilmente di schivare le pugnalate. Appena vide anche Bruto farglisi contro, pronunciando le ultime parole che sono state eternate nella memoria: Tu quoque, Brute, fili mi!, si coprì il capo e cadde trafitto da ventitré coltellate.
Il racconto è in Svetonio, Divus Caesar, 81 ss., Plutarco, Caesar, 63 ss., Cassius Dio, Historiae Romanae, 44.19.

Approfondimento 1

Cicero, de lege agraria 3.2.5. Omnium legum iniquissimam dissimillimamque legis esse arbitror eam quam L. Flaccus interrex de Sulla tulit, ut omnia quaecumque ille fecisset essent rata. Nam cum ceteris in civitatibus tyrannis institutis leges omnes extinguantur atque tollantur, hic rei publicae tyrannum lege constituit. Est invidiosa lex siculi dixi, verum tamen habet excusationem; non enim videtur hominis lex esse, sed temporis. Di tutte le leggi la più iniqua e la più dissimile da una legge mi sembra essere quella che l’interrè Lucio Flacco propose su Silla, affinché fosse ratificato tutto ciò che quello avesse fatto. Infatti, mentre nelle altre città con l’istituzione della tirannide sono estinte e abolite tutte le leggi, questo stabilisce con una legge un tiranno per lo Stato. È una legge odiosa, come ho già detto, ma tuttavia ha una giustificazione: non sembra essere la legge di un uomo, ma di un tempo.

Approfondimento 2

Velleius, Historia Romana 2.28.3. Primus ille, et utinam ultimus, exemplum proscriptionis invenit, ut in qua civitate petulantis convicii iudicium histrioni ex albo redditur, in ea iugolati civis Romani publice constitueretur auctoramentum, plurimumque haberet, qui plurimos interemisset, neque occisi hostis quam civis uberius foret praemium fieretque quisque merces mortis suae. [4] Nec tantum in eos, qui contra arma tulerant, sed in multos insontis saevitum. Adiectum etiam, ut bona proscriptorum venirent exclusique paternis opibus liberi etiam patendorum honorum iure prohiberentur simulque, quod indignissimum est, senatorum filii et onera ordinis sustinerent et iura perderent.

(Silla) fu il primo – e magari fosse stato l’ultimo – ad inventare le proscrizioni, poi prese ad esempio, e così nella città dove si concede un’azione giudiziaria secondo l’editto per lo scherno ingiurioso di un attore petulante, si stabiliva pubblicamente una ricompensa per l’uccisione di un cittadino romano ed aveva di più chi più uccideva; né il premio era più ricco se si uccideva un nemico, e ciascuno diventava il prezzo della propria uccisione. [4] Si infierì non solo verso chi si era schierato con le armi dall’altra parte ma anche contro molti innocenti. E si aggiunse anche questo: che i beni dei proscritti fossero venduti e che ai loro figli, spogliati delle ricchezze paterne, fosse vietato di ricoprire cariche magistratuali.

Approfondimento 3

Sallustius, de Catilinae coniuratione 29.1-3. Ea cum Ciceroni nuntiarentur, ancipiti malo permotus, quod neque urbem ab insidiis privato consilio longius tueri poterat neque, exercitus Manli quantus aut quo consilio foret, satis conpertum habebat, rem ad senatum refert, iam antea volgi rumoribus exagitatam. [2] Itaque, quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit, darent operam consules, ne quid res publica detrimenti caperet. [3] Ea potestas per senatum more Romano magistratui maxuma permittitur: exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque civis, domi militiaeque imperium atque iudicium summum habere; aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est.
Quando apprese queste notizie Cicerone, preoccupato del doppio pericolo, poiché non poteva più a lungo difendere la città con le sue iniziative private, né era abbastanza informato sulla consistenza dell’esercito di Manlio o sui suoi piani, riferì la cosa, che già correva sulle bocche di tutti, al senato. [2] Quindi, come avviene di solito nei momenti d’emergenza, il senato decretò che i consoli provvedessero affinché la repubblica non subisse alcun danno. [3] Questa è la potestà immensa che, secondo il costume romano, si concede dal senato al magistrato: apprestare eserciti, condurre le azioni militari, esercitare qualsiasi coercizione su alleati e cittadini, avere il comando supremo in pace e in guerra; diversamente, senza deliberazione del popolo, il console non ha nessun potere per compiere queste cose.

Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

F. Hinard, Silla, (ed. orig. fr. Paris 1985) Roma 2003

L. Canfora, Giulio Cesare. Il dittatore democratico, Laterza, Roma-Bari, 1999

Augusto Fraschetti, Giulio Cesare, Laterza, Roma-Bari, 2005

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