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Carla Masi Doria » 14.La struttura della lex publica


Tipologia di leges

  • Lex rogata: rogatio (proposta) del magistrato e successiva approvazione da parte dell’assemblea.
  • Lex dicta: deliberata ed emanata senza l’intervento delle assemblee direttamente dal magistrato competente a dicere legem.
  • Lex data: lex imposta ad una istituzione dall’esterno (es. lex provinciae), talvolta in forza di un potere esercitato dal magistrato in forma delegata.

Procedimento di formazione di una lex rogata
La proposta, formulata da un magistrato e pubblicata su tabulae dealbatae in luogo accessibile a tutti (promulgatio), costituiva oggetto di discussione durante il trinundinum, periodo di tre mercati (circa 24 giorni), nel quale, nelle cd. contiones, assemblee informali della popolazione, si argomentava a favore o contro di essa, con l’eventualità che il magistrato potesse ritirarla ed eventualmente modificarla. Decorso quel periodo si procedeva alla convocazione dei comitia competenti a delibare il merito della proposta, i quali si esprimevano positivamente o negativamente senza possibilità di cambiare alcunché. In caso di esito positivo (e fino alla lex Publilia Philonis de auctoritate patrum del 339 a.C.) il progetto approvato passava alla ratifica senatoria, divenendo compiutamente atto normativo efficace.
Da notare che la promulgatio romana è ben diversa dall’odierna promulgazione delle leggi: la prima precedeva il procedimento di approvazione popolare ed era finalizzata a garantire la conoscibilità della proposta, la seconda, prevista dall’art. 73 della Costituzione italiana, segue invece la deliberazione parlamentare, garantendo gli effetti dell’atto.

Leges rogatae

  • Lex perfecta: vieta l’atto, disponendone la nullità in caso di compimento.
  • Lex minus quam perfecta: vieta l’atto; non ne dispone la nullità, ma prescrive una pena pecuniaria per il trasgressore.
  • Lex imperfecta: vieta l’atto; non dispone né la nullità né alcuna pena per il trasgressore.

La fonte della tripartizione è un’opera ascritta dubitativamente ad Ulpiano e probabilmente opera di giuristi posteriori, del IV sec. d.C., i cd. Tituli ex corpore Ulpiani [Epitome Ulpiani], par. 1 e 2.

    Struttura della lex

    • Praescriptio: aggiunta successivamente alla rogatio; documenta le singole tappe del procedimento di formazione della lex attraverso l’indicazione del magistrato/tribuno proponente; dell’assemblea che ha votato; di luogo e data votazione; della centuria votante/tribù il cui voto è stato proclamato per primo. Un valido esempio può trarsi dalla lex Quinctia de aquaeductibus dell’8 a.C.: T. Quinctius Crispinus consul [de s(enatus) s(ententia)] populum iure rogavit populusque iure scivit in foro pro rostris aedis divi Iulii pr(idie) [k.] Iulias. Tribus Sergia principium fuit, pro tribu Sex… L. f. Virro [primus scivit].
    • Rogatio: è il testo della proposta avanzata dal magistrato/tribuno; non poteva essere modificato, ma solo approvato o respinto dall’assemblea.
    • Sanctio: non identificabile con il moderno significato di sanzione; insieme di clausole (capita) più o meno tipizzate per: a) assicurare l’osservanza della lex; b) regolare i rapporti fra lex e ordinamento. Le clausole potevano essere differenti per ogni singola lex.

    In particolare, la sanctio

    Clausole tendenti ad assicurare l’osservanza della lex

    1. Caput che impone un giuramento a magistrati/senatori di applicare la lex senza ostacolarne l’esecuzione.
    2. Caput che commina una multa per magistrato/senatore/giudice che ometta con dolo di applicare la lex.
    3. Caput che vieta l’abrogazione/deroga della lex o la proposizione in senato di discussione su provvedimenti siffatti.

    Clausole tendenti a regolare il rapporto lex – ordinamento

    1. Caput tralaticium de impunitate: non è responsabile chi trasgredisce una legge precedente per ottemperare alla nuova a cui è apposto tale caput (probabilmente ribadendo il principio costituzionale contenuto nelle XII tab. per cui la legge posteriore deroga la precedente: ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset): si quid contra alias leges eius legis ergo factum sit (Cic. ad Att. 3.23.2).
    2. Caput che esclude la validità della legge per quelle disposizioni per le quali secondo il ius o il fas, non era possibile presentare una rogatio.

    Approfondimento 1

    • Lex Latina tabulae Bantinae

    [4] Quei senator est eritue inue senatu sententi ] am deixerit post hance legem rogatam, eis in diebus X proxsumeis, quibus quisqu[e eorum sciet _ hance legem popolum plebemuc iousisse], iouranto apud quaestorem ad aerarium palam luci per Iovem deoscue Penateis: [sese quae ex h(acc) l(ege) __ oportebit facturum esse, neque se]se aduorsum hance legem facturum esse, neque scese, quominus sei _ …. se hoice leegei … anodni … iurauerint .. _ ……….. _ ………. e quis magistratus p … _ ……. _ ………. uti in taboleis popliceis … __ trinum nondinum …. _ ………. is erit _
    (4) Chi è o sarà senatore, o dirà il suo parere in senato dopo che questa legge sia stata rogata, entro dieci giorni dal momento in cui avrà saputo che il popolo o la plebe avrà votato questa legge, giuri pubblicamente davanti ai questori dell’erario per Giove e gli dei Penati di fare quanto previsto da questa legge e di non fare nulla contro questa legge…

    • Lex Gabinia Calpurnia (58 a.C.)

    S(i) s(acrum) e(st) q(uod) [n(on) s(it) r(ogatum) e(ius) h(ac) l(ege) n(ihil) r(ogatur).
    Se in questa legge vi sia qualcosa di sacrum, rogato non iure, si consideri come non rogato.

    Lex de imperio Vespasiani (69 d.C.)


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