Vai alla Home Page About me Courseware Federica Living Library Federica Federica Podstudio Virtual Campus 3D La Corte in Rete
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Carla Masi Doria » 11.Il tribunato militare. La censura. Il Senato.


Tribunato militare

Cronologia delle magistrature maggiori secondo i Fasti consolari:

  • 509 a.C. – 452 a.C.: coppia consolare;
  • 451 a.C. – 450 a.C.: decemviri legibus scribundis;
  • 449 a.C.: ritorno alla magistratura consolare;
  • 444 a.C. – 367 a.C.: collegio di tre membri; il numero varia da anno ad anno (da 2 a 3; da 2 a 4; da 2 a 6);
  • ultimo collegio nel 367 a.C.

Denominazione: Consoli: negli anni in cui sono solamente 2; Tribuni militum consulari potestate (o solo tribuni militum): negli altri anni.

Fonti e storiografia

Fonti (specialmente Livio):

  • I tribuni militum sarebbero voluti dai tribuni della plebe colleghi di Canuleio;
  • Un collegio più numeroso avrebbe semplificato l’accesso plebeo alla magistratura suprema;
  • Fino al 400 a. C. nessun plebeo viene eletto al tribunato militare;
  • Anche dopo il 400 a.C. i due membri più importanti (eponimi) rimasero patrizi.

Interpretazione:

  • Introduzione del tribunato militare non fu (solo) conseguenza di rivendicazioni plebee, ma una riforma di carattere amministrativo indotta dall’estensione degli impegni militari e amministrativi in seguito allo sviluppo della società romana e all’estensione del territorio;
  • L’ingresso dei plebei nel collegio era da imputare alla lunga guerra contro Veio e all’incapacità della classe patrizia di governare da sola.

Storia della censura

La censura

  • Fino al 459 a.C. i consoli provvedevano alle operazioni di censimento.
  • Incertezza sul periodo tra 459 a.C. e 444 a.C.
  • 443 a.C. (Liv. 4.8.2: initium censurae fuit): tribuni militum censoria potestate.
  • 434 a.C.: lex Aemilia de censura minuenda, approvata su iniziativa del dittatore Mamerco Emilio Mamercino, stabilì in 18 mesi la durata massima dell’ufficio ampliandola rispetto alla scadenza annuale della carica dei tribuni militari prima incaricati delle operazioni di censo (secondo Livio 4.24.5, riducendola rispetto alla primitiva scadenza quinquennale) e sancì corrispondentemente l’affievolimento (se non addirittura la soppressione) dell’imperium censorio, anche se sembra che questa contrazione di potere sia risultata dalla prassi.
  • 367 a.C.: assetto definitivo.
  • 63 a.C.: ultima censura prima di Augusto.

Funzioni principali:

  • Editto con data e criteri del censimento (lex censui censendo).
  • Lustratio finale (solenni suovetaurilia).

Curiosità: i censori erano sepolti col manto purpureo (quello del rex).

La censura

Auspicia maggiori:

  • Durata: fino a 18 mesi. Fu forse proprio per effetto della permanenza in carica per un periodo superiore a quello annuale che si affievolirono alcuni dei poteri originari, con una conseguente esaltazione delle competenze specifiche (potestas non sottoposta ad altre potestà e neppure all’intercessione tribunizia) e della dignitas ed una sorta di quiescenza dell‘imperium, reputato da un certo momento in poi inopportuno o pericoloso.
  • Senza littori, potere di coercitio, né ius agendi cum populo (se non per le operazioni di censimento) e cum patribus.
  • Eletti tra i senatori che avevano già rivestito il consolato dai comitia centuriata attraverso una lex de potestate censoria, che testimonia la connessione della magistratura con l’ordinamento centuriato.
  • Compiti: Censimento; – Regimen morum; – Lectio senatus (dal 312 a.C., dopo il plebiscitum Ovinium); – Gestione di alcune porzioni di ager publicus.
  • Collegialità perfetta: diversamente dai consoli, che potevano agire disgiuntamente, salvo il potere di veto esercitabile dal collega, i censori dovevano agire congiuntamente.

Il senatusconsultum

  • Era un parere espresso dal Senato su questioni attinenti alla gestione della res publica ed indirizzato ai magistrati che ad esso spesso si rivolgevano per ottenerne suggerimenti sull’azione politica da intraprendere.
  • Nella Repubblica non è idoneo a creare ius civile; non assolve ad una funzione legislativa, ma solo ad una ‘normativa’, cioè di vincolo politico dei soggetti cui è destinato; nel Principato acquisisce invece idoneità a produrre norme efficaci sul piano del ius civile.
  • Con quest’atto il Senato poteva sollecitare magistrati muniti del potere di agire con il popolo a presentare alle relative assemblee proposte di legge (rogationes) che seguivano specifiche linee direttrici ovvero indicare ai pretori principi di esercizio della giurisdizione da includere nel loro editto annuale.
  • Anche nell’ambito della repressione penale si configura la prassi, verso la fine del III sec. a.C., di deliberazioni con le quali si invitavano i magistrati a procedere contro reati di particolare allarme sociale (ad es. il SC. de Bacchanalibus del 186 a.C.), con l’ausilio di un collegio inquirente e giudicante (le cd. quaestiones extraordinariae).

Il senatusconsultum ultimum

  • Il senatusconsultum ultimum costituiva, invece, a partire dalla seconda metà del II secolo, uno ’strumento di lotta politica’, mascherato da autorevole parere sulle azioni da intraprendere per la salvezza della res publica, indirizzato a magistrati fidati per esortarli ad adempiere efficacemente i loro doveri istituzionali in risposta a sussulti rivoluzionari, provenienti dai cd. populares.
  • Il contenuto del SCU può essere esemplificato come segue: dent operam consules praetores tribuni plebis quique consulibus sunt ad urbem nequid res publica detrimenti capiat (Caes. BC. 1.5.3) [provvedano i consoli, i pretori, i tribuni della plebe e i proconsoli che si trovino nei pressi della città, a che la repubblica non subisca danno alcuno].
  • Non era vincolante sul piano giuridico (ma politicamente obbligante) e non poteva neppure esonerare i magistrati da ogni limite inerente ai loro poteri, anzitutto dal rispetto della vita di ogni cittadino romano, dunque dalla provocatio, ovvero liceizzare le uccisioni degli avversari politici senza processo comiziale. Per raggiungere un simile obiettivo il senato introdusse, prima implicitamente e dall’88 in poi esplicitamente, la dichiarazione di hostis rei publicae (nemico della patria), con lo scopo di privare i cittadini della protezione della provocatio attraverso la sottrazione dello stato di civis. L’espediente era tuttavia arbitrario ed illegale, in quanto la situazione di emergenza non consentiva al senato di usurpare poteri e prerogative dell’assemblea comiziale.

Il senato

Competenza del senato in ordine alle leges comitiales nel periodo repubblicano:

  • Approvazione (fino al 339 a.C.) delle delibere comiziali (cd. auctoritas patrum).
  • Deroga parziale alle leges publicae:
    • deroga in casi urgenti e successiva ratifica dell’assemblea;
    • deroga indipendente dalla urgenza e dalla ratifica.
  • Cassazione delle leges irritualmente votate:
    • inefficacia o nullità di per sé operanti;
    • la pronuncia del senato era volta ad accertare l’inefficacia o la nullità della lex e non aveva valore costitutivo di annullamento.

Approfondimento – Sul tribunato militare 1

Liv. 4.6.5. Cum Canuleius victoria de patribus et plebis favore ingens esset, accensi alii tribuni ad certamen pro rogatione sua summa vi pugnant et crescente in dies fama belli dilectum impediunt. Consules, cum per senatum intercedentibus tribunis nihil agi posset, concilia principum domi habebant. Apparebat aut hostibus aut civibus de victoria concedendum esse. Soli ex consularibus valerius atque Horatius non intererant consiliis. C. Claudi sententia consules armabat in tribunos, Quinctiorum Cincinnatique et Capitolini sententiae abhorrebant a caede violandisque quos foedere icto cum plebe sacrosanctos accepissent. Per haec consilia eo deducta est res, ut tribunos militum consulari potestate promisce ex patribus ac plebe creari sinerent, de consulibus creandis nihil mutaretur; eoque contenti tribuni, contenta plebs fuit. Comitia tribunis consulari potestate tribus creandis indicuntur. Quibus indictis, extemplo quicumque aliquid seditiose dixerat aut fecerat unquam, maxime tribunicii, et prensare homines et concursare toto foro candidati coepere, ut patricios desperatio primo inritata plebe apiscendi honoris, deinde indignatio, si cum his gerendus esset honos, deterreret. Postremo coacti tamen a primoribus petiere, ne cessisse possessione rei publicae viderentur. Eventus eorum comitiorum docuit alios animos in contentione libertatis dignitatisque, alios secundum deposita certamina incorrupto iudicio esse; tribunos enim omnes patricios creavit populus, contentus eo quod ratio habita plebeiorum esset. Hanc modestiam aequitatemque et altitudinem animi ubi nunc in uno inveneris, quae tum populi universi fuit?

Approfondimento – Sul tribunato militare 2

Poiché l’autorità di Canuleio era diventata molto grande grazie alla vittoria conseguita sui patrizi a favore della plebe, gli altri tribuni, incoraggiati alla lotta, combatterono con il più grande accanimento la battaglia a favore delle loro proposte e mentre crescevano di giorno in giorno le voci di guerra, impedivano la leva. [6] Dato che il senato, a causa dell’intercessio dei tribuni. non poteva prendere alcuna deliberazione, i consoli riunirono prontamente a consiglio i più influente senatori. Sembrava si dovesse concedere necessariamente la vittoria ai nemici o ai concittadini. [8] Attraverso queste consultazioni, si giunse alla conclusione di consentire la elezione di tribuni militari con potestà consolare scelti indifferentemente fra i patrizi ed i plebei, ma di non mutare in niente le norme sulla elezione dei consoli; di questa soluzione si accontentarono sia i tribuni che la plebe. [9] Vennero indetti i comizi per la creazione di tre tribuni con potestà consolare. Appena questi furono convocati, subito tutti coloro che avevano detto o fatto qualcosa di sedizioso, soprattutto coloro che erano stati tribuni della plebe. Cominciarono a sollecitare insistentemente gli elettori e ad aggirarsi continuamente qua e là nel foro come candidati, [10] tanto che in un primo momento i patrizi avevano rinunciato ad ogni aspirazione, innanzitutto perché disperavano di poter essere eletti, data l’eccitazione dei plebei, e poi anche perché ritenevano indegno dover esercitare eventualmente la carica insieme con tipi del genere. Alla fine tuttavia, furono costretti dai più autorevoli fra loro a presentare anch’essi delle candidature perché non sembrasse che avevano ceduto il controllo della repubblica (alla plebe). [11] L’esito di quei comizi insegnò che gli animi sono diversi quando si lotta per la libertà e la dignità da quando, invece, sopite le contese, si deve giudicare serenamente: il popolo elesse infatti come tribuni soltanto dei patrizi, soddisfatto della possibilità offerta alla plebe di presentare sue candidature. [12] Questa moderazione, questo senso dell’equo, questa grandezza d’animo di cui allora diedero prova tutti i cittadini, dove mai potresti trovarla oggi, sia pure in uno persona sola?

Approfondimento - Sulla censura 1

Liv. 4.8.1. Hunc annum, seu tribunos modo seu tribunis suffectos consules quoque habuit, sequitur annus haud dubiis consulibus, M. Geganio Macerino iterum T. Quinctio Capitolino quintum. 2. Idem hic annus censurae initium fuit, rei a parva origine ortae, quae deinde tanto incremento aucta est, ut morum disciplinaeque Romanae penes eam regimen, senatui equitumque centuriis decoris dedecorisque discrimen sub dicione eius magistratus, ius publicorum privatorumque locorum, vectigalia populi Romani sub nutu atque arbitrio eius essent. 3. Ortum autem initium est rei, quod in populo per multos annos incenso neque differri census poterat neque consulibus, cum tot populorum bella imminerent, operae erat id negotium agere. 4. Mentio inlata apud senatum est rem operosam ac minime consularem suo proprio magistratu egere, cui scribarum ministerium custodiaeque tabularum cura, cui arbitrium formulae censendi subiceretur. 5. Et patres quamquam rem parvam, tamen quo plures patricii magistratus in re publica essent, laeti accepere, id quod evenit futurum, credo, etiam rati, ut mox opes eorum qui praeessent ipsi honori ius maiestatemque adicerent, 6. et tribuni, id quod tunc erat, magis necessarii quam speciosi ministerii procurationem intuentes, ne in parvis quoque rebus incommode adversarentur, haud sane tetendere. … 7. Censores ab re appellati sunt.

Approfondimento - Sulla censura 2

4.8.1. Sia che ci fossero stati solo tribuni, sia che i tribuni fossero stati successivamente sostituiti da consoli, a quell’anno ne seguì un altro in cui si ebbero i consoli Marco Geganio Macerino, per la seconda volta, e Tito Quinzio Capitolino, per la quinta. 2. Quello stesso anno vide l’avvio della censura, carica modesta in origine, ma che acquistò in séguito un tale prestigio da sottoporre alla propria autorità il controllo dei costumi e della condotta dei Romani, così come il giudizio sulla rettitudine o meno del senato e delle centurie dei cavalieri. Ma alla discrezione di chi deteneva questa carica erano affidati anche il diritto decisionale sulle proprietà pubbliche e private e la cura dell’approvvigionamento alimentare del popolo romano. 3. La censura si era resa necessaria non solo perché non si poteva più rimandare il censimento che da anni non veniva più fatto, ma anche perché i consoli, incalzati dall’incombere di tante guerre, non avevano il tempo per dedicarsi a questo ufficio. 4. Fu presentata in senato una proposta: l’operazione, laboriosa e poco pertinente ai consoli, richiedeva una magistratura apposita, alla quale affidare i compiti di cancelleria e la custodia dei registri e che doveva stabilire le modalità del censimento. 5. E pur trattandosi di una carica modesta, i senatori la accolsero contenti perché avrebbe incrementato il numero di magistrati patrizi all’interno della repubblica e inoltre, com’è mia opinione per altro confermata da quello che accadde poi, perché pensavano che in poco tempo il prestigio delle persone che la detenevano avrebbe aggiunto alla carica autorità e rispettabilità. 6. E anche i tribuni, considerando quella magistratura più necessaria che onorifica – come infatti era in quel tempo -, per evitare un inopportuno ostruzionismo in questioni di poco conto, non fecero alcuna opposizione. … 7. Dalla loro funzione presero il nome di censori.

Approfondimento - Sulla censura 3

Liv. 4.24.3 Tum dictator, ne nequiquam creatus esset, materia quaerendae bello gloriae adempta, in pace aliquid operis edere quod monumentum esset dictaturae cupiens, censuram minuere parat, seu nimiam potestatem ratus seu non tam magnitudine honoris quam diuturnitate offensus. 4. Contione itaque advocata, rem publicam foris gerendam ait tutaque omnia praestanda deos immortales suscepisse: se, quod intra muros agendum esset, libertati populi Romani consulturum. Maximam autem eius custodiam esse, si magna imperia diuturna non essent et temporis modus imponeretur, quibus iuris imponi non posset. 5. Alios magistratus annuos esse, quinquennalem censuram; grave esse iisdem per tot annos magna parte vitae obnoxios vivere. Se legem laturum ne plus quam annua ac semestris censura esset. 6. Consensu ingenti populi legem postero die pertulit …
4.24.3. Di conseguenza il dittatore, per dimostrare di non essere stato eletto invano, pur non avendo più la possibilità di conquistare gloria in guerra, ma desiderando compiere ugualmente in pace qualche impresa che suggellasse per sempre nel ricordo la propria dittatura, studiò il modo di indebolire la censura. E questo sia perché ne giudicava eccessivo il potere, sia perché era infastidito, più ancora che dall’importanza, dalla durata di quella carica. 4. Così, dopo aver convocato l’assemblea, disse che gli dèi immortali si erano assunti il compito di provvedere all’interesse della repubblica all’esterno e di rendere tutto sicuro. Quanto a lui, avrebbe fatto il necessario all’interno delle mura per salvaguardare la libertà del popolo romano. Ora, la maggiore garanzia di libertà era che le cariche più importanti non si protraessero troppo a lungo e che si ponesse un limite di tempo a quelle magistrature delle quali non si poteva limitare l’autorità. 5. Mentre le altre cariche erano annuali, la censura era invece quinquennale; era gravoso vivere per tanti anni, per una gran parte dell’esistenza, sottoposti alle stesse persone. Per questo egli avrebbe presentato una legge che riduceva la durata della censura a non più di un anno e mezzo. 6. Il giorno successivo, la legge (Aemilia de censura minuenda) venne approvata col consenso quasi unanime del popolo …

Le lezioni del Corso

I materiali di supporto della lezione

F. La Rosa, I tribuni militum tra le istituzioni dell'alta Repubblica, in Iura 45 (1994, pubbl. 1999) 15-33

J. Pinsent, Military tribunes and plebeian consuls: the Fasti from 444 to 342, Wiesbaden 1975

J. Suolahti, The Roman Censors, Helsinki 1963

F. Reduzzi Merola, Iudicium de iure legum, Napoli 2001

  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93