Vai alla Home Page About me Courseware Federica Living Library Federica Federica Podstudio Virtual Campus 3D La Corte in Rete
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Nicola Russo » 21.Il legislatore geometra


La Costituzione dei Locresi

In un frammento della Costituzione dei locresi, attribuita ad Aristotele, si legge della vicenda di Zaleuco, un pastore, «capace di introdurre molte leggi eccellenti per i concittadini», il quale «interrogato circa il luogo in cui le avesse trovate, rispose che Atena gli era apparsa in sogno. Perciò – conclude Aristotele – fu reso libero e designato legislatore» (fr. 555 Gigon, cit. da G. Camassa, in Leggi orali e leggi scritte. I legislatori, in Aa. Vv., I Greci, 2, Torino, 1996, p. 567). Questo rimando aristotelico contiene più di una notizia per le nostre riflessioni. In primo luogo, la conferma del ruolo di mediazione del legislatore, in secondo luogo, il rilievo della scrittura, in terzo luogo, la qualifica di pastore per il nomoteta.

Aristotele, La Costituzione degli Ateniesi

Aristotele, Costituzione degli Ateniesi, 7: «Solone diede una costituzione e nuove leggi [καί νόμος ἅθηκεν ἕλλους θεσμοί] sospendendo le disposizioni [θεσμοί] di Dracone».

Arconte, arconte re, arconte polemarco (Areopago) – Tesmoteti.
Ivi, 59: «i tesmoteti hanno in primo luogo il potere di stabilire i giorni durante i quali i tribunali devono amministrare la giustizia, in secondo luogo di assegnare i tribunali ai magistrati, che operano secondo l’ordine stabilito».

Luca della Robbia Paltone e Aristotele, Campanile di Giotto (1437-39), Firenze. Fonte: Wikipedia

Luca della Robbia Paltone e Aristotele, Campanile di Giotto (1437-39), Firenze. Fonte: Wikipedia


Legislatore e pastore

Utilizziamo per condurre avanti il nostro discorso quest’ultimo punto. Che cosa significa che il legislatore venga definito come pastore? La prima strada che si offre è quella più consueta di una genealogia storica che trova anche in Platone i suoi appigli; ed è quella utilizzata dallo stesso Camassa che ha aggio a presentare un’analogia con l’antica cultura orientale, a favore della quale il più autorevole documento adducibile è il prologo del Codice di Hammurabi ove si legge della definizione del legislatore come “pastore del popolo” o ancora “pastore che dona la salute” (ivi, p. 568). Ancora nel Politico si sostiene che l’arte di governare debba essere assimilata a quella di allevare in gregge (261e), ovvero non di allevare un singolo capo di bestiame, ma di allevare in comune, facendo risalire però un siffatto paragone ad un’età arcaica, lontana da quella di chi scrive e caratterizzata da un’intatta armonia pastorale (274e-275a).

Lo spazio della legislazione

A dire il vero, il medesimo Platone trova già negli arnesi della sua lingua delle espressioni consuete che assimilano il re od il condottiero ad un pastore; ποιμήν è un’espressione ricorrente nei poemi omerici. Nell’Odissea, quando Ulisse riferisce del racconto di Proteo, il Vecchio del mare, dal quale conosce della morte di Agamennone, ripete Ἀγαμένονα ποιμένα λαῶν, Agamennone pastore delle genti (Od., IV, 532); o ancora nell’Iliade nel suo primo discorso Nestore ricorda Δρήαμαντά τε, ποιμένα λαῶν, Driamante pastore delle genti (Il, I, 263) e nel secondo libro la stessa espressione, ancora in riferimento ad Agamennone, ha il significato lievemente distinto di condottiero di eserciti (II, 85).

Lo spazio della legislazione (segue)

Ciononostante può destare qualche dubbio su questa interpretazione dell’ideologia arcaico-orientale del reggitore-pastore, l’occorrenza di una tale espressione nello pseudo-Platone del Minosse. Questo dialogo, frutto dell’insegnamento dell’Accademia ed agile strumento didascalico ad uso dei suoi allievi, ha una chiusa di forte momento oratorio. Dopo aver lungamente discusso con un amico delle affinità e delle differenze tra i due legislatori cretesi, Minosse e Radamante, secondo i tragici spietato il primo e retto il secondo, Socrate domanda se è vero che i cittadini di Creta osservino le leggi più antiche ed, alla risposta affermativa dell’interlocutore, asserisce «questi [Minosse e Radamante] furono dunque, degli antichi i migliori legislatori [νομοθέται], partitori [νομῆς] e pastori di uomini [ποιμένες ἀνδρῶν]» (321b-c).

Legislatore come partitore

Iniziamo col capire che cosa si intende per νομεύς, che qui abbiamo tradotto partitore, divisore e che altrove troviamo reso con reggitore semplicemente. Nella parte centrale dello stesso dialogo, la discussione si addensa sulla capacità di ben distribuire, di ben suddividere condivisa dal buon musicista e dal buon allevatore o semplicemente da un musicista e da un allevatore che siano tali, facendo ricorrere più volte quindi il verbo νέμειν; nel libro XI delle Leggi, sostenendo la giustezza del rispetto dei genitori, si legge che «gli dei sono distributori [νομέοι] di beni secondo giustizia» (931d). Eppure vi è un’ambiguità che non è stata ancora rilevata: νομεύς sta per dispensatore, divisore, così come οἰ νομέες sono i fianchi della nave perché è come se dividessero le acque, ma il medesimo termine indica in maniera generica, differentemente da ποιομήν, anche pastore; νομή è pascolo, allevamento, nutrimento e νομάς è luogo del pascolo (ma anche, come vedremo, divisione territoriale), da cui νομάς, δος, pastore e quindi nomade.

Dividere, occupare, coltivare

I significati principali sarebbero pertanto tre: dividere, occupare e coltivare-governare, ossia indirizzare a mio vantaggio, addomesticare, rendere qualcosa casa o di casa. In un attento esame, solo in apparenza linguistico, di νέμειν, C. Schmitt (attestando la straordinaria prossimità semantica e fonetica del verbo greco con quello tedesco nehmen) distingue le tre precedenti accezioni deducendone una teoria della fondazione spaziale della legge, esponendo in una versione più concisa e schematica quanto era stato più ampiamente formulato tre anni prima in Der Nomos der Erde (1953). E nonostante la nostra lettura, come in parte si è già notato, sia per così dire inversa rispetto a quella schmittiana – riconoscendo nel diritto e nella geometria antichi le prime forme di descralizzazione dello spazio del mondo a cui seguono differenti percorsi di risacralizzazione e ridescralizzazione invece che un percorso continuo di secolarizzazione dei concetti teologici in politici, databile all’inizio della modernità gius-razionalista e culminato nella deflagrazione dello Jus publicum Aeuropeum, in cui sarebbero stati identificati il diritto delle genti (cristiane) e quello internazionale – è straordinario merito del giurista tedesco essere riuscito ad intendere con profondità le radici teoriche del nesso insistente tra spazio e diritto, in una ineccepibile coerenza con l’alta tradizione della Staatslehre classica da Bodin a Jellinek.

Nomos e thesmòs

Si notino qui due aspetti: 1) stante la già chiarita derivazione di nomos, θεσμός ha la medesima radice, √dhe, del verbo τίθημι, porre, stabilire, semplicemente imporre; 2) gli atti fondativi che si richiamano prevedono due antefatti, solo in apparenza diversi: a) la vera e propria fondazione di una città, b) la fine di una guerra (che è già sempre fatto storico e naturale, sconfitta e peste – sin dall’esordio dell’Iliade), o di un sommovimento nella città, della στάσις, richiamando il tema della posizione delle leggi come cambiamento delle leggi.

Nomos come delimitazione quasi-fisica

Se quindi si segue siffatta genealogia semantica (che dovrebbe essere chiaro, è tutt’altro che una ricostruzione etimologica) accentrando l’attenzione sullo statuto metrico, di Ordnung/Ortung: ordinamento/localizzazione del nomos, del limite originario, della primitiva ed arcaica definizione dello spazio del mondo – vicenda nella quale si impegna tanto la misurazione giuridica, quanto quella geometrica o ancora geografica: la terra che si fa mondo, piano, mappa, carta, tavola, codice – poco resta della sua presunta anti-naturalità. Il nomos in quanto limite sarebbe la prima elaborazione, legata alla fondazione di una città o di una colonia o più semplicemente alla determinazione di un percorso per la transumanza delle mandrie, la prima elaborazione dicevo che traduce l’inospitale e nera terra in terreno, in suolo, in territorio; lo sconfinato, l’illimitato naturale nella delimitazione quasi-naturale, quasi-fisica dello spazio del mondo come spazio biotico. Così la posizione del nomos precede il tracciamento di un confine, così come l’appropriabilità di ciò che è stato confinato, perché è la misura di divisione in virtù della quale il confine si traccia ed la difesa di una tale misura quando il confine minaccia di disfarsi.

Nomos e misura

Riassumendo nomos è divisione, occupazione e cultura. Nomos è misura, è determinazione del limite, è definizione. Νόμος è ὄρος, termine e definizione. Ed è in quanto definizione per ciò stesso indimostrabile. Proviamo ora a fermarci – nella consapevolezza di dover esplicitare quanto appena asserito – e torniamo al testo platonico. Cosa era in questione nell’analogia che Socrate propone tra ὄνομα e νόμος? Null’altro che la definizione di νόμος. Ma di che tipo può essere una tale definizione, se non la definizione di una definizione, qualora fosse valida l’identità tra νόμος  e ὄρος? La definizione di una definizione è una meta-definizione, una definizione regolativa o riflessiva.

Frammento di Papiro contenente alcuni Elementi euclidei. Fonte: Wikipedia

Frammento di Papiro contenente alcuni Elementi euclidei. Fonte: Wikipedia


Definizioni geometriche

Le definizioni anteposte agli Elementi euclidei sono ὄροι, termini iniziali appunto, che non sono soggetti a dimostrazioni, ma che dovrebbero esprimere il già di per sé evidente vocabolario geometrico (a questo riguardo non si ceda all’impressione di un ingenuo intuizionismo, in quanto, secondo la critica più avveduta, i termini euclidei avrebbero potuto rendere concezioni ampiamente diffuse e condivise nella comunità scientifica a cui si riferiva e da cui proveniva). Gli ὄροι esplicitano semplici asserti concatenati dal più semplice al più complesso, dal (1) punto [σεμεῖον] (ciò che non si può dividere in parti) alla (2) linea [γραμμή] (come lunghezza monodimensionale) fino al (15) cerchio [κύκλος], alle (19) figure [σχήματα] piane sino alle (23) rette parallele. Nessuna di queste definizioni comprende termini che non siano stati già introdotti in precedenza, ma si procede per accumulazione o composizione o meglio costruzione [κατασκευή]. Per questo se la sesta definizione introduce la nozione di limite [πέρας] in riferimento alla superficie [ἐπιφανεία], solo alla tredicesima troviamo il concetto di termine, ὄρος appunto come ὄ τίνος ἐστι  πέρας, come ciò che è limite di qualcosa. Il termine è riferito ad una figura (14) e non semplicemente ad una linea, né ad una superficie: «figura è ciò che è compresa tra uno o più termini».

Limite e termine

Mentre con limite si utilizza una parola comune, che vale qui come funzione del punto o della linea, funzione che però non è sottoposta a definizione propriamente, termine è un oggetto geometrico specifico che esige una sua propria definizione. Ma la definizione di termine è l’esplicitazione dello statuto epistemico di limite, introdotto surrettiziamente sin dall’inizio. Il passaggio terminologico da limite a termine, da πέρας a ὄρος serve cioè a definire qualcosa di già presente e che tuttavia esige un altro nome per essere definito ed introdotto propriamente. La complessità di una tale definizione ricorsiva (più che semplicemente iterativa, qui nella definizione di termine, si sovrappone un piano all’altro) è quella del ὄρος, ovvero del termine “termine”: è la definizione di una definizione. Una tale complessità si ripete nella definizione di νόμος, giustappunto perché anche in questo caso si tratta di una definizione di una definizione.

I materiali di supporto della lezione

Dispensa - Parte prima

Dispensa - Parte seconda

  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93