Vai alla Home Page About me Courseware Federica Living Library Federica Federica Podstudio Virtual Campus 3D La Corte in Rete
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Nicola Russo » 27.Schlick critico dell'esperienza scientifica


Legge e previsione

Una definizione metrica della legge di natura non può però considerare principi singolari e slegati, ma solo un unico sistema di principi (ivi, p. 47). A questo punto, assunta una prima definizione epistemologica di legge di natura si aprono due strade: la prima è quella pragmatica, ovvero quella che esamina il nesso scienza-tecnica, la seconda, invece, è quella logico-teoretica, che considera l’intera estensione semantica della nozione di legge naturale. «Solo per l’applicazione della scienza, per la tecnica, riveste un’importanza fondamentale la circostanza che le leggi di natura consentano di prevedere il futuro, ossia ciò che non è ancora stato osservato da nessuno. Così filosofi come Bacone, Hume e Comte, compresero per tempo che la conoscenza della realtà coincide con la possibilità di prevedere. Essi hanno, in fondo, colto la vera essenza della causalità» (ivi, p. 49).

Performatività di una legge

Se è vero però che la conferma delle previsioni è l’unico criterio della causalità, stabilire leggi e formule è esclusivamente opera dell’uomo (ivi, p. 50), e per ciò stesso «la conferma di una previsione non dimostra mai, in fondo, l’esistenza della causalità, ma la rende soltanto più probabile» (ivi, p. 51). La verifica, «ossia il realizzarsi delle previsioni, la conferma empirica, sono il vero criterio della causalità, e proprio nel senso pratico, in cui solo si può parlare di prova di una legge» (ivi, p. 53). Una legge è cioè passibile di prova solo come enunciato performativo, come opera, artificio, macchinazione, o addirittura profezia (vedi in seguito Schlick e Severino); ma nel suo puro statuto logico non è soggetta a verificazione, o meglio non è soggetta a quella verificazione empirica che offrirebbero le prove sperimentali come proposizioni osservative. È sì verificabile logicamente (vedi Meaning and verification), ma solo al fine di riconoscerne la coerenza sintattica. Ma in questo senso la legge di causalità non sarebbe utile a saturare la funzione euristica del principio di causalità.

Legge come istruzioni per l’uso

«Una legge naturale non ha la struttura logica di un “enunciato”, bensì è solo “un’istruzione per la formazione di enunciati” (mutuo il concetto e il termine da L. Wittgenstein). Abbiamo già accennato prima al fatto che un’affermazione causale equivale a una legge. L’asserto “il principio dell’energia è valido” non dice né più né meno di quanto dica il principio stesso. Solo gli asserti singolari sono, come si sa, suscettibili di verifica; essi si possono derivare da una legge naturale e hanno sempre la forma seguente: “in determinate circostanze, questo indice toccherà quella tacca della scala” [...] e simili. Di tale tipo sono gli enunciati verificabili: di questa specie è ogni verifica» (ivi, pp. 52-53). In una limpida consapevolezza delle riflessioni sulla causalità come asserto singolare da Hume a Wittgenstein, Schlick individua una strada meta-normativa per la sua definizione di legge di natura.

D. Hume (1766). Fonte: Wikipedia

D. Hume (1766). Fonte: Wikipedia


Causalità e meccanica quantistica

La prova della sua argomentazione è data dalla riflessione sui risultati della fisica a lui contemporanea, ed in particolare da quelli della meccanica quantistica. Schlick parte dalle due letture dell’interpretazione di Copenhagen del dualismo onda-particella, ed in particolare da due implicazioni sul principio di causalità: 1) quella secondo cui esso è «un asserto intorno alla realtà falsificato dall’esperienza» e 2) quella secondo cui «non è un asserto genuino» (ivi, p. 57), ovvero non è una proposizione scientifica. La prima posizione sarebbe quella sostenuta da Heisenberg, il quale sostiene che la meccanica quantistica stabilisce definitivamente «la non validità della legge di causalità» (ibidem). La seconda vedrebbe come sostenitore, accanto a Thilo Voegel, il filosofo Hugo Bergmann, che avrebbe sostenuto l’insensatezza del principio di causalità in quanto giudizio sintetico a priori.

Bohr, Heisenberg, Pauli (1935 ca.). Fonte: Wikipedia

Bohr, Heisenberg, Pauli (1935 ca.). Fonte: Wikipedia


La tecnica della causalità

Il rifiuto di questo argomento consente a Schlick – messo al riparo dalle sue precedenti riflessioni sulle proposizioni analitiche e su quelle sintetiche, che poi giungeranno a colpire anche la nozione di a priori materiale sostenuta dai fenomenologi contemporanei (nell’articolo in questione è infatti visibile come il termine polemico sia più Scheler che Husserl, si veda anche M. Schlick, Gibt es ein materiales Apriori ? (1930); ed. it. in Forma e contenuto, cit., pp. 167 e sgg.) – di ricercare la sensatezza del principio di causalità esaminando tre possibilità. 1) il principio di causalità è una tautologia; 2) è un enunciato empirico (e per ciò stesso singolare; vedi sopra); 3) è un postulato, «un’esigenza di risalire alle cause. In questo caso, esso non può risultare né vero, né falso, ma semplicemente utile o inutile» (ivi, p. 59). Se fosse una tautologia sarebbe una definizione e quindi una convenzione alla Poincarè (vedi sopra), se invece fosse un enunciato empirico, sarebbe l’espressione di una proposizione osservativa, ovvero di una semplice osservazione sperimentale, se infine fosse un postulato tecnico sarebbe una semplice guida, un indirizzo (quindi un tipo particolare di postulato [ivi, p. 62]).

Pragmatica della verità

Assunto che non può essere un principio vuoto (ivi, p. 60) – ed è questa una posizione che Schlick manterrà anche nel ‘35) – e che non può essere verificato come una proposizione singolare, resta da domandare se non sia, alla stregua di quanto già asserito riguardo alle leggi naturali, un’istruzione per la formazione di proposizioni scientifiche (ivi, p. 62). Ma se così fosse la verità del principio di causalità e delle leggi di natura sarebbe ridotta alla sua verifica pragmatica, ovvero alla sua utilità. Qui Schlick escogita una soluzione che se non è innovativa, è senza dubbio cogente. Egli distingue infatti tra verità e verificazione delle leggi di natura: «Verità e verificazione non sono la stessa cosa; al contrario, poiché per quanto riguarda il principio di causalità possiamo disporre solo della conferma e giudicare solo dell’utilità delle sue indicazioni, non possiamo disporre solo della conferma e giudicare solo dell’utilità delle sue indicazioni, non possiamo parlare della sua “verità” e attribuirgli il carattere di proposizione genuina» (ivi, p. 63).

Leggi come proposizioni

Rifiutando così la dissoluzione pragmatista della verità nella verificazione, Schlick ottiene come risultato immediato quello di consentire una riflessione sulla causalità che non ricada nella disputa classica tra determinismo ed indeterminismo; ma si riserva anche l’apertura di uno spazio per ora vuoto e che non tarderà a riempire. La domanda sulla verità delle proposizioni scientifiche come esito della verificazione empirica; la domanda sulla logica della conoscenza scientifica come domanda sull’esperienza (scientifica e non solo). Ma quando queste domande saranno davvero poste in vivo – come abbiamo già visto nei saggi della seconda metà degli anni ‘30 – allora vocabolario ed enciclopedia concettuali dovranno cambiare: fino ad asserire che le leggi di natura sarebbero proposizioni. Proposizioni e quindi in loro stesse verificabili. Ma verificabili da un’esperienza che è ordinata psico-biologicamente al raggiungimento della corrispondenza tra proposizioni e fatti. Ed è oramai chiaro che questa deviazione, lungi dall’essere risolutiva delle interrogazioni poste in precedenza, apra aporie ben più grandi. Eppure proprio in queste aporie si delinea il ruolo di Moritz Schlick critico dell’esperienza pura.

.

Per una lettura storico-ideale di Schlick: Severino

In coda all’esposizione delle teorie schlickiane dell’esperienza, riteniamo di un qualche rilievo riportare un esempio rilevante delle strategie di confronto che pensatori contemporanei hanno stabilito con Schlick: quello messo a punto da Emanuele Severino, nella sua edizione (1963) del saggio schlickiano sul Fondamento della conoscenza, che segna l’inizio dei suoi interessi per il neopositivismo culminati nell’edizione della Costruzione logica del mondo di Carnap solo tre anni dopo per i tipi della Utet di Torino (2. ed. 1997).
In questo contesto, il neopositivismo viene assunto come una di quelle varianti critiche alla metafisica, capaci «di costituire quella tensione interna del pensiero, quella dialettica, senza di cui non esisterebbe filosofare autentico, e la verità, non cimentandosi con la propria negazione, sarebbe soltanto una fede ingenua» (op. cit., p. IX).

Per una lettura storico-ideale di Schlick: Severino – seconda parte

Severino ha il merito di riconoscere alla rivendicazione schlickiana dell’originaria impostazione empirista lockeana-humiana-machiana una maggiore penetrazione nel problema della metafisica rispetto agli esiti più spiccatamente convenzionalistici carnapiani (1962, XXV). Quindi, anche proprio in virtù delle eccezioni al ricorso al riferimento all’esperienza, su cui dovrebbero verificarsi tutti gli asserti umani (che nel Fondamento si mostra, con una certa ricercata rozzezza, indubitabile), Severino riesce a collocare il pensiero di Schlick in una vicenda più vasta, imponendo alla letteratura critica una svolta fuori dalle esoteriche ed estenuanti discussioni interne al Wiener Kreis. Storia della metafisica, destino della verità, fondamento della conoscenza e della contraddizione o dell’errore, sostituiscono la polemica sui protocolli, sulle proposizioni osservative, sull’analisi linguistica o sulla verificazione e la conferma, fornendo ben altra cornice di lettura all’opera di Moritz Schlick.

Per una lettura storico-ideale di Schlick: Severino – terza parte

A partire dalla critica alla “metafisica dell’esperienza”, in virtù «del vero ed insopprimibile problema, che nemmeno il neopositivismo ha saputo evitare», quello dell’esaurimento della realtà nell’esperienza, Severino ripropone l’idea classica o arcaica di «una esperienza come realtà finita che lascia oltre sé la realtà suprema. Tale problema non si risolve con l’appello all’esperienza, ma facendo ricorso alla ragione, al logo, a quel “sapere analitico”» (nota 98, p. 73) che «si riferisce ai significati reali ed ai rapporti tra i significati reali in quanto tali» (nota 74, p. 60). In quest’ottica, un «significato (e cioè un ente) è di per se stesso significante nel modo in cui è significante, e non perché [e questa sarebbe la posizione neopositivistica] si è deciso di conferirgli il significato che possiede (anzi, in cui consiste). Proposizione analitica, qui, sarà allora quella proposizione che esprime la convenienza necessaria di un significato ad un altro (e cioè di un ente ad un altro) – una convenienza, cioè, la cui negazione dà luogo alla negazione del principio di non contraddizione» (ibidem).

Per una lettura storico-ideale di Schlick: Severino – quarta parte

Lasciando da parte la correttezza della lettura severiniana del testo di Schlick – di cui si dovrebbe poter giudicare in virtù di quanto detto in precedenza – è opportuno notare come l’accenno alla nozione di convenienza necessaria si leghi, da un lato, all’analisi, compiuta nello svolgimento del nostro corso, delle nozioni platoniche di prosÁkon (Cratilo) e di τñς  γενἐσεως ἀνανϰα oὐσῖ∝ (Politico), dall’altro allo sviluppo in ambito analitico delle riflessioni sulle procedure di definizione deittica e di nominazione, così come si presentano prima in Meaning and Necessity di R. Carnap e poi nella maggiore opera di S. Kripke, Naming and Necessity, già citata.

 

I materiali di supporto della lezione

Dispensa - Parte prima

Dispensa - Parte seconda

  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93