Tale concetto richiama una ostinazione intensa e tenace nella cura di un soggetto malato attraverso una terapia non etiologica.
Può essere definito come:
Il rifiuto delle terapie da parte di un paziente maggiorenne, capace di intendere e di volere, pienamente informato delle conseguenze del rifiuto stesso va sempre rispettato.
Si discute se nutrizione artificiale ed idratazione, pur terapie, obblighino il medico nei confronti di un soggetto “non competente”, che abbia in antecedenza espresso avviso di non sottostarvi, a praticarle comunque.
Letteralmente significa buona morte, morte dolce, morte tranquilla (dal greco eu thanatos).
Nel linguaggio comune indica il provocare con mezzi indolori la morte di un essere umano quando questi, a causa di gravi malattie inguaribili con prognosi infausta o di gravi handicap, e’ colpito da sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili o eccessivamente penose.
L’eutanasia consiste nel dare la morte a chi è affetto da una malattia inguaribile e dolorosa e prossimo alla fine, per abbreviarne le sofferenze.
Essa è caratterizzata dai seguenti tre elementi:
L’eutanasia viene distinta in eutanasia attiva, passiva e indiretta.
Eutanasia attiva: soppressione del sofferente.
Eutanasia passiva: sospensione del sostegno vitale per cui ne segue la morte del soggetto.
Eutanasia indiretta: conseguenza ineluttabile, ma non voluta, di eliminare o attutire le sofferenze del soggetto. Forme di eutanasia indiretta possono essere compiute mediante la somministrazione di analgesici il cui uso prolungato, sebbene somministrati in dosi appropriate allo scopo di lenire le sofferenze, comporta l’abbreviamento della vita. Tali trattamenti potrebbero essere ritenuti leciti dal punto di vista etico, perché l’evento letale che verrà a verificarsi a distanza di tempo non e’ voluto, ma e’ l’ineluttabile conseguenza della somministrazione prolungata di quegli analgesici.
Accanimento diagnostico-terapeutico: “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita” (art. 16).
Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica: “i trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze” (art. 18).
Eutanasia: “II medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare ne favorire trattamenti diretti a provocarne la morte” (art. 17).
Assistenza al malato inguaribile: “In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” (art. 39).
Valida alternativa all’eutanasia è la medicina palliativa che non guarisce il male ma cerca di mitigarlo, non limitandosi alla sola sedazione del dolore ma tendendo ad evitare quelle complicazioni (quali i decubiti) che aggiungono nuove sofferenze.
Cure palliative: lo scopo è di migliorare la qualità di vita dei pazienti, anche attraverso un approccio interdisciplinare per assicurare un approccio globale alla persona.
Art. 9: Desideri precedentemente espressi
“I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.
“[...] Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso [...]“.
Manifestazione di volontà mediante la quale un soggetto capace di scelte e di decisioni consapevoli anticipatamente esprime il proprio consenso, o il proprio dissenso, (direttive di istruzioni) in relazione a trattamenti ed interventi sanitari la cui messa in atto potrebbe prospettarsi in situazioni in cui il soggetto stesso non fosse più cosciente o, in generale, dotato di capacità decisionale oppure, in alternativa, indica una persona (direttive di delega) che si faccia garante dell’attuazione delle sue volontà o, in taluni casi, prenda in sua vece le decisioni necessarie.
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