Vai alla Home Page About me Courseware Federica Living Library Federica Federica Podstudio Virtual Campus 3D La Corte in Rete
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Claudio Buccelli » 7.Accanimento terapeutico, rifiuto delle terapie, eutanasia, direttive anticipate


Alcune conseguenze del progresso medico

  • Incremento delle malattie croniche;
  • prolungamento della fase di decadenza che precede la morte;
  • incremento delle malattie terminali;
  • conservazione artificiale di funzioni d’organo dopo la morte.

Accanimento terapeutico

Tale concetto richiama una ostinazione intensa e tenace nella cura di un soggetto malato attraverso una terapia non etiologica.
Può essere definito come:

  • quell’insieme di iniziative clinico-assistenziali di carattere piuttosto eccezionale che vengono attuate intorno ad un malato terminale con lo scopo di rallentare ad ogni costo l’approssimarsi della fine, pur sapendo che ormai non si dispongono più di vere terapie capaci di migliorare le condizioni sanitarie o di bloccare la progressione della patologia;
  • distanasia, ossia “morte difficile o travagliata”, indica il prolungamento del processo del morire per mezzo di trattamenti che non hanno altro scopo che quello di prolungare la vita biologica del paziente.

Il rifiuto delle terapie

Il rifiuto delle terapie da parte di un paziente maggiorenne, capace di intendere e di volere, pienamente informato delle conseguenze del rifiuto stesso va sempre rispettato.
Si discute se nutrizione artificiale ed idratazione, pur terapie, obblighino il medico nei confronti di un soggetto “non competente”, che abbia in antecedenza espresso avviso di non sottostarvi, a praticarle comunque.

Eutanasia

Letteralmente significa buona morte, morte dolce, morte tranquilla (dal greco eu thanatos).
Nel linguaggio comune indica il provocare con mezzi indolori la morte di un essere umano quando questi, a causa di gravi malattie inguaribili con prognosi infausta o di gravi handicap, e’ colpito da sofferenze fisiche o psichiche ritenute intollerabili o eccessivamente penose.

Eutanasia (segue)

L’eutanasia consiste nel dare la morte a chi è affetto da una malattia inguaribile e dolorosa e prossimo alla fine, per abbreviarne le sofferenze.
Essa è caratterizzata dai seguenti tre elementi:

  • pietà (elemento soggettivo) rappresentato dal sentimento di misericordia genuino, esclusivo e determinante, che spinge ad anticipare la morte del paziente per liberarlo da insostenibili sofferenze, senza scopi egoistici, di convenienza o di comodità;
  • stato di malattia insanabile e sofferenze altrimenti insopportabili (elemento oggettivo) allorché la morte sia inevitabile a breve scadenza e il prosieguo della vita rappresenti una condizione di dolori irrimediabili;
  • impiego di mezzi idonei a rendere il trapasso indolore, sereno e rapido (elemento esecutivo) compatibile col movente della pietà.

Eutanasia (segue)

L’eutanasia viene distinta in eutanasia attiva, passiva e indiretta.
Eutanasia attiva: soppressione del sofferente.
Eutanasia passiva: sospensione del sostegno vitale per cui ne segue la morte del soggetto.
Eutanasia indiretta: conseguenza ineluttabile, ma non voluta, di eliminare o attutire le sofferenze del soggetto. Forme di eutanasia indiretta possono essere compiute mediante la somministrazione di analgesici il cui uso prolungato, sebbene somministrati in dosi appropriate allo scopo di lenire le sofferenze, comporta l’abbreviamento della vita. Tali trattamenti potrebbero essere ritenuti leciti dal punto di vista etico, perché l’evento letale che verrà a verificarsi a distanza di tempo non e’ voluto, ma e’ l’ineluttabile conseguenza della somministrazione prolungata di quegli analgesici.


Disposizioni della legge penale in tema di eutanasia

  • Omicidio volontario (art. 575 c.p.);
  • Omicidio del consenziente (art. 579 c.p.);
  • Istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.);
  • Morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.);
  • Omissione di soccorso (art. 593 c.p.).

Codice di deontologia medica

Accanimento diagnostico-terapeutico: “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita” (art. 16).

Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica: “i trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze” (art. 18).

Codice di deontologia medica

Eutanasia: “II medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare ne favorire trattamenti diretti a provocarne la morte” (art. 17).

Assistenza al malato inguaribile: “In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita.
In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile.
Il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo” (art. 39).

Medicina palliativa

Valida alternativa all’eutanasia è la medicina palliativa che non guarisce il male ma cerca di mitigarlo, non limitandosi alla sola sedazione del dolore ma tendendo ad evitare quelle complicazioni (quali i decubiti) che aggiungono nuove sofferenze.
Cure palliative: lo scopo è di migliorare la qualità di vita dei pazienti, anche attraverso un approccio interdisciplinare per assicurare un approccio globale alla persona.

Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedica (Oviedo, 4 aprile 1997) – L. 145, 28/3/01

Art. 9: Desideri precedentemente espressi
“I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”.

Codice di deontologia medica

“[...] Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso [...]“.

Le direttive anticipate

Manifestazione di volontà mediante la quale un soggetto capace di scelte e di decisioni consapevoli anticipatamente esprime il proprio consenso, o il proprio dissenso, (direttive di istruzioni) in relazione a trattamenti ed interventi sanitari la cui messa in atto potrebbe prospettarsi in situazioni in cui il soggetto stesso non fosse più cosciente o, in generale, dotato di capacità decisionale oppure, in alternativa, indica una persona (direttive di delega) che si faccia garante dell’attuazione delle sue volontà o, in taluni casi, prenda in sua vece le decisioni necessarie.

  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93