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Claudio Buccelli » 4.L'informazione ai fini dell'acquisizione del consenso alla prestazione sanitaria


Informazione e atto medico

L’informazione è:

  • parte integrante dell’atto medico-chirurgico, a prescindere dal consenso;
  • un diritto soggettivo inalienabile del paziente, rilevante sia in senso clinico che giuridico;
  • un dovere del sanitario.

L’informazione ha il prioritario obiettivo di soddisfare il bisogno di conoscenza e di salute del paziente e non quello di raccoglierne il consenso (spesso formalmente attraverso la firma di un modulo predisposto).

Il pentagramma della corretta comunicazione

  • cosa;
  • come;
  • quando;
  • chi;
  • a chi.

Elementi di informazione da fornire al paziente per la promozione del consenso all’intervento

Art. 33 Codice di Deontologia Medica, 2006:

  • diagnosi;
  • prognosi;
  • prospettive;
  • eventuali alternative diagnostico-terapeutiche;
  • prevedibili conseguenze delle scelte operate.

Cass. Civ., Sez. III (sentenza del 15\01\97, n° 361):

  • portata dell’intervento (natura, durata, necessità, finalità);
  • grado di difficoltà;
  • effetti conseguibili;
  • eventuali rischi;
  • eventuali scelte alternative.

Elementi di informazione da fornire al paziente per la promozione del consenso all’intervento (segue)

L. 145, 28 marzo 2001:

  • scopo;
  • natura;
  • conseguenze;
  • rischi.

D. Lgs. 211/03:

  • natura;
  • significato;
  • conseguenze;
  • rischi.

Codice deontologia medica (16/12/06)

Art. 33 – Informazione al cittadino
“[...]
Il medico dovrà comunicare con il soggetto tenendo conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione deve essere rispettata”.

Caratteristiche dell’informazione “onesta”

  • Chiara nella forma;
  • essenziale nei contenuti;
  • semplificata nelle nozioni scientifiche;
  • adeguata al livello culturale ed intellettuale del paziente.

Standards di informazione proponibili

  • Standard di tipo “professionale“: è necessaria un’informazione che soddisfi il criterio della correttezza tecnica secondo lo stato delle conoscenze mediche sino a quel momento maturate dalla comunità scientifica. Tale standard è gravato dal rischio di sostanziali incomprensioni nel destinatario dell’informazione, non avvezzo alle terminologie e ai concetti scientifici propri della medicina.
  • Standard di tipo “medio“: l’informazione dovrebbe essere rapportata a quanto una persona ragionevole vorrebbe conoscere e potrebbe comprendere della procedura medica che lo riguarda. Se ne avvantaggerebbe il livello divulgativo dell’esposizione ma con le incertezze e le ambiguità legate alle nozioni di “ragionevole” e “medio”.
  • Standard di tipo “soggettivo“: va detto ciò che il paziente vuole o può comprendere o ciò che si ritiene di maggiore significato per lui. Si realizza in tal senso una personalizzazione dell’informazione, filtrata, tuttavia, attraverso un’attività discrezionale del medico.

Vantaggi e rischi degli standards informativi proposti dal CNB


Tempi della corretta comunicazione

L’informazione deve essere data in tempi ragionevoli e progressivi, quindi aggiornata e non concentrata in un unico momento che corrisponde al termine della degenza.

Figure professionali coinvolte nel processo comunicativo

  • medico-chirurgo;
  • professionista sanitario non medico.

Destinatari dell’informazione

  • Paziente;
  • legale rappresentante nel paziente naturalmente incapace;
  • familiare o terzi con il consenso dell’avente diritto;
  • A.G., se non vi è trasgressione -attraverso testimonianza- di segreto professionale;
  • terzi, su autorizzazione dell’A.G. e/o amministrativa per finalità legittime previste dall’ordinamento giuridico.
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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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