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Claudio Buccelli » 5.Consenso all'atto medico


Consenso all’atto medico

Il consenso all’atto medico è elemento cardine (oltre alla esigenza proporzionata di dovervi procedere) di liceità di questo, rappresentando l’espressione di adesione volontaria, consapevole e libera del paziente.
Esso si pone come indispensabile elemento di raccordo tra la potestà del medico di curare e il diritto personale del paziente ad essere gestore della propria salute psico-fisica.

Norme giuridiche che sottendono il consenso dell’avente diritto

  • Artt. 13 Cost.: “la libertà personale è inviolabile”;
    • 32 Cost.: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”;
  • art. 50 c.p.: consenso dell’avente diritto;
  • art. 610 c.p.: violenza privata;
  • art. 613 c.p.: stato di incapacità procurato mediante violenza;
  • art. 728 c.p.: trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui;
  • art. 5 c.c.: atti di disposizione del proprio corpo;
  • art. 54 c.p.: stato di necessità.

Art. 5 – Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Oviedo, 4 aprile 1997) – L. 145, 28 marzo 2001

“Un intervento in campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, liberamente, in qualsiasi momento, ritirare il suo consenso”.

FNOMCeO – Codice di Deontologia Medica (16/12/06) – Informazione e consenso

Art. 35 – Acquisizione del consenso

Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 33. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente.

Dottrina giurisprudenziale in tema di consenso all’atto medico


Requisiti indispensabili per poter esprimere il consenso

Secondo i prevalenti orientamenti del diritto e della giurisprudenza sono:

  • aver conseguito la maggiore età (18 anni);
  • essere dotati della capacità di intendere e di volere.

Caratteristiche fondamentali per la validità del consenso informato

  • Personale;
  • consapevole;
  • informato;
  • completo;
  • libero;
  • spontaneo;
  • attuale;
  • manifesto;
  • recettizio;
  • richiesto;
  • gratuito;
  • revocabile;
  • bene disponibile.

(*Consensus Conference della Società Italiana di Psicopatologia; Roma, 8-9 maggio 1998)

I gradi del consenso informato

Consenso implicito: in presenza di routinari accertamenti sanitari e trattamenti sanitari poco impegnativi, incruenti e non rischiosi per colui che vi si sottopone.

Consenso esplicito: in presenza di ricerche cliniche o interventi medico-chirurgici di qualsiasi tipo che possano comportare un sia pur minimo rischio o comunque si discostino per laboriosità e cruenza dalle normali aspettative del paziente, basate sulla comune esperienza in proposito.

Consenso presunto: va intravisto nel caso in cui il paziente versi in uno stato di incapacità psichica permanente o transitoria e presenti condizioni di salute tali da concretizzare un pericolo attuale di un grave danno alla persona in rapporto ad un chiaro stato di necessità (ex art. 54 c.p.) e sempre che l’atto medico sia proporzionato al rischio.

Consenso limitato (o specifico): in presenza di un preciso intendimento del paziente di essere sottoposto ad un determinato tipo di trattamento (es. trasfusione di sangue, intervento chirurgico) conformemente alla diagnosi clinica formulata nel caso di specie. Questo principio ha pieno valore quando la diagnosi della malattia sia indubbia ed il paziente conosca l’esatta portata dell’intervento al quale sta per sottoporsi.

Consenso allargato (o generico): va intravisto nel caso di interventi chirurgici che spesso presentano sorprese operatorie o situazioni patologiche in precedenza non previste.

Principali tipologie di trattamento in cui è obbligatoria l’assunzione in forma scritta del consenso all’atto sanitario

  • Trapianti di organi, tessuti e cellule;
  • interruzione volontaria di gravidanza;
  • procreazione medicalmente assistita;
  • modificazione del sesso fenotipico;
  • accertamento dell’infezione da HIV.
  • indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  • sperimentazioni cliniche.

Assunzione del consenso in caso di trattamenti sanitari su minori

Subordinata alla volontà di entrambi i genitori o di uno di essi in caso di irreperibilità dell’altro o di quello cui è stato affidato il minore in caso di separazione o divorzio.
Se sussiste un grave ed imminente pericolo per la salute del figlio, l’esercizio della potestà e conseguentemente l’espressione di volontà in merito a decisioni da adottare, spetterà al padre del minore (art. 316 c.c.).

Atteggiamento del sanitario in caso di trattamenti medici su minori con dissenso di entrambi i genitori all’attuazione del medesimo:

  • astensione se non ricorre alcuno stato di necessità;
  • ricorso all’Autorità giudiziaria se ricorre una condizione di urgenza relativa;
  • obbligo di intervento se ricorre uno stato di necessità.

FNOMCeO – Codice di Deontologia Medica (16/12/06) – Informazione e consenso

Art. 37 – Consenso del legale rappresentante

Allorché si tratti di minore o di interdetto il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. Il medico, nel caso in cui sia stato nominato dal giudice tutelare un amministratore di sostegno deve debitamente informarlo e tenere nel massimo conto le sue istanze. In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l’autorità giudiziaria; se vi è pericolo per la vita o grave rischio per la salute del minore e dell’incapace, il medico deve comunque procedere senza ritardo e secondo necessità alle cure indispensabili.

Ricerca del consenso del minore secondo il C.N.B. (Informazione e consenso all’atto medico; 20 giugno 1992)

  • Impossibilità di un autonomo consenso prima dei 6-7 anni;
  • Il consenso è in qualche modo concepibile tra i 7 e i 10-12 anni, ma sempre non del tutto autonomo e da considerare insieme con quello dei genitori;
  • Dai 7 ai 12 anni il minore può collaborare in un’alleanza terapeutica;
  • Dai 12 anni è senz’altro ammissibile che il minore possa assumere atteggiamenti responsabili nei confronti delle correlate opzioni sanitarie;
  • L’età limite per prospettarsi la possibilità di ricevere un effettivo consenso informato sarebbe dunque i 14 anni.

Titolari del diritto all’informazione e all’espressione del consenso informato all’atto medico

  1. il soggetto di maggiore età e psichicamente “competente”, in primis;
  2. Il soggetto minore o notevolmente turbato, la cui propensione è peraltro accoglibile solo come indicazione orientativa, in misura diretta con il progredire della maturazione del minore e inversa rispetto alla gravità del pregiudizio e al percolo per la vita che ne deriva;
  3. L’esercente della tutela (genitori, tutore) in caso di minore o d’interdetto o di inabilitato, sempre che la sua decisione non sia manifestamente pregiudizievole per il paziente;
  4. Il medico allorché sussistano condizioni di urgenza motivate da pericolo di vita o capaci di grave pregiudizio per la salute dei pazienti non competenti;
  5. l’amministratore di sostegno, nei casi non collocabili nelle categorie precedenti;
  6. il giudice tutelare nei casi controversi.

(Barni, 2005)

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