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Claudio Buccelli » 3.Il nuovo codice di deontologia medica (16 dicembre 2006)


Codice di Deontologia Medica

Il Codice di Deontologia Medica raccoglie “regole comportamentali (deontologia professionale) … di ispirazione etica e sociale, capaci di realizzare un’ideale definizione professionale corrispondente ad ogni esigenza etica e giuridica … autonomamente elaborate dall’organo della professione … (e) … statuisce gli speciali doveri propri del professionista”.

(Guida all’esercizio professionale per i Medici-Chirurghi e gli Odontoiatri, Morrocchesi, 2006)

Preliminare enunciazione del nuovo codice

“L’etica ha raccolto il nome più espressivo di deontologia”.

J. Bentham

Gruppi di argomenti affrontati dal CDM

  • libertà, dignità e indipendenza della professione;
  • prestazione d’urgenza;
  • segreto, riservatezza e privacy;
  • trattamento terapeutico;
  • pratiche non convenzionali;
  • accanimento terapeutico;
  • eutanasia;
  • aggiornamento e formazione permanente;
  • doveri nei confronti dei soggetti fragili;
  • informazione al cittadino;
  • acquisizione del consenso;
  • direttive anticipate;
  • assistenza al malato a prognosi infausta;
  • donazione di organi, tessuti e cellule;

Gruppi di argomenti affrontati dal CDM (segue)

  • IVG e PMA;
  • interventi sul genoma e test genetici;
  • sperimentazione sull’uomo e sull’animale;
  • interventi medici in condizione di restrizione della libertà personale, di trattamenti disumani e di rifiuto consapevole di nutrirsi;
  • pubblicità ed informazione sanitaria;
  • rapporti tra medici;
  • attività medico-legale;
  • doveri di collaborazione con l’ordine professionale;
  • esercizio abusivo della professione;
  • obblighi deontologici nel SSN e con enti pubblici e privati;
  • medicina dello sport;
  • tutela della salute collettiva.

Aspetti di novità presenti nel CDM

  • Obbligo di prestare il giuramento professionale;
  • promozione di una cultura civile per la salvaguardia dell’ambiente;
  • promozione di una cultura della salute mediante iniziative di prevenzione, tutela della salute nei luoghi di lavoro e promozione della salute individuale e collettiva;
  • azione secondo il principio della efficacia delle cure, salvaguardando da un lato il paziente, dall’altro l’uso appropriato delle risorse;
  • garanzia delle più idonee condizioni di sicurezza del paziente, anche attraverso la rilevazione, segnalazione e valutazione degli errori;
  • migliore definizione della funzione pubblicistica e della vocazione solidaristica del medico;
  • previsione dell’obiezione di coscienza per la PMA;
  • previsione della donazione di cellule oltrechè di organi e tessuti.

Informazione all’atto medico – art. 33

  • Idonea;
  • inerente diagnosi, prognosi, prospettive, eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, prevedibili conseguenze;
  • commisurata alle capacità di comprensione del paziente;
  • finalizzata a promuovere la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche;
  • soddisfacente ulteriori volontà conoscitive del paziente, anche in tema di prevenzione;
  • fornita con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza in caso di prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona;
  • rispettosa della volontà del paziente di non voler essere informato o di delegare altro a tale scopo.

Subordinazione del comportamento medico alla espressione di volontà del paziente

  • Il medico deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20);
  • il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza l’acquisizione del consenso (art. 35, I comma);
  • il medico deve desistere da ogni atto diagnostico e/o terapeutico in presenza di documentato rifiuto di persona capace (art. 35, III comma).

Consenso all’atto medico – art. 35

  • Esplicito ed informato;
  • indispensabile per intraprendere attività diagnostiche e/o terapeutiche;
  • espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e quando si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della persona;
  • integrativo e non sostitutivo del processo informativo;
  • assoluto rispetto del documentato rifiuto di persona capace;
  • considerazione delle precedenti volontà espresse dal paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico.

Autonomia del cittadino e direttive anticipate – art. 38

  • Rispettare la volontà liberamente espressa della persona di curarsi, nonché la dignità, la libertà e l’autonomia della stessa;
  • fornire adeguate informazioni al minore e tenere conto della sua volontà;
  • segnalare all’autorità giudiziaria divergenze insanabili con le richieste del legale rappresentante in caso di trattamento su minore e maggiorenne infermo di mente;
  • tenere conto di quanto precedentemente manifestato in modo certo e documentato dal paziente non in grado di esprimere la propria volontà.

Libertà prescrittiva del medico

E’ modulata da:

  • competenza professionale;
  • informazione attenta;
  • acquisizione del consenso.

Prescrizione e trattamento terapeutico – art. 13

  • Legati ad una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico;
  • guidati dal principio dell’autonomia del medico, con sua diretta responsabilità professionale ed etica;
  • vincolati al rifiuto libero del paziente, che si assume la responsabilità del rifiuto stesso;
  • ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche;
  • ispirati alla medicina dell’evidenza;
  • banditi se non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione e documentazione clinico-scientifica;
  • aderenti ai principi di scienza e coscienza del sanitario;
  • vincolati al consenso scritto del paziente debitamente informato per farmaci non ancora autorizzati al commercio o con differente indicazione.

Precisazioni in tema di trapianti, sessualità e riproduzione

  • Donazione d’organi: si considera anche la donazione di cellule oltre che dei tessuti ed organi (art. 40);
  • prelievo d’organi: si insiste nella prudenza per il prelievo da persona vivente, definito come “risorsa aggiuntiva e non sostitutiva del trapianto da cadavere” (art. 41);
  • sessualità: si conferma la legittimità dei trattamenti contraccettivi (art. 42);
  • interruzione di gravidanza: si precisa che l’obiezione di coscienza non “esime dagli obblighi e dai doveri inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna” (art. 43);
  • fecondazione assistita: è definita con forza “atto integralmente medico” il che ne lascia intendere la esperibilità non solo per “ovviare alla sterilità” e non contempla il divieto per la F. A. eterologa (art. 44);
  • interventi sul genoma: previsione di manipolazione genetica solo ai fini di prevenzione e correzione di condizioni patologiche (art. 45);
  • test predittivi: vietata l’esecuzione al di fuori di strutture adeguate e accreditate (art. 46).

Fecondazione assistita – art. 44

  • Atto integralmente medico;
  • subordinata alla prospettazione di tutte le opportune soluzioni in base alle più recenti ed accreditate acquisizioni scientifiche;
  • subordinata ad un’informazione esauriente e chiara sulle possibilità di successo nei confronti dell’infertilità e sui rischi eventualmente incidenti sulla salute della donna e del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione;
  • inconciliabile con forme di maternità surrogata, al di fuori di coppie eterosessuali stabili, in donne in menopausa non precoce, dopo la morte del partner;
  • proscrizione di pratiche ispirate a selezione etnica ed esperite a fini eugenetici;
  • vietata la produzione di embrioni ai fini di ricerca e lo sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali;
  • espletabile solo presso centri autorizzati;
  • previsione dell’obiezione di coscienza.

Test predittivi – art. 46

  • Finalizzati in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie su base ereditaria;
  • espressamente richiesti, per iscritto, dalla gestante o dalla persona interessata;
  • attuabili dopo ampia ed adeguata illustrazione sul significato e sul valore predittivo dei test, sui rischi per la gravidanza, sulle conseguenze delle malattie genetiche sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia;
  • espletabili solo presso centri con specifici requisiti strutturali e professionali.

Quattro condizioni per i trattamenti non convenzionali

  1. rispetto del decoro e della dignità professionale;
  2. divieto di sottrazione del cittadino a trattamenti specifici scientificamente consolidati;
  3. obbligo di circostanziata informazione e acquisizione del consenso;
  4. divieto di collaborazione nell’esercizio abusivo della professione.
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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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