Prima della legge quadro n. 281/91 i canili assolvevano unicamente alla funzione di canile sanitario, dove i cani catturati erano trattenuti non più di tre giorni, perché destinati alla soppressione, se non richiesti dal proprietario, in ossequio al DPR 320 del 54, per il controllo della rabbia. Nel 1991, con l’avvento della legge 281 cessa il controllo dei cani randagi tramite eutanasia. Il cane acquisisce il diritto di essere tutelato e si pone la necessità del suo ricovero in adeguate strutture, con conseguenti onerose questioni sia in termini economici e organizzativi, sia in termini di disagio sociale e di sofferenza animale
legge quadro n. 281/91
“Una vita intera in uno stato di carcerazione è una condizione insopportabile per qualunque essere vivente, lo è ancor di più per l’assenza di comfort e il sovraffollamento. Se gli uomini possono evadere con la forza del pensiero, con la lettura, con la scrittura, per il cane, che si realizza nella referenza sociale (R. Marchesini: l’Identità del cane) del piano relazionale con i propri simili e con l’uomo, non c’è via d’uscita, la frustrazione delle sue peculiarità sociali e relazionali lo porta a sviluppare patologie comportamentali che ne compromettono il benessere, l’integrità psicofisica e l’adottabilità”.
Di G. Petrantoni in: Il canile come presidio zooantropologico di Roberto Marchesini.
La legge n. 281/91 individua 2 tipi di strutture:
Ospita temporaneamente il cane. Periodo di osservazione (da 10 fino a 60 gg). Se non rintracciato il padrone:
a) affido a nuovo proprietario
b) canile rifugio
c) eutanasia
* Di proprietà del comune può essere appaltato ad enti ed associazioni protezionistiche
Ospita i cani che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria
Legge regionale 24 Novembre 2001, N. 16.
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
Le competenze dei comuni (art. 6):
I canili pubblici possono essere dati in gestione, del tutto o in parte, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato protezionistiche. Possono concedere in comodato alle associazioni di volontariato protezionistiche idoneo suolo destinato alla realizzazione di ricoveri per cani.
L’art. 6, verrà aggiornato, per cui i Comuni possono utilizzare il sistema delle convenzioni con rifugi privati in alternativa alla costruzione o riattazione di canili pubblici; tali strutture devono possedere tutte le caratteristiche tecnico strutturali previste per i rifugi pubblici. Per quanto attiene ai rifugi di nuova costruzione, è stato eliminato l’obbligo per tali strutture di assolvere alla duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, potendo il canile sanitario essere una struttura di competenza delle ASL. Infatti ruolo dei Servizi Veterinari delle ASL è quello di assicurare la sterilizzazione e la degenza postoperatoria dei cani randagi, prima dell’inoltro ai rifugi municipali, e dei gatti liberi delle colonie prima della reimmissione nelle stesse.
Legge regionale 24 Novembre 2001, N. 16.
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
(art. 7) disciplina i requisiti dei rifugi – modifiche
Verrà variato, precisando che in questo articolo sono contemplati i requisiti che devono rispettare sia i canili pubblici che i privati. Per i rifugi una variazione attiene le modalità di calcolo dell’ampiezza del “reparto contumaciale” rapportata alla capienza massima di cani per cui la struttura è autorizzata e non più, quindi, alla quadratura totale dell’area edificata del canile.
Sono state unificate, e non variate ritenendole congrue, le indicazioni inerenti l’ampiezza dei box, previste nel vecchio testo e nelle Linee Guida applicative, specificando la taglia del cane da ricoverare in riferimento al peso.
La superficie minima per ciascun soggetto:
Legge regionale 24 Novembre 2001, N. 16.
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
(art. 7) disciplina i requisiti dei rifugi
Legge regionale 24 Novembre 2001, N. 16.
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
(art. 7) disciplina i requisiti dei rifugi
Legge regionale 24 Novembre 2001, N. 16.
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
(art. 7) disciplina i requisiti dei rifugi – modifiche
Nei rifugi, pubblici o privati, verrà previsto l’obbligo di un ambulatorio veterinario autorizzato a norma di legge superando, quindi, il concetto di medicheria indicata nel vecchio testo. Tutte le strutture private devono avere una direzione sanitaria affidata ad un Veterinario libero professionista e devono farsi carico della gestione sanitaria dello stesso.
Verrà stabilito che tutti i canili devono avere uno specifico registro di carico scarico vidimato dalla ASL, sul quale sono riportate le movimentazioni in ingresso ed in uscita dei cani ricoverati. Inoltre tutti i cani ricoverati devono essere microchippati all’atto dell’ingresso al canile ed iscritti nella Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina con le modalità indicate nel precedente art. 4.
Nonostante per legge sia prevista un “area di sguinzagliamento” dove far muovere giornalmente i cani, a volte nel panorama nazionale dei canili si assiste al paradosso della costruzione di aree di asfalto (rovente d’estate e ghiacciato d’inverno), poco adatte allo scopo.
Nonostante per legge sia prevista la presenza di box costruiti in maniera idonea, a volte nel panorama nazionale dei canili si assiste al paradosso della presenza di cucce di legno, materiale poco idoneo, di fattura e qualità scadente.
Nonostante per legge sia prevista la presenza di pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili, a volte nel panorama nazionale si assiste al paradosso della presenza nei canili di pavimenti costruiti con materiali impropri su cui ristagnano facilmente liquami.
Esistono in Italia ancora simili canili.
Nel panorama italiano, tuttavia vengono costruiti anche molti canili secondo i criteri strutturali previsti dalla normativa vigente, cercando di ottemperare quanto più possibile al requisito di benessere animale.
Individuazione dell’area: i canili sono compresi nell’elenco delle industrie insalubri di prima classe (D.M. 23/12/1976) “allevamenti di animali ed i canili in genere”, al fine di evitare inconvenienti legati alla presenza di animali in numero elevato, in quanto possono generare “cattivi odori, rumori, rifiuti solidi o liquidi e quindi dovrebbero essere:
Al momento di progettare un canile bisogna avere ben presente che quello sarà il luogo in cui molti cani trascorreranno un periodo variabile da pochi giorni a tutta la vita e il soggiorno all’interno della struttura sarà comunque una esperienza che andrà a cambiare il piano prossimale di ogni soggetto incidendo, positivamente o no, sul suo profilo cognitivo comportamentale. Le normative vigenti in materia di canili, pongono l’accento sull’attenzione necessaria al perseguimento del benessere degli animali ospitati. Tuttavia fino ad ora nella progettazione dei canili sono stati presi in considerazione quasi esclusivamente criteri igienico-sanitari e gestionali . Si è arrivati, in alcuni casi, a meccanizzare o persino automatizzare certe procedure in modo che le mansioni essenziali possano essere svolte da un numero minimo di operatori per contenere al massimo i costi di gestione riducendo il numero degli addetti. Si ottengono così delle strutture con un ottimo livello di igiene e pulizia, una gestione alimentare qualitativamente buona, uno stato sanitario globale indiscutibile ma, dal punto di vista dei cani, non sempre l’habitat che ne risulta è quello ottimale, il più confacente alle loro esigenze etologiche e comportamentali. Questo comporta traumi psicologici più o meno gravi che esitano in deviazioni comportamentali quali stati aggressivi o sindromi psicotico-fobiche che rendono tali animali inidonei a un rapporto con l’uomo e quindi difficilmente adottabili. Per fare una corretta valutazione del grado di vivibilità di un canile è necessario tenere ben presente che il cane ha diversi ordini di bisogni:
Esempio di un progetto per la costruzione di un canile “ideale” (progetto curato dal Dr. Giampaolo Crispino)
Esempio di un progetto per la costruzione di un canile “ideale” (progetto curato dal Dr. Giampaolo Crispino)
Caratteristiche zooantropologiche
Il canile dovrebbe essere un centro adibito al miglioramento delle relazioni zooantropologiche uomo-cane, facilitando l’incontro tra persone e gli animali abbandonati, facendo educazione civica contro l’abbandono, monitorando il territorio.
Caratteristiche etologiche
Il canile dovrebbe offrire gli animali ospitati il massimo comfort da un punto di vista etologico e fisiologico, al fine di evitare stress, forme di devianza comportamentale e stato di rinselvatichimento, che comprometterebbero non solo lo stato di welfare, ma anche il buon esito della ricerca adottiva.
Caratteristiche igienico-sanitarie
Il canile dovrebbe essere un importante presidio sanitario, capace di controllare le più comuni malattie, evitare la diffusione di epizozie, scongiurare il pericolo di zoonosi. Le persone che adottano un cane del canile, quelle che lavorano nel canile o le persone che visitano il canile non devono rischiare di contrarre una malattia e, nello stesso tempo, i cani vanno tutelati sotto il profilo igienico-sanitario.
Il “parco canile”
Il canile che diventa parco, dove ci si fa carico non solo dell’ospitalità dei cani, ma altresì della manutenzione del verde, di realizzare percorsi didattici, di dar vita a un centro di documentazione, di avere a disposizione un aula didattica per i seminari, di avere un database con i dati anagrafici degli animali.
Di qui l’importanza del verde e dell’alberatura che assicura un controllo microclimatico, unica vera garanzia di welfare per gli animali, evitando che il canile diventi un luogo terribilmente assolato d’estate e ghiacciato di inverno. Il verde rende più piacevole il canile alla vista, incentivando in tal modo le occasioni di adozione.
Non solo la zona di ricevimento ma anche i ricoveri devono essere piacevoli alla vista (ombreggiati, puliti, circondati da essenze arboree profumate) e i cani debbono essere tenuti nel migliore dei modi.
Il parco, infine, dovrebbe essere servito da una strada ben asfaltata e convenientemente segnalata, in modo da consentite una buona visibilità e incentivare le visite dei cittadini.
Ufficio e servizi di ricezione per il pubblico: al personale di canile competono molteplici attività amministrative come procedure di accettazione e registrazione dei cani di nuova introduzione, procedure per l’adozione dei cani, colloqui con gli aspiranti proprietari, archivio dati, anagrafe canina etc.
Casa custode: potrebbe essere necessaria una presenza costante riferibile ad un custode, per controllare continuamente il canile.
Ricoverare gli animali in spazi adeguati (in grandezza, presenza di verde), che permettano una buona ginnastica funzionale in condizioni microclimatiche favorevoli.
Curare la gestione dei gruppi, ovvero evitare gruppi troppo numerosi (episodi di rinselvatichimento), evitare le disomogeneità di gruppi (cani di tagli a diversa, di sesso diverso), evitare di mettere gruppi di maschi in box adiacenti a femmine, fare attenzione ai soggetti dominanti.
Offrire agli animali momenti di attività mentale e di interazione con l’uomo.
Creare opportuni “arricchimenti ambientali”.
Far uscire i cani nelle aree di sgambettamento perlomeno due volte al giorno, per far espletare loro una adeguata ginnastica funzionale.
Box individuali
Parte coperta: circa 3-4 mq ed h 2.50 m e parte scoperta: recintata in rete metallica, almeno 4 mq per consentire un giusto movimento all’animale.
Nella parte coperta pedane o cucce in materiale isolante, riscaldate con una lampada a raggi infrarossi (soggetti più anziani o defedati). Tra la parte interna e quella esterna cancelli di sicurezza, che permettano all’operatore di svolgere le attività senza pericolo: tali cancelli (a ghigliottina) devono essere manovrabili con facilità. Il box deve essere accessibile tramite porte o cancelli da entrambe le parti. Le pareti devono essere lavabili e disinfettabili almeno fino a 2 m di altezza, e così pure i pavimenti devono essere in materiale di facile pulizia e disinfezione, antisdrucciolo, ingelivo, con spigoli ed angoli arrotondati per facilitare la pulizia e la disinfezione. La canaletta di scolo delle acque deve esser posta esternamente ai box con una pendenza adeguata al defluire di acque sporche. I ricoveri devono essere separati da muretti alti 1,5 m, al fine di evitare contatti diretti tra gli animali, permettendo però un contatto visivo, olfattivo e acustico.
Organizzazione dei reparti in due file di box, una di fronte all’altra, separate da un corridoio centrale, possibilmente coperto e da cui accedere agli stessi box attraverso la zona scoperta.
Box collettivi
Nei box collettivi la zona coperta e quella scoperta possono essere separate da pannelli eventualmente smontabili e comunque dotati di un a apertura a ghigliottina comandabile dall’esterno; in questo modo nella prima si realizza un ambiente completamente riparato utile specie d’inverno. Questo sistema permette di confinare anche i cani nell’una o nell’altra zona durante le operazioni di pulizia, evitando così di bagnarli (Esempio 1).
In alternativa tutta la superficie del box può essere lasciata libera, avendo cura di prevedere nella zona coperta un numero sufficiente di cucce in materiale isolante; le cucce tra l’altro possono essere messe su pedane per essere ancora più isolate dal pavimento. Questa soluzione permette agli animali di avere una superficie utile più uniforme, in definitiva più ampia e totalmente usufruibile per le interazioni di gioco fra essi (Esempio 2).
I box possono essere singoli o plurimi in relazione al grado di socializzazione del cane, formati da una zona rifugio chiusa, dotata di giaciglio rialzato da terra o da un’area coperta dotata di cucce (una per ogni cane e di taglia adeguata) e di un’area di esercizio.
Area di sgambettamento
Studi sulla valutazione dello stress cronico dei cani di canili, sia sotto il profilo ormonale,che comportamentale hanno dimostrato l’importanza dell’attività fisica dei soggetti ospitati, intesa anche come possibilità di interazione con l’uomo: la possibilità che i cani possano accedere ai recinti è però direttamente proporzionale alla distanza tra i box e i recinti stessi, soprattutto se il canile è gestito con un personale ridotto. Per tale motivo sarebbe auspicabile una vicinanza tra i box e tali aree. Un esperto valutatore sarà facilmente in grado di giudicare se lo sgambamento viene effettivamente utilizzato oppure no ( presenza di feci, sentieri battuti, erba calpestata etc.).
I box, saranno coperti da tettoie sporgenti per almeno 2 metri, onde offrire riparo dalle intemperie; la prima parte del fondo del box (sotto la tettoia, e quindi di un metro di profondità) deve essere lavabile e con una certa pendenza ai lati per il deflusso delle acque. La seconda parte del box deve essere in acciottolato, con presenza di siepi separative. Il perimetro esterno, dalla parte della tettoia, sarà in muratura, con porte di accesso per ogni box, in modo da permettere la pulizia, disinfezione, l’alimentazione nei vari box. Tali accessi si apriranno su un corridoio interno, pavimentato (es gres) e aperto, nella parte antistante i box, a un corridoio longitudinale che nella parte centrale della struttura dà accesso ai locali di servizio e ai depositi di cibo e attrezzi, il tutto meglio se coperto. La restante porzione perimetrale del box sarà in rete con una apertura di accesso antistante la tettoia. Tale apertura darà su un vialetto di servizio che darà accesso nella parte opposta ai box alle aree di sgambettamento che serviranno più box (in genere 5 )
Reparto di isolamento
Deve garantire condizioni igieniche ineccepibili per impedire la diffusione di malattie, deve permettere agli operatori di lavorare in sicurezza e fornire una sensazione di protezione a un soggetto che sta vivendo il dramma dell’abbandono con tutto il corollario di modificazioni ormonali e fisiologiche che caratterizzano gli stati di stress. In tale reparto i cani devono sostare per 10 giorni nel caso di osservazione per la profilassi della rabbia, 10-15 giorni nel caso di soggetti catturati sul territorio. Esso deve essere recintato per impedire che un cane possa fuggire, gli scarichi non devono essere in comune con gli altri box; devono essere presenti lavandini dove lavare e disinfettare il materiale di servizio e una vaschetta lavascarpe, con disinfettante, posta davanti all’ingresso.
Reparto di quarantena
Fila di box singoli posti all’ingresso e paralleli a uno o due lati della struttura di accoglienza, in numero di 8 accoglieranno i cani per i primi 15 gg di permanenza.
Reparto di degenza
In parte interna con 5-8 posti, e in parte esterna con 10 box uguali a quelli della quarantena, situati nel perimetro opposto o separato a quello quarantena.
Ambulatorio veterinario
Fondamentale per eseguire i normali controlli sanitari, profilattici, le sterilizzazioni, le emergenze.
Le acque di scarico provenienti da impianti che ospitano animale d’affezione non possono essere destinate allo spandimento sul suolo sia per legge sia per evitare la possibilità di diffusione di parassitosi e devono quindi o essere depurate in loco o inviate a depuratori autorizzati. In base all’art. 124 del D. Lgs. 3/ 4/ 2006 n. 152 tali scarichi devono essere preventivamente autorizzati. La depurazione in loco può essere effettuata tramite sistemi di depurazione biologica (impianto a fanghi attivi, fitodepurazione, percolatore, ecc. ). Le acque reflue depurate possono essere scaricate in acque superficiali (canali, torrenti o eventualmente fossi poderali). Nel caso non sia possibile ricorrere a tali sistemi si possono immettere tutti i reflui (feci e acque di lavaggio) in una vasca di raccolta a tenuta (ovviamente di capacità adeguata), senza trattamenti, e smaltirli tramite ditte specializzate del settore.
Le feci di cani di canile tal quali o come fanghi delle vasche di sedimentazione non possono assolutamente essere distrutti come rifiuti urbani, ma occorre sia preso sempre specifico accordo/contratto formalizzato con le Aziende Municipalizzate.
1. Il commercio degli animali: disposizioni legislative
2. La perizia medico-legale e l'esame necroscopico peritale
3. Protezione dei vitelli a carne bianca: DL.vo 01/09/98 n. 331 e DL.vo 30/12/92 n. 533
4. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: Legge 14/8/91 n. 281
5. Il canile come presidio zooantropologico: aspetti legislativi e prospettive future
6. Novità circa i reati contro gli animali: Legge 20/07/2004 n. 189
7. Il cane pericoloso: Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 del Sottosegretario di Stato Martini
8. Esche avvelenate: OM 18-12-2008 e OM 19-3-2009
9. La rabbia: aspetti medico-legali e disposizioni normative
10. La leishmaniosi canina: aspetti normativi ed aspetti medico-legali
11. Condizioni legali per l'esercizio professionale del medico veterinario e Deontologia
12. Il Farmaco veterinario: prescrizione, detenzione ed impiego
Fonti legislative
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: Legge 14/8/91 n. 281;
Anagrafe canina e prevenzione del randagismo: Legge regionale 24/11/2001 n. 16 e linee guida legge randagismo (Bollettino Ufficiale Regione Campania n.42 del 09/09/2002 e n. 58 del 09/11/2005);
Letture consigliate
Roberto Marchesini, Il canile come presidio zooantropologico, Torino, Edizioni Medico Scientifiche, 2007