La natura giuridica dell’animale è dettata:
“La vendita o compravendita è un contratto regolato dagli artt. 1470-1547 del Codice Civile, con cui una parte (venditore) trasferisce la proprietà di una cosa ad un’altra persona (compratore) verso il corrispettivo di un prezzo”.
OBBLIGHI DEL VENDITORE (Artt. 1476-1477-1490 C.C.)
TIPOLOGIA DI VIZI (Artt. 1490-1491 C.C.)
VIZI d’animo e malattia
“La malattia è intesa come vizio quando sia grave, preesistente e non di facile rilievo”.
Pregresso: il vizio, cioè la patologia o malattia che manifesta l’animale oppure le cause da cui deriva, debbono essere preesistenti al momento del contratto.
Occulto: al momento dell’acquisto il vizio non doveva essere apparente o facilmente riconoscibile. Un difetto è apparente quando emerge alla vista senza un minimo sforzo nella sua osservazione (cane con tre zampe!). Sarà, invece, facilmente riconoscibile quando si manifesta ad un esame sia pure superficiale e sarà evidenziato se l’ acquirente usa una media diligenza da bonus pater familiae (zoppia).
Grave: il vizio deve essere tale da influire sulla funzionalità del soggetto. Il concetto di gravità deve essere in rapporto al grado di inettitudine all’uso o diminuzione di uso e comunque deve essere inteso nel senso che se al compratore fosse stato noto il difetto, non avrebbe concluso il contratto.
ART. 1492 C.C.
una volta eccepito il vizio …….
AZIONE REDIBITORIA
Il venditore restituisce la somma, rimborsa le spese e paga eventuali danni colposi conseguenti, mentre il compratore restituisce la cosa nelle stesse condizioni in cui era all’atto della compravendita → risoluzione del contratto.
AZIONE ESTIMATORIA
riduzione del corrispettivo pattuito.
ATTI DI PROPRIETA’
Insieme di interventi ed azioni compiuti dal compratore durante il periodo di garanzia sull’animale acquistato che rendono impossibile un’azione di tipo redibitorio.
DURATA DELLA GARANZIA E VIZI (Art. 1496 C.C.)
“Nella vendita di animali la garanzia per vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali, mentre se neppure questi dispongono, si osservano le norme di cui agli articoli che precedono (Artt. 1490-1495)”
T.U. 20.9.1934, n. 2011 Usi locali:
Norme di diritto vigenti nelle varie province italiane. La raccolta degli Usi, rinnovabile ogni 5 anni, viene pubblicata nelle Camere di commercio di ogni provincia. In genere contemplano esclusivamente animali da reddito; fanno eccezione le province di Varese, Milano e Torino (elenco di malattie o anomalie considerate come “vizi” nel senso legale del termine).
Leggi speciali:
Nessuna legge speciale è stata mai emanata in materia di compravendita di animali.
(Art. 1490 C.C.)
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
(Art. 1492, 1493 E 1494 C.C.)
In tali casi il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto – azione redibitoria (con conseguente restituzione del bene al venditore e del prezzo al compratore, oltre al rimborso delle spese) ovvero la riduzione del prezzo – azione estimatoria (artt. 1492 e 1493), che in ogni caso il venditore è tenuto al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494).
(Art. 1495 C.C.)
Inoltre il diritto alla garanzia viene riconosciuto a condizione che venga esercitato entro l’anno dalla consegna della cosa e purchè il compratore abbia denunciato* i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta**, salvo il diverso termine stabilito dalla legge (40 gg in qualche caso negli usi locali).
* La denuncia non è necessaria se il venditore riconosce il vizio.
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione della denuncia può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo di trasmissione, anche via telefonica. Sarebbe opportuno però che venisse effettuata attraverso mezzi che lascino al denunciante la prova dell’ avvenuta comunicazione (raccomandata, telegramma, fax, ecc.).
** entro 8 gg dalla scoperta se si tratta di vizi occulti, entro 8 gg dalla consegna per i vizi apparenti
Come affermato dalla giurisprudenza, gli usi che fanno risalire il termine di decadenza a 8 giorni dalla consegna dell’animale, anzichè dalla scoperta, non sono validi in quanto contrari alla norma generale
“È illegittimo e, pertanto, non applicabile l’uso locale che fa decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dalla consegna dell’animale (Sent. Corte Cass. N. 1834 del 27.06.1942 e ribadita nella Sent. Corte Cass. N. 599 del 27.02.1954)”.
La suddetta realtà giuridica, rimasta tale ed immutata per decenni è stata sconvolta dall’aggiornamento imposto dal:
D.L.vo 2.2.2002 n. 24 che ha recepito le direttive europee in materia di compravendita.
Pertanto è stata inserita all’interno del Codice civile, agli artt. 1519 bis e seguenti una specifica disciplina della vendita dei beni di consumo.
ART. 1519 ter
Detta disciplina garantisce che i beni di consumo siano idonei all’uso, conformi alla descrizione fatta dal venditore, che presentino le qualità del bene che il venditore ha presentato come campione modello, che abbiano le qualità e offrano le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che siano idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore e da questi accettato.
ART. 1519 quater
Tale disciplina, inoltre, specifica che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione oppure ad una riduzione adeguata del prezzo ovvero alla risoluzione del contratto.
ART. 1519 sexies
La responsabilità del venditore sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna, e purchè la comunicazione del vizio di conformità sia stata fatta al venditore entro due mesi dalla sua scoperta.
Si può tuttavia desumere che la legge in questione si riferisca proprio a beni con caratteristiche standard e confrontabili con un modello predeterminato, di cui sono copie ripetibili rispetto alle esigenze del compratore.
Non sarebbero considerati i beni di consumo di fattura prettamente artigianale e meno ancora gli animali!!!!
La garanzia in un contratto è sempre tacita!!!!
È possibile tuttavia concordare per iscritto o verbalmente, alla presenza dei testimoni, un aumento od una riduzione delle garanzie legali; oppure concordare la garanzia per malattie o vizi non compresi negli usi locali; o limitarla ad alcuni di essi; o escluderla del tutto*.
* In gergo dialettale contratti “a fuoco e fiamma”, a “brucia camicia”, “vendere alla capezza”.
Inoltre, si deve ricordare che “Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa” (art. 1490 C.C., secondo comma).
È molto importante che il compratore, all’atto della consegna, verifichi la cosa per non incorrere, poi, nella eccezione che potrebbe venire sollevata dal venditore in base all’art. 1941 del C.C.
Tale articolo, trattando della esclusione della garanzia, afferma: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa (mala fede); parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, (il vizio deve essere occulto sia per il venditore che per il compratore).
CONTRATTO CONDIZIONALE (Art. 1353 C.C.)
Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto.
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO (Art. 1520 C.C.)
Il contratto non si perfeziona fino a che il gradimento (da parte del compratore) non sia comunicato al venditore (che è sempre vincolato).
VENDITA A PROVA (Art. 1521 C.C.)
Tale vendita si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabilite dal contratto o dagli usi.
A seconda delle consuetudini locali l’acquirente ha a disposizione un tempo fissato di comune accordo, in genere non meno di 40gg.
Trascorso tale periodo in assenza di comunicazioni, se l’animale si trova già nella stalla del compratore il contratto ha piena efficacia.
Se durante il periodo delle prove l’animale, situato nella stalla del compratore, si ammala o viene a morte gli usi stabiliscono che in genere il danno sia sopportato dal venditore a meno che non venga dimostrato che la malattia o la morte siano dovute a incuria o negligenza del compratore.
Art. 1496 del Codice Civile;
Usi locali (cavalli agricoli e da macello);
“Esigenze speciali” connesse alla compravendita del cavallo sportivo, particolari forme di contratto:
- Contratti condizionali (art. 1353);
- Contratti con patti speciali (artt. 1520 e 1521).
Immagine tratta da: Nuovo Soldo
Chiarezza nel dialogo cliente-medico veterinario!!!!!!!
Dichiarazione dell’acquirente circa l’uso cui intende destinare il cavallo.
Precedente alla conclusione del contratto di compravendita:
Evitare le indagini “invasive” atti di proprietà (art. 1492 C.C.).
CAVALLI DESTINATI ALLO SPORT
Esenti da patologie occulte, gravi ed essenziali;
Soggetti idonei a sostenere sforzi massimali;
Sull’idoneità o meno del cavallo all’uso cui il compratore intende destinarlo;
Si identifica con l’accertamento dello stato di salute .
CAVALLI DA DIPORTO
Esclusione di patologie non rispondenti alle condizioni di vizio grave, che possano limitare le funzioni a cui il cavallo è destinato;
Quadri iniziali o molto lievi di malattia cronica (enfisema polmonare, BCO, osteopatie), rilevabili esclusivamente con esami strumentali. Turbe funzionali;
Possibilità di azione estimatoria.
CAVALLI DA RIPRODUZIONE
Stalloni – valutazione del liquido seminale;
Fattrici – esami ecografici delle ovaie e dell’utero, esami batteriologici;
Fondamentali gli esami condotti sull’apparato riproduttore !!!!
REFERTO CLINICO (Art. 26 codice deontologico)
Successiva alla conclusione del contratto di compravendita.
SPESE LEGALI
“Sia nell’azione redibitoria che in quella estimatoria, il soccombente (acquirente o venditore) è tenuto al pagamento delle spese e di eventuali danni anche se accertata la piena buona fede”.
RESPONSABILITÀ DEL MEDICO VETERINARIO nella visita di compravendita di cavalli.
1. Il commercio degli animali: disposizioni legislative
2. La perizia medico-legale e l'esame necroscopico peritale
3. Protezione dei vitelli a carne bianca: DL.vo 01/09/98 n. 331 e DL.vo 30/12/92 n. 533
4. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: Legge 14/8/91 n. 281
5. Il canile come presidio zooantropologico: aspetti legislativi e prospettive future
6. Novità circa i reati contro gli animali: Legge 20/07/2004 n. 189
7. Il cane pericoloso: Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 del Sottosegretario di Stato Martini
8. Esche avvelenate: OM 18-12-2008 e OM 19-3-2009
9. La rabbia: aspetti medico-legali e disposizioni normative
10. La leishmaniosi canina: aspetti normativi ed aspetti medico-legali
11. Condizioni legali per l'esercizio professionale del medico veterinario e Deontologia
12. Il Farmaco veterinario: prescrizione, detenzione ed impiego