Vai alla Home Page About me Courseware Federica Living Library Federica Federica Podstudio Virtual Campus 3D La Corte in Rete
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Laura Cortese » 11.Condizioni legali per l'esercizio professionale del medico veterinario e Deontologia


L’esercizio professionale

L’esercizio professionale può essere svolto in due modi:

  • “Autonomo” o indipendente, così come disciplinato dall’art. 2222 e seguenti del Codice Penale;
  • “Dipendente” o subordinato, così come disciplinato dall’art. 2239 e seguenti del Codice Civile;

In merito all’esercizio delle professioni intellettuali (quale la medicina veterinaria) l’art. 2229 del C.C. stabilisce che per l’esercizio delle stesse è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Il contratto che ha per opera una prestazione d’opera intellettuale costituisce per il libero professionista una obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si obbliga a prestare la propria opera intellettuale e scientifica per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo (art. 2230 del C.C.)
Il contratto di clientela non richiede la forma scritta, per cui deve ritenersi concluso nel luogo in cui il cliente e il professionista hanno raggiunto anche verbalmente l’accordo.
Ai rapporti aventi per oggetto una prestazione d’opera intellettuale, si applicano le norme del Codice e quelle delle Leggi speciali, oltre ai precetti della Deontologia Professionale, la cui enunciazione, elaborazione e applicazione sono rimesse alle singole categorie professionali.

L’esercizio della professione

Requisiti per l’iscrizione all’ordine professionale

  • Essere cittadino italiano;
  • Avere il pieno godimento dei diritti civili;
  • Avere conseguito il titolo accademico dato o confermato in una Università;
  • Essere abilitato all’esercizio professionale;
  • Avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell’Ordine o il domicilio professionale.

I sanitari cittadini degli stati membri della CE sono equiparati a quelli italiani, altrettanto dicasi per i titoli accademici conseguiti in uno degli stati membri, purchè riconosciuti secondo le norme delle direttive comunitarie. Commette reato di esercizio abusivo della professione colui che compie una prestazione professionale senza il possesso della Laurea in Medicina Veterinaria, dell’abilitazione dello Stato e dell’iscrizione all’Albo professionale

L’esercizio abusivo della professione (segue)

Art. 348 C.P.

Reato doloso: reclusione fino a 6 mesi o multa (200.000 lire ad un milione)

  • Mancata abilitazione all’esercizio professionale
  • Mancata iscrizione all’albo
  • Radiazione, interdizione o sospensione
  • Cancellazione dall’albo
  • Prestazione isolata

Ai fini della configurabilità di tale reato è irrilevante lo scopo di lucro, nel senso che la gratuità della prestazione non esclude il reato di esercizio abusivo

Nessun reato
Stato di necessità

Premessa

La professione del Medico Veterinario negli ultimi anni è profondamente cambiata. Si rende quindi necessaria una evoluzione delle norme che la disciplinano, soprattutto alla luce della rinnovata sensibilità sociale e della scoperta di un diverso rapporto uomo- animale.
La FNOVI (Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani) interviene periodicamente per aggiornare il proprio Codice, per renderlo più confacente alle esigenze ed alle regole che il veterinario deve seguire e rispettare nell’esercizio della sua professione. L’inosservanza del Codice costituisce abuso, mancanza o fatto disdicevole al decoro professionale ed è perseguibile disciplinarmente (DPR 5/4/1950 n. 221 art. 4).
Il potere-dovere di vigilanza spetta agli ordini provinciali dei Medici Veterinari

Principi generali della Deontologia Professionale

Dovere di probità, dignità e decoro;
Dovere di lealtà e correttezza;
Dovere di indipendenza;
Dovere di segretezza e riservatezza;
Dovere di fedeltà;
Dovere di diligenza;
Dovere di competenza;
Dovere di aggiornamento professionale;
Dovere di informazioni sull’esercizio professionale.

Definizione di Deontologia

Codice Deontologia veterinaria – ART. 2
La Deontologia veterinaria è l’insieme dei principi, regole e consuetudini che ogni Medico Veterinario deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell’esercizio della sua professione”

L’ignoranza della deontologia non esime dalla responsabilità disciplinare.

Doveri professionali

ART 9: Il Medico Veterinario nell’esercizio della sua professione deve comportarsi secondo scienza e coscienza.

ART 10: deve ispirare la propria condotta ai doveri di probità (onestà), dignità ,e decoro.

ART 11: deve comportarsi lealmente e correttamente.

ART 12: deve conservare la propria indipendenza individuale prescindendo da razza, religione, credo politico, sesso, nazionalità.

ART 13: il Medico Veterinario ha il dovere di mantenere il segreto professionale sull’attività prestata e su tutte le informazioni di cui è a conoscenza, tranne nei casi previsti dalla legge.

ART 14: deve denunciare all’Ordine ogni tentativo di imposizione di comportamenti non conformi.

Doveri professionali (segue)

ART15: non deve accettare incarichi per i quali non sia adeguatamente competente.

ART 16: il Medico Veterinario ha il dovere di curare il proprio aggiornamento professionale.

ART 17: ha il dovere di informare il cliente circa la propria attività professionale con correttezza e verità.

ART18: nei casi urgenti ha l’obbligo di prestare le cure di pronto soccorso o quello che sia in grado di fare.

ART 19: ha l’obbligo di informare il cliente circa il benessere degli animali visitati.

ART 20: il Medico Veterinario è tenuto alla tutela diretta ed indiretta della salute umana proveniente dal consumo di alimenti di origine animale e da animali.

Rapporti del medico veterinario

Codice deontologico: i rapporti con la società

ART 21: rapporto tra i colleghi, deve mantenere un comportamento ispirato a correttezza e lealtà nei rapporti con i colleghi. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto, occorre creare le condizioni affinchè il consiglio dell’Ordine promuova iniziativa di conciliazione.

ART 22: rapporti con il Consiglio dell’Ordine, obbligo di collaborare con l’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il professionista che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Ordine di appartenenza.

ART 23: rapporti con i collaboratori e sostituti, obbligo di retribuire con adeguato compenso i suoi
collaboratori e i suoi sostituti; nel contempo deve attuare le condizioni per il miglioramento professionale degli stessi. I collaboratori e i sostituti devono fare carico della responsabilità professionale contrattuale.

ART 24: rapporti con i tirocinanti, deve assicurare ai tirocinanti la effettiva e proficua pratica professionale al fine di garantire un’adeguata formazione.

Rapporti del medico veterinario

Codice deontologico: rapporti con la clientela

ART 25 rapporto di fiducia: il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sull’assunzione della responsabilità professionale. Il professionista è tenuto ad informarsi sull’identità del cliente.

ART 26 autonomia del rapporto: il professionista ha l’obbligo di salvaguardare gli interessi della clientela nel miglior modo possibile nell’osservanza della legge e della deontologia. Egli non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità. Il professionista deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di un’operazione illecita.

ART 27 conflitto d’interessi: il professionista ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto d’interessi. Si verifica un conflitto d’interessi quando ci si trovi in una condizione nella quale il comportamento nonché il giudizio professionale perde di vista l’interesse primario, quali la veridicità dei risultati di una ricerca, l’oggettività della prestazione d’informazione, le finalità istituzionali, e risulta alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.

ART 28 inadempienza professionale: nel caso di assunzione di responsabilità contrattuale costituisce violazione dei doveri professionali, la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale, quando non scusabile o quando dovesse procurare rilevante trascuratezza degli interessi del cliente.

ART 29 obbligo di informazione e di consenso informato: obbligo di informare il cliente e di fornire tutti i ragguagli richiesti anche nei costi e nei rischi della prestazione (consenso informato).

Rapporti del medico veterinario

Codice deontologico: rapporti con la clientela

ART 30 medicine non convenzionali: in ambito veterinario il Medico Veterinario è l’unico che può utilizzare le medicine non convenzionali. Queste devono essere svolte nel rispetto dei doveri e della dignità professionale, nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, acquisito il consenso del cliente debitamente informato.

ART 31 consegna di documenti: il Medico Veterinario ha l’obbligo di rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della cartella clinica e ogni documentazione ricevuta dal cliente, quando ne venga fatta richiesta e comunque al termine della prestazione. Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di archiviazione e di registrazione ai fini contabili.

ART 32 richiesta di pagamento: il Medico Veterinario può richiedere un anticipo delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al termine dell’incarico. E’ consentito concordare onorari, anche forfettari, in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.

ART 33 azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso: il Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

ART 34 rinuncia all’assistenza: il Medico Veterinario può rinunciare all’incarico di assistenza se con adeguato preavviso e a condizione che provveda a informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la sanità ed il benessere animale.

Rapporti del medico veterinario

Codice deontologico: rapporti con privati ed enti pubblici
ART 35 Rapporti con la stampa: in tali rapporti il professionista deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, documentandosi con le pubblicazioni scientifiche più aggiornate in merito all’argomento e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Egli deve comunicare all’Ordine eventuali pubblicazioni non rispondenti a quanto da lui dichiarato per gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART 36 Divieto di uso di espressioni ed atteggiamenti sconvenienti ed offensivi: indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il professionista deve evitare di usare atteggiamenti ed espressioni sconvenienti e offensivi nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che degli utenti.

ART 37 Divieto di uso di titoli professionali inesistenti o non posseduti: l’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale. Sono sanzionabili, anche disciplinarmente, l’uso di un titolo professionale non posseduto, inesistente o non riconosciuto.

ART 38 rapporti con arbitri e consulenti: deve essere ispirato a correttezza e lealtà nel rispetto delle reciproche funzioni.

ART 39 arbitrato: rispetto dei doveri di indipendenza ed imparzialità. A tal fine il professionista non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle due parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia. In particolare, dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto.

Rapporti del medico veterinario

Codice deontologico: rapporti con privati ed enti pubblici

ART 40 rapporti con i terzi: il professionista deve rivolgersi con correttezza e rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga a contatto nell’esercizio della professione.

ART 41: tutela della professione

ART 42 cointeressenza: il Medico Veterinario svolge attività professionale a prevalente apporto intellettuale. Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale del Medico Veterinario, costituisce violazione di natura deontologica, in quanto la deontologia vieta di svolgere un’altra attività, se tale attività comporta una qualsiasi limitazione o semplicemente influenza l’indipendenza intellettuale del professionista.

ART 43 tempo per l’azione: il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando ciò possa influire sulla qualità dei suoi interventi.

Certificazioni e prescrizioni

Certificare: attestare lo stato di un animale, ossia le sue condizioni di salute, l’esistenza di patologie, l’avvenuta sua morte o macellazione, l’adempimento delle vaccinazioni, l’idoneità a competizioni, trasporto, riproduzione, ecc.
ART 44 certificazioni: nel rilasciare un certificato il medico veterinario deve attestare solo ciò che ha direttamente constatato, in totale aderenza alla realtà dei fatti. Nel fare prescrizioni il M. V. deve assicurarsi dello stato di salute dell’animale destinatario della prestazione
Un Certificato medico deve contenere:

  • Nome e cognome del medico veterinario
  • Data e luogo di rilascio
  • Oggetto dell’attestazione
  • Descrizione dei fatti di obiettivo apprezzamento

ART 45 Prescrizioni: il medico veterinario deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello stato di saluteb del paziente animale destinatario della prescrizione stessa.

Refertazione e Codice Penale

Refertare: informare per iscritto l’Autorità Giudiziaria, gli Enti o i privati cittadini che ne hanno fatto richiesta, circa l’esito di visite, indagini strumentali ed esami clinici e di laboratorio eseguiti su animali sani /ammalati o su materiali biologici, ovvero circa la constatazione di contraffazione o non di sostanze alimentari di origine animale, ovvero circa la valutazione di altri elementi obiettivi.

ART. 361 C.P.
Omettere o ritardare la presentazione del referto all’Autorità competente si configura come un delitto secondo il codice penale.

ART. 384 C.P. “Casi di non punibilità”
Stabilisce che il sanitario non è punibile se ha omesso o ritardato il referto perché costrettovi dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.

ART. 365 C.P.
Stabilisce l’obbligo del referto per tutti gli esercenti professioni sanitarie. Tale obbligo vige, però, soltanto quando il medico veterinario viene a conoscenza di un fatto per averlo constatato personalmente, prestando la propria opera o la propria assistenza, e non sussiste invece, qualora egli sia venuto a conoscenza del fatto indirettamente.

Falso materiale

Documento che viene modificato, cancellato, corretto, con alterazioni, aggiunte, cancellature apportate dopo la sua definitiva formazione

Documento falsificato nella sua essenza materiale, apocrifo; esso può presentarsi in forma di alterazione o contraffazione

Falso ideologico

Intellettuale
Documento falsificato soltanto nella sostanza, cioè nel contenuto ideale, attraverso dichiarazione non veritiera
Il documento non viene materialmente contraffatto o alterato, ma si presenta formalmente genuino ancorchè mendace nella sostanza
L’apposizione della firma in un atto da altri predisposto senza conoscerne il contenuto “certificato in bianco”

Art. 481 CP qualifica i reati di falso come delitti. ” Prevista la pena di multa o reclusione”. Reato di Falso

Codice deontologico

Associazione e società ART46:
i Medici Veterinari iscritti all’Albo possono associarsi per il migliore svolgimento della libera professione, a condizione che l’associazione risulti da una convenzione sottoscritta da tutti i contraenti, non in contrasto con le norme del Codice Deontologico e depositata presso l’Ordine di appartenenza degli associati e presso l’Ordine sul cui territorio di competenza gli Associati svolgono abitualmente la propria attività professionale. L’associazione tra Medici Veterinari non deve comunque interferire scorrettamente con l’attività professionale di altri colleghi.

Rapporti con altre professioni ART 47:
il Medico Veterinario nell’esercizio della professione deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti dei colleghi appartenenti ad altre categorie sanitarie e a quello della salvaguardia delle specifiche competenze; eventuali infrazioni vanno segnalate all’Ordine.

Pubblicità professionale

Codice deontologico:
ART 48: Il Medico Veterinario può pubblicizzare la sua attività professionale, indicando i titoli posseduti, le specializzazioni, il tipo di servizio offerto, nonché gli onorari e i costi delle prestazioni offerte.
La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità.
E’ vietata ogni forma di pubblicità non palese.

Pubblicità professionale

Pubblicità Sanitaria: linee guida inerenti l’applicazione dell’art. 48 del Codice Deontologico
Appendice – Medicina veterinaria Comportamentale e Medicine non Convenzionali Veterinarie – Gennaio 2009

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani ha pubblicato a luglio 2007, in riferimento alla Pubblicità Sanitaria e alle linee guida inerenti l’applicazione dell’art. 48 del Codice Deontologico, un’Appendice per la Medicina veterinaria Comportamentale e le Medicine non Convenzionali Veterinarie per fornire idonee indicazioni di indirizzo e coordinamento affinché vengano individuati i requisiti indispensabili per poter ritenere corretta e veritiera la pubblicità sanitaria relativa all’esercizio professionale in questi ambiti.
In considerazione delle osservazioni pervenute alla FNOVI da parte sia delle associazioni scientifiche di categoria che dal mondo accademico, considerato che esistono norme regionali in materia, la Federazione ha deciso di procedere ad una revisione del documento. La revisione ha previsto requisiti specifici per le due figure, che meglio individuano i rispettivi percorsi formativi.

Medicina non convenzionale

Requisiti indispensabili per la pubblicità dell’informazione sanitaria relativa all’esercizio professionale nell’ambito delle medicine non convenzionali ( Agopuntura, Fitoterapia, Medicina Tradizionale Cinese, Omeopatia,Omotossicologia).

1) Laurea in Medicina Veterinaria e iscrizione all’Ordine
2) Esercizio della professione da almeno 3 anni
3) Formazione: certificazione attestante la partecipazione e la frequenza ad un corso di formazione teorico-pratico presso una scuola almeno triennale, con superamento di un esame Finale

La scuola deve garantire i seguenti requisiti:
i. i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici veterinari che abbiano nella materia di insegnamento gli stessi requisiti minimi richiesti per l’informazione pubblicitaria, salvo casi particolari di apporti di ulteriori competenze in riferimento alla didattica non prettamente clinica;
ii. la scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e, comunque, la componente medico-veterinaria deve essere almeno di 2/3 del corpo docente;
iii. il monte ore complessivo non deve essere inferiore a 450, con non meno di 100 ore di pratica clinica.

Medicina non convenzionale

4) Formazione – Ulteriori requisiti:

  • effettuazione di attività didattiche, anche non continuative, delle Medicine non Convenzionali;
  • partecipazione a corsi formativi quali master universitari, seminari, corsi intensivi;
  • partecipazione a convegni sulla materia negli ultimi cinque anni.

Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori.

5) Nei casi in cui l’Ordine ritenga sussistere una acclarata competenza e professionalità clinica del richiedente, possono valutare, in alternativa ai requisiti di cui ai punti 3 e 4, il possesso di almeno tre dei seguenti requisiti:

  • pubblicazioni inerenti la materia su libri e riviste mediche dotate di comitato scientifico;
  • partecipazione a convegni inerenti la materia in qualità di responsabile scientifico o di relatore;
  • effettuazione di attività didattiche, anche non continuative negli ultimi 5 anni, sulla materia;
  • attestazione (certificazione) di pratica clinica nella materia, effettuata in una struttura pubblica e/o privata, per almeno 3 anni, rilasciata dal direttore e/o dal responsabile della struttura stessa.

Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori.

Medicina comportamentale

Requisiti indispensabili per la pubblicità dell’informazione sanitaria relativa all’esercizio professionale nell’ambito della medicina comportamentale

1) Laurea in Medicina Veterinaria e iscrizione all’Ordine

2) Esercizio della professione da almeno 3 anni

3) Formazione: Scuole di Specializzazione Universitarie, Master Universitari; certificazione attestante la partecipazione e la frequenza ad un corso di formazione teorico-pratico presso una scuola, con superamento di un esame finale.
La scuola deve garantire i seguenti requisiti:
a. i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici veterinari che abbiano nella materia di insegnamento gli stessi requisiti minimi richiesti per l’informazione pubblicitaria; salvo casi particolari di apporti di ulteriori competenze in riferimento alla didattica non prettamente clinica;
b. la scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e, comunque, la componente medico-veterinaria deve essere almeno di 2/3 del corpo docente;
c. monte ore 450 di cui almeno 100 di pratica clinica.

Medicina comportamentale

4) Formazione – ulteriori requisiti

  • effettuazione di attività didattiche, anche non continuative, di Medicina Comportamentale;
  • partecipazione a corsi formativi quali seminari, corsi intensivi;
  • partecipazione a convegni sulla materia negli ultimi cinque anni.

Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori.

5) Nei casi in cui gli Ordini ritengano sussistere una acclarata competenza e professionalità clinica del richiedente, possono valutare, in alternativa ai requisiti di cui ai punti 3 e 4, il possesso di almeno tre dei seguenti requisiti:

  • pubblicazioni inerenti la materia su libri e riviste mediche dotate di comitato scientifico;
  • partecipazione a convegni inerenti la materia in qualità di responsabile scientifico o di relatore;
  • effettuazione di attività didattiche, anche non continuative negli ultimi 5 anni, sulla materia in corsi universitari o in corsi di formazione e/o aggiornamento per medici veterinari
  • attestazione (certificazione) di pratica clinica nella materia, effettuata in una struttura pubblica e/o privata, per almeno 3 anni, rilasciata dal direttore e/o dal responsabile della struttura stessa.

Lo svolgimento delle attività sopradescritte dovrà essere documentato dagli enti erogatori.

Codice deontologico: onorario

ART 49: In materia di onorari vige il principio generale di intesa diretta tra il professionista e il cliente; comunque la determinazione dell’onorario deve ispirarsi a criteri di equità.
Se preventivamente richiesto (esclusa la richiesta telefonica), Il Medico Veterinario è tenuto a far conoscere il suo onorario.
Il Medico Veterinario determina con il cliente i costi delle prestazioni ai sensi dell’art. 2233 del codice civile

Consenso informato

Consenso informato ART. 29 Le basi giuridiche del consenso sono comuni a tutte le professioni che ne prevedono l’utilizzo: è un’incontro di volontà tra due o più individui, per cui presuppone l’affermazione della autonomia individuale del paziente nelle pratiche mediche. In campo veterinario è evidente che rappresenta l’accordo tra il professionista ed il proprietario-cliente. Scopo del consenso è fornire tutte le notizie che possano consentire al cliente di conoscere ciò che accadrà al proprio animale e di valutarne anche gli eventuali svantaggi e vantaggi.

Nella pratica si tende a considerare solo il consenso scritto, ma dal punto di vista giuridico non è così.
Consenso tacito o implicito cioè quando la volontà non viene dichiarata, ma dedotta dal comportamento (es il cliente sollecita una vaccinazione).
Consenso esplicito quando le intenzioni vengono dichiarate in modo chiaro, sia verbalmente che in forma scritta

Consenso informato in medicina veterinaria

Considerato quindi che anche in medicina veterinaria, al pari della medicina umana, non ci sono trattamenti terapeutici esenti da rischi, sembra opportuno portare a conoscenza del proprietario dell’animale i rischi sottesi alle scelte terapeutiche, con la finalità che il cliente esprima il proprio consenso in seguito alla conoscenza di eventuali esiti infausti prevedibili. Detto principio vale sia nel caso di interventi di natura chirurgica che possono pregiudicare l’integrità fisica dell’animale, sia di interventi di natura farmacologica, con la descrizione degli effetti e degli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla somministrazione e dall’uso improprio dei farmaci prescritti. Il consenso informato, se correttamente interpretato ed applicato, è la forma più avanzata di collaborazione che può intercorrere tra medico e cliente: quest’ultimo, infatti, con l’ausilio tecnico-scientifico del sanitario può arrivare a decidere in ordine alla sottoposizione del proprio animale ad un intervento ed ad una cura dopo cosciente valutazione dei rischi e dei vantaggi, in quanto informato con completezza delle opportunità mediche esistenti a seguito di una determinata diagnosi. Il cliente deve quindi essere posto nelle condizioni di conoscere le possibili terapie chirurgiche, farmacologiche, ecc. in modo da poter valutare i risultati di ognuna, tenendo anche in considerazione costi e benefici dell’intervento. Raccolto questo assenso, il professionista può operare più tranquillamente; egli non rischia di incorrere in fattispecie di irresponsabilità contrattuale, per mancata od inesatta informazione e si tutela poi ulteriormente anche in prospettiva di un’eventuale futura controversia con il proprietario dell’animale (nonostante l’assenso del cliente – è bene ribadirlo – non esonera il sanitario dalla responsabilità colposa per inadempienza, imperizia o negligenza, ma vale come accettazione consapevole del rischio insito in ogni pratica terapeutica).

Consenso informato

Consenso informato ART. 29
È sempre consigliabile quindi far sottoscrivere il modulo del consenso soprattutto quando si compiono atti medici complessi o rischiosi o sussistano rischi per l’animale. Il contenuto del consenso non è predefinito per legge, ma dall’ acquisizione di alcune sentenze della magistratura e mutuando l’esperienza della medicina umana, si è cercato di capire quali sono state le possibili carenze in merito. Eventuali carenze di informazione riportate nel consenso possono valere in sede giudiziaria, per cui il medico veterinario deve fornire al cliente la più completa, veritiera, obiettiva e facilmente recepibile informazione, indipendentemente dalla forma utilizzata (scritta o orale)

  • Responsabilità che deriva dalla inesatta prestazione sanitaria eseguita.
  • Responsabilitàche deriva dalla inadeguata informazione ricevuta dal cliente (violazione del diritto al consenso informato), che prescinde da responsabilità di tipo strettamente professionale. Il cliente se fosse stato informato correttamente avrebbe potuto rifiutare la prestazione medica.

Consenso informato nell’iter diagnostico

Esempio di consenso informato nelle procedure diagnostiche

Diagnosi

  • Descrizione dell’iter diagnostico
  • Benefici
  • Rischi
  • Costi economici
  • Implicazioni morali o di altra natura relative all’iter prescelto
  • Eventuale sospetto diagnostico e diagnosi differenziale

Consenso informato nelle terapie

Esempio di consenso informato nelle procedure terapeutiche

Terapia (medica o chirurgica)

  • Descrizione dell’intervento consigliato e ragioni della sua scelta
  • Benefici
  • Rischi
  • Materiali impiegati
  • Complicazioni e conseguenze dell’atto terapeutico dal punto di vista umano e sociale
  • Costi economici
  • Alternative terapeutiche o non intervento
  • Difficoltà di gestione del paziente malato o convalescente
  • Implicazioni etiche o di altra natura relative all’iter terapeutico
  • Sopravvenienze durante l’atto terapeutico nella impossibilità di comunicare con il proprietario

Consenso informato nell’anestesia

Esempio di consenso informato nelle procedure anestesiologiche
L’anestesia è procedura nella quale il consenso informato acquista un valore molto importante, di tutela, sia per il paziente che riceve la prestazione, sia per il medico che la esplica.
L’autorizzazione dovrebbe essere parte integrante della cartella clinica del paziente, corredata di data e firma del medico veterinario che l’ ha richiesta: l’onere di dimostrare di avere informato adeguatamente il proprietario spetta al medico veterinario:

Anestesia

  • Descrizione del tipo di anestesia prescelta e sue alternative
  • Indagini preliminari all’anestesia
  • Benefici
  • Rischi
  • Costi economici
  • Implicazioni etiche o di altra natura relative all’uso dell’anestesia

I materiali di supporto della lezione

Codice Deontologico FNOVI per Medici Veterinari

  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93