In seguito al dilagare del fenomeno di uccisione e maltrattamento di animali mediante la disseminazione nell’ambiente di esche o bocconi avvelenati, che rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini e per l’ambiente, il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini ha firmato un’Ordinanza:
“Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati” (18/12/2008).
Il provvedimento ha lo scopo di prevenire i rischi diretti per la salute dell’uomo e degli animali nonché quelli derivanti dalla contaminazione ambientale.
L’ordinanza amplia quanto già in parte espresso dalla Legge 157/92 riguardante l’attività venatoria.
Nella L. 157/92:
art. 21 lettera u, veniva già vietato l’impiego di…..”esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari…”.
art. 30: “ammenda fino a lire 3.000.000 (1449,37 euro) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita”.
Tale divieto era limitato all’esercizio venatorio.
Successivamente viene emanata una nuova ordinanza che modifica alcune parti della precedente.
Rilevato il persistere del fenomeno relativo alla uccisione di animali mediante l’utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano, il Ministero della Salute ha prorogato e rafforzato l’ordinanza ministeriale sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati, emanando la:
Ordinanza Ministeriale del 14 gennaio 2010: Proroga e modifica dell’ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall’ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». (GU n. 33 del 10-2-2010).
comma 1. La presenza nell’ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell’uomo, degli animali e per l’ambiente.
comma 2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell’incolumità delle persone, degli animali e dell’ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli o materiale esplodente;
comma 3. Il proprietario o il responsabile dell’animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle Autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto di cui all’art. 2, comma 1.
comma 4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione deve contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate.
comma 5. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.
comma 6. Nelle aree protette per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, è possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della Salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l’utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:
a. il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell’ambiente;
b. sia stabilita la durata massima di permanenza nell’ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica più aggiornata;
c. al termine dell’operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall’ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell’operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell’ambiente, l’area interessata dall’operazione e il numero di esche, non utilizzate e rimosse al termine dell’operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute, è a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.
Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
In caso di decesso dell’animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
«L’invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il tramite delle ASL competenti per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette ASL».
L’Ordinanza 14 gennaio 2010 abroga la disposizione in base alla il medico veterinario poteva emettere diagnosi autonoma, senza l’ausilio di ulteriori analisi di laboratorio, a seguito di episodi ripetuti, ascrivibili alle stesse circostanze di avvelenamento confermato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
1. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali devono sottoporre a necroscopia l’animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.
2 L’Istituto di cui al comma 1, deve eseguire le analisi entro trenta giorni dall’arrivo del campione e comunicarne gli esiti al medico veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, al Sindaco e, qualora positivo, all’Autorità giudiziaria.
1. Il Sindaco, a seguito della segnalazione di cui all’articolo 2, comma 1 o all’art. 3, comma 2 deve dare immediate disposizioni per l’apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.
2. Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione dell’articolo 1, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata.
3. Il Sindaco, entro 48 ore dall’accertamento della violazione dell’ articolo 1, provvede , in particolare, ad individuare le modalità di bonifica del terreno e del luogo interessato dall’avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.
4. Per garantire una uniforme applicazione delle attività previste dal presente articolo, è attivato, presso ciascuna Prefettura, un “Tavolo di coordinamento” per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
5. Il Tavolo di cui al comma 4, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, è composto da un rappresentante della Provincia, dai Sindaci delle aree interessate e da rappresentanti dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, del Corpo Forestale dello Stato, degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile e delle Forze di Polizia locali e un veterinario libero professionista nominato dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di appartenenza.
1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi, ad uso domestico, civile ed agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio. Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore, all’atto dell’utilizzo, con accesso solo all’animale bersaglio fatti salvi i casi previsti all’art. 1, comma 6;
2. Nell’ etichetta dei prodotti di cui al comma 1 debbono essere indicate le modalità d’uso e di smaltimento del prodotto stesso.
In caso di sospetto avvelenamento di un animale
Il Veterinario è il punto di riferimento essenziale. Qualora si verifichi un evento potenzialmente pericoloso: ingestione di veleni o sostanze tossiche (topicidi, pesticidi, fitofarmaci, lumachicidi o sostanze non note) oppure sovradosaggio o scambio accidentale di farmaci, ingestione di piante, funghi, ecc. da parte di animali domestici è necessario valutare subito il rischio di intossicazione, contattare un medico veterinario o recarsi presso il più vicino pronto soccorso veterinario.
La raccolta delle seguenti informazioni è estremamente importante per poter rispondere alle domande del medico veterinario:
Le Esche possono presentarsi come:
Se il Veterinario non può intervenire subito, può comunque fornire indicazioni utili circa il comportamento da tenere e gli eventuali interventi di primo soccorso che il proprietario può mettere in atto (indurre il vomito, mantenere calmo l’animale, non somministrare latte ecc.).
ATTENZIONE eseguire tali operazioni solo su indicazione del medico veterinario !!!!!!!
In caso di animale deceduto
oppure
In caso di ritrovamento di esche
oppure
Il materiale raccolto, accuratamente custodito e trasportato in contenitori di plastica chiusi ermeticamente, deve essere inviato, tramite Veterinario, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
Azioni Legali
Utilizzare bocconi avvelenati è un reato. La denuncia contro i responsabili, sospetti tali o ignoti consente di migliorare il monitoraggio ed i controlli sul territorio per prevenire i rischi per le persone, gli animali e l’ambiente.
Legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” che ha apportato modifiche al Codice Penale.
Codice penale, articoli:
544 bis (sanzioni penali per chi “per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale”),
544 ter (sanzioni penali per chi “per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale”),
440 (reclusione da 3 a 10 anni per chi avvelena sostanze destinate all’alimentazione),
638 (reclusione fino a 1 anno per uccisione o danneggiamento di animali altrui),
650 (reclusione fino a 3 mesi per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene),
674 (arresto fino a 1 mese per chi getta in luogo pubblico cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone).
In particolare
L’art 544 bis del codice penale stabilisce che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”.
La legge 189 del 2004, annoverando nel concetto di animale qualsiasi essere vivente appartenente al genere animale senza distinzione tra quelli di affezione e quelli che non lo sono, permette l’applicazione della disposizione vietante il maltrattamento di animali non solo nei confronti degli animali domestici, bensì anche ad altri animali compresi i volatili, spesso oggetto di avvelenamento.
In particolare
Inoltre, secondo l’art. 674 C.P. “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di uso altrui, cose atte ad offendere le persone è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a € 206″.
L’offesa recata alle persone può dunque consistere sia in una lesione fisica, si pensi all’eventualità che ad ingerire il veleno sia un bambino, sia in un danno morale, come la perdita del proprio animale domestico.
Ad esempio il Tribunale di Firenze con sentenza del 28 novembre 2000 ha condannato( ex art. 674 C.P. oltre che ex art. 639 C.P. in quanto si trattava di animali altrui) un uomo per aver ucciso un pastore tedesco e un dobermann e per aver tentato di uccidere un husky, gettando bocconi avvelenati. Il giudice ha provveduto al risarcimento del danno ai proprietari dei cani rimasti vittime.
1. Il commercio degli animali: disposizioni legislative
2. La perizia medico-legale e l'esame necroscopico peritale
3. Protezione dei vitelli a carne bianca: DL.vo 01/09/98 n. 331 e DL.vo 30/12/92 n. 533
4. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: Legge 14/8/91 n. 281
5. Il canile come presidio zooantropologico: aspetti legislativi e prospettive future
6. Novità circa i reati contro gli animali: Legge 20/07/2004 n. 189
7. Il cane pericoloso: Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 del Sottosegretario di Stato Martini
8. Esche avvelenate: OM 18-12-2008 e OM 19-3-2009
9. La rabbia: aspetti medico-legali e disposizioni normative
10. La leishmaniosi canina: aspetti normativi ed aspetti medico-legali
11. Condizioni legali per l'esercizio professionale del medico veterinario e Deontologia
12. Il Farmaco veterinario: prescrizione, detenzione ed impiego
Ordinanza Ministeriale del 18 dicembre 2008: “Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
Ordinanza Ministeriale del 19 marzo 2009: “Modifiche all'ordinanza del 18 dicembre 2008”.
Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 aprile 2009
“Chiarimenti in merito all'adeguamento delle autorizzazioni di presidi medico chirurgici sulla base delle Ordinanze Ministeriali 18 dicembre 2008 e 19 marzo 2009 recanti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati”.