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Laura Cortese » 4.Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: Legge 14/8/91 n. 281


Riferimenti normativi sul randagismo canino

Legge 14 agosto 1991 n. 281

“Legge quadro in materia d’animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.
Attuata su tutto il territorio nazionale con varie leggi regionali e in particolare nella Regione Campania con la Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 16

L. 281/91: punti cardine

  • Controllo della popolazione canina e felina, mediante limitazione delle nascite.
  • Divieto di sperimentazione.
  • Destino dei cani vaganti catturati tatuati e non tatuati.
  • Attenzione nei confronti dei gatti in libertà e colonie feline.
  • Istituzione dell’anagrafe canina.
  • Risanamento dei canili comunali e costruzione di nuovi canili rifugio.

Eutanasia

Legge 14/8/1991 n. 281 – Art. 2

  • Comma 6 – “I cani ricoverati…..possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”.
  • Comma 9 – “I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili”.

Art. 5 – Sanzioni

  • “Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione di una somma da lire trecentomila ad un milione”.
  • “Chiunque omette di iscrivere il proprio cane, all’anagrafe, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila”.
  • “Chiunque avendo iscritto il cane all’anagrafe, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila”.
  • “Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire diecimilioni”.

Inefficacia della L. 281/91

  • Fallimento dell’anagrafe canina.
  • Mancata costruzione dei canili rifugio.
  • Sovraffollamento dei canili già esistenti.
  • Soppressione eutanasica arbitraria.

La legge 281/91 trova la sua attuazione nella Regione Campania con la: legge Regionale 24 novembre 2001 n. 16

“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”

Art. 3 – Misure di protezione

  • Vietato l’abbandono dei cani, gatti e qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
  • Vietato far partecipare cani a combattimenti. Istituzione presso la Regione di registro per alcune razze di cani a rischio (pit-bull, dogo argentino, rottweiler, doberman). I proprietari o i detentori di tali razze devono richiedere l’autorizzazione alle Autorità di pubblica sicurezza.
  • Soppressione dei cani e dei gatti solo nei casi e nelle modalità previste dalla Legge 14/8/1991 n. 281.
  • Vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni varie pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
  • Considerati maltrattamenti: la violenza di ogni tipo, la fame, la sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all’età e allo stato di salute, condizioni di vita che non consentono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o farmaci senza controllo veterinario, pratiche cliniche o chirurgiche esercitata da persone non abilitate alla professione medico-veterinaria.
  • Vietata la cessione o la vendita di cani e gatti per qualunque tipo di sperimentazione.

Art. 4 – Anagrafe canina

  • Residenti Regione Campania o ivi dimoranti per oltre 90 gg.
  • Iscrizione anagrafe entro 60 gg dalla nascita o dal possesso.
  • Registro di anagrafe presso l’ASL (generalità del proprietario, dati segnaletici del cane compresi i segni particolari ed il codice assegnato).
  • Identificazione con tatuaggio effettuato in modo indolore con dermografo o pinza (interno coscia o orecchio dx) entro il quinto mese di vita del cane.
    Assicurato il graduale passaggio al microchip dalla Regione.
  • Gratuito presso le ASL, a proprie spese presso il veterinario di fiducia (registrazione dell’avvenuto tatuaggio presso l’ASL entro 15 gg dall’iscrizione).
  • In caso di illeggibilità, è ripetuta l’operazione di tatuaggio;
  • Segnalazione scritta alla ASL entro 5 gg in caso di decesso o smarrimento;
  • In caso di variazioni di residenza o cessione del cane, esso deve essere riscritto presso la nuova ASL competente, con il numero già attribuito;
  • Obbligo per i veterinari liberi professionisti di segnalare cani non tatuati e di informare i proprietari circa il tatuaggio;
  • Esenti i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza; altresì esenti i cani incompatibili per cause fisiche (documentate con certificazione veterinaria).

Modifiche all’Art. 4 – Anagrafe canina

  • L’ art. 4, che prevede e regolamenta l’anagrafe canina, è stato aggiornato e modificato in virtù dell’obbligo, previsto dal DPCM del 28 febbraio 2003, di identificare i cani mediante l’inserimento del microchip superando l’identificazione con tatuaggio.
  • La registrazione del cane con microchip e tutte le variazioni anagrafiche riferite allo stesso avverranno, per il tramite del Sevizio Veterinario della ASL, nella Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina informatizzata, peraltro oramai già in vigore ed in uso in Regione.
  • L’obbligo dell’iscrizione in anagrafe del cane, da parte del proprietario, è stato ridotto a 30 giorni dalla nascita o dal possesso del cane
  • L’applicazione del microchip, obbligatoria per il proprietario del cane, diventa prestazione a pagamento anche presso le strutture pubbliche delle AASSLL prevedendo il costo stabilito dalla voce specifica del “Tariffario Regionale per le Prestazioni Veterinarie” in uso a cui si aggiunge il costo reale del trasponder.
  • Di nuova introduzione è la possibilità di poter implementare la Banca Dati Regionale dell’Anagrafe Canina anche da parte dei Veterinari Liberi Professionisti, accreditati presso i Servizi Veterinari delle AASSLL, secondo la procedura già delineata con D.D. n° 123/08, in ossequio all’O.M. del 6 agosto 2008.

Anagrafe canina

Attrezzatura per l’applicazione del microchip

Il microchip è una capsula iniettabile di vetro biocompatibile contenente un chip.
L’ago contenente il microchip è incapsulato in un involucro sterile da aprire immediatamente prima dell’uso.La confezione riporta una data di scadenza che si riferisce alla sterilità dell’involucro.Per accertarne il funzionamento è consigliabile un periodico controllo tramite un lettore.

Capsula iniettabile di vetro biocompatibile 
(Immagine tratta da  Microchip

Capsula iniettabile di vetro biocompatibile (Immagine tratta da Microchip

Siringa per l’impianto del microchip
Immagine tratta da Provincia di Bologna

Siringa per l'impianto del microchip Immagine tratta da Provincia di Bologna


Anagrafe canina (segue)

Applicazione del microchip
Prevede l’impianto di un piccolo chip elettronico (mm. 13 X 2) nel tessuto sottocutaneo, a sinistra nella regione del collo del cane in maniera completamente indolore per l’animale.
Il microchip è innocuo, non interagisce con l’organismo dell’animale, non contiene batterie od altri componenti dannosi per la salute. Oltre a permettere un’identificazione immediata e sicura, si applica rapidamente ed è inalterabile nel tempo.Il codice assegnato è conforme alle norme internazionali ISO che ne garantiscono la leggibilità e la unicità del numero in tutto il mondo.
Il codice del microchip è costituito di 15 numeri tramite i quali vengono identificati il paese di riferimento e il produttore. Le ultime cifre variano da un microchip all’altro e per motivi tecnici non sono in sequenza, quindi è casuale l’ordine nel quale vengono forniti. La struttura del numero è universale e non è quindi possibile inserire caratteri di riconoscimento quali codici ISTAT o sigle provinciali per il riconoscimento.

Applicazione del microchip (particolari)
Immagine tratta da  Cani e gatti

Applicazione del microchip (particolari) Immagine tratta da Cani e gatti


Anagrafe canina (segue)

Lettura del microchip

Il lettore interroga il microchip – il cane ed il suo proprietario sono identificati.

Lettore per il rilevamento del microchip
Immagine tratta da  Microchip

Lettore per il rilevamento del microchip Immagine tratta da Microchip


Art. 9 – Controllo del randagismo

  • I cani vaganti, tatuati o riconosciuti (art.4) ritrovati devono essere restituiti al proprietario o al detentore.
  • I cani vaganti non tatuati ritrovati sono ricoverati nei canili dove vengono tatuati.
  • I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che ne regolarizza la posizione secondo legge.
  • Affido temporaneo entro 60 gg dalla cattura.
  • Affido definitivo (gratuito), se non reclamati entro 60 gg.
  • Obbligo della sterilizzazione, prima della cessione, per tutti i cani ceduti non solo dai canili pubblici, ma anche dai canili privati convenzionati e dai canili privati gestiti da Associazioni Protezionistiche a privati cittadini o ad Associazioni richiedenti.

Art. 10 – Cani di quartiere

  • ” Laddove si accerti la non sussistenza di pericolo per la salute e l’incolumità pubblica si riconosce al cane il diritto di essere animale libero”.
  • Nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 320/54 e dall’art. 672 del Codice Penale vengono stabilite le condizioni che rendono riconoscibile il cane di quartiere (ASL e Associazioni di volontariato).
  • Vaccinazione, sterilizzazione (ASL competente per territorio o veterinari convenzionati).
  • Iscrizione all’anagrafe con tatuaggio e applicazione di un segno di riconoscimento ben visibile.

Art. 11 – Colonie feline

  • Sono tutelate dalle istituzioni.
  • Divieto di maltrattamento e di spostamento dal loro territorio (singoli gatti o colonie feline); estendendo anche ai luoghi privati il divieto di spostamento dei gatti liberi dal loro habitat naturale; inoltre è stato esplicitato che i tutori della colonia debbano garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della stessa colonia.
  • Sterilizzazione (ASL competente o veterinari convenzionati).
  • Soppressione solo se gravemente malati o incurabili (Legge 14/8/1991 n. 281);
  • Gestione delle colonie: privati cittadini o Associazioni di volontariato (Art. 16); onere di trasportare gli animali per la sterilizzazione e di riammetterli nel gruppo; di monitoraggio del numero, delle condizioni di salute e di sopravvivenza degli stessi, avvalendosi dell’opera dei medici veterinari.
  • E’ stato inserito l’obbligo del censimento e del monitoraggio, a cura dei Servizi Veterinari delle AASSLL, delle colonie feline al fine di poter attuare eventuali piani di contenimento delle nascite a mezzo di sterilizzazioni.

Art. 12 – Vendita di animali d’affezione

I detentori di cani a scopo di commercio devono:

  • tenere registro di carico e scarico vidimato dalla ASL;
  • vendere gli animali solo previa certificazione di buona salute, rilasciata da un medico veterinario;
  • comunicazione alla ASL competente entro 10 gg dalla vendita delle generalità e i dati fiscali dell’acquirente;
  • porre in vendita animali solo dopo il compimento del sessantesimo giorno di vita degli stessi;
  • estensione degli obblighi da rispettare per chi possiede cani a scopo di commercio anche alla vendita all’ingrosso; gli allevatori ed i possessori di cani a scopo commerciale debbono essere forniti di lettore dei microchip per non incorrere in errori all’atto della vendita (obbligo di vendere o cedere i cani soltanto se identificati e registrati nella banca dati regionale on line dell’Anagrafe canina della Regione Campania);
  • gli animali in commercio devono essere venduti previo rilascio di certificazione veterinaria di buona salute avente validità cinque giorni ed il commerciante avrà l’obbligo di comunicare il passaggio di proprietà entro 15 giorni dalla avvenuta cessione o vendita dell’animale, all’A.S.L. territorialmente competente;
  • divieto del commercio ambulante degli animali d’affezione.

Art. 15 – Guardie zoofile

Per il riconoscimento della qualifica è necessario un attestato di partecipazione ad un corso di formazione organizzato dalla regione Campania

Esse collaborano con i servizi veterinari delle ASL e con le associazioni di volontariato a titolo volontario e gratuito
E’ stato definito che per l’osservanza delle disposizioni della presente Legge, oltre le guardie
zoofile volontarie di cui al DPR 31/3/79 (ex guardie ENPA), sono utilizzate le guardie zoofile nominate dal Presidente di Giunta Regionale su proposta delle Associazioni Protezionistiche iscritte all’Albo Regionale di cui alla presente Legge, per un limite massimo del 10% degli iscritti e dopo aver partecipato ad uno specifico corso di formazione già previsto dall’art.12 comma 4. Tutte le altre figure di controllo, individuate nel vecchio testo, sono state eliminate.

Art. 16 – Associazioni Protezionistiche

Contributi erogati dalla regione per la realizzazione e la riqualificazione di strutture di ricovero per cani non solo a favore di comuni, ma anche di associazioni protezionistiche regolarmente iscritte all’albo regionale

Requisiti per l’iscrizione all’albo regionale:

  • operare sul territorio da almeno 3 anni (attualmente almeno 1 anno);
  • bilancio dell’anno in corso e preventivo dell’anno successivo;
  • curriculum documentato dell’attività svolta.

E’ stata introdotta la cancellazione automatica dell’Associazione, dall’Albo Regionale, in assenza di rendicontazione annuale inoltrata, a cura della stessa associazione, alla Regione per il tramite della ASL territorialmente competente

I materiali di supporto della lezione

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: Legge 14/8/91 n. 281.

Anagrafe canina e prevenzione del randagismo: Legge regionale 24/11/2001 n. 16 e linee guida legge randagismo (Bollettino Ufficiale Regione Campania n.42 del 09/09/2002 e n. 58 del 09/11/2005).

Paola Fossati, Il Diritto degli Animali Familiari,Torino, Edizioni Medico Scientifiche, 2008.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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