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Laura Cortese » 7.Il cane pericoloso: Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 del Sottosegretario di Stato Martini


Linee guida ANMVI

A.N.M.V.I. Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani – www.anmvi.it Roma, 10-11-2003. Fonte anmvi.

A.N.M.V.I. Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani - www.anmvi.it Roma, 10-11-2003. Fonte anmvi.


Vecchie Ordinanze sull’”aggressività canina”

ORDINANZA SIRCHIA
27/8/2004

“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani”.

ORDINANZA STORACE
03/10/2005

“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani”.

ORDINANZA TURCO
12/12/2006

“Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressività di cani”.

Tutte queste vecchie Ordinanze erano basate su una black list di razze di cani “potenzialmente pericolosi”.

Nuova Ordinanza

Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 del Sottosegretario di Stato Martini:
“Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”.

Le liste di proscrizione delle razze pericolose spariranno. Per il Sottosegretario Francesca Martini, infatti, “le strade percorse fino ad oggi si sono rivelate fallimentari e il numero di aggressioni di parte di cani non è diminuito, spesso si tratta di eventi che accadono in casa o in giardino, coinvolgono non solo le razze della lista ma anche incroci e cani randagi“.

La black list si slega anche dal nuovo regolamento di Trenitalia: con il nuovo provvedimento decadranno le previsioni che oggi valgono per le 17 razze pericolose dell’Ordinanza-Turco.

Nuova Ordinanza (segue)

Art. 1

Comma 1.
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.

Comma 2.
Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

Responsabilità incentrata sul proprietario. Fonte: astrovet.blogspot.com

Responsabilità incentrata sul proprietario. Fonte: astrovet.blogspot.com


Attuali obblighi sul guinzaglio e museruola

Art. 1

Comma 3.
Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

  • utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
  • portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
Guinzaglio e museruola a prescindere dalla razza
Fonte: ilblog.codealvento.it

Guinzaglio e museruola a prescindere dalla razza Fonte: ilblog.codealvento.it


Vecchi obblighi sul guinzaglio e museruola

Regol. Polizia Veterinaria-DPR 320/54

Obbligo di:

  • applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
  • applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
Fonte: ilblog.codealvento.it

Fonte: ilblog.codealvento.it


Vecchi obblighi sul guinzaglio e museruola (segue)

Ordinanze Ministeriali superate

“I proprietari e i detentori di cani di razza pericolose indicate nell’elenco allegato alle vecchie Ordinanze dovevano applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto”.

Fonte: Immagine da:astrovet.blogspot.com

Fonte: Immagine da:astrovet.blogspot.com


Nuova ordinanza

Art. 1

Comma 3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

  • affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  • acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
  • assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
Fonte: astrovet.blogspot.com

Fonte: astrovet.blogspot.com


Percorsi formativi

Art. 1

Comma 4.
Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni congiuntamente con le ASL, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.

Comma 5.
Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.

Il Patentino

Il patentino: “Corso formativo per i proprietari di cani” novembre 2009.

” frutto di un gruppo di lavoro, attivato e coordinato dalla FNOVI, composto da colleghi di comprovata competenza nel campo della medicina comportamentale e con esperienze nel campo della divulgazione scientifica”.

Il corso formativo per proprietari di cani è disponibile on line (archivio della rivista 30 giorni).

Responsabilità incentrata sul proprietario. Fonte: fnovi.

Responsabilità incentrata sul proprietario. Fonte: fnovi.


Percorsi formativi

Art. 1

Comma 6.
Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane;

Comma 7.
Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti;

Comma 8.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto, emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

Cani impegnativi

Cani impegnativi“, non più una lista nera dei cani pericolosi, ma un libro aperto dei cani impegnativi ad assoluta discrezione del veterinario che li ha in cura, con il rischio di vedere esclusi a prescindere tutti i cani al di sotto dei 30 cm al garrese anche se assatanati ed inclusi tutti i molossoidi perché con quella faccia fanno paura, ed in base a che cosa? Al comportamento che hanno all’interno di uno studio veterinario dove, a causa dei ferormoni rilasciati nell’ambiente, tutti i cani entrano con timore e circospezione.

Solitamente il veterinario vede i cuccioli la prima volta tra i due e i sei mesi e, se tutto va bene, li rivede ad un anno di età, se a questo punto riscontra dei problemi caratteriali, manda il proprietario a fare il corso, ma il cane sarà gia fuori dalla “finestra di socializzazione”, che è importantissima per la salute “mentale ” del cucciolo, …. i veterinari dovrebbero consigliare a tutti di effettuare degli incontri di socializzazione per far sì che, già con il cucciolo, i proprietari prendano le dovute informazioni utili al futuro della loro convivenza. In tal modo molti problemi vengono risolti anche solo a parole e prevengono spiacevoli comportamenti che, in futuro, necessitano di correzione.

DM 26/11/2009 – Percorsi formativi per i proprietari dei cani

Sono state emanate le linee guida per l’organizzazione dei percorsi formativi ai proprietari di cani.

Il decreto (DM 26/11/2009 Percorsi formativi per i proprietari dei cani) che le contiene è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010.

I corsi, previsti dall’Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 (art.1 comma 4), sono organizzati dai Comuni insieme alle Aziende sanitarie locali.

Fonte: forumambientalista.wordpress.com

Fonte: forumambientalista.wordpress.com


Percorsi formativi

“I medici veterinari per poter essere definiti «esperti in comportamento animale» devono essere in possesso dei requisiti previsti nelle LINEE GUIDA emanate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari italiani (FNOVI). Inoltre è ritenuto valido ai fini della suddetta definizione il possesso del diploma europeo di specialista in medicina comportamentale”.

È prevista la “collaborazione di educatori cinofili di comprovata esperienza” sulla base dei criteri e delle linee guida riportati allegate al decreto.

L’obiettivo generale della formazione del corso è di “favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale”. Inoltre, “il percorso formativo, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonchè la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali”.

Chi frequenta i corsi: possono frequentarli tutti i proprietari e tutti i cittadini che intendono diventarlo; hanno l’obbligo di frequentarli i proprietari o detentori individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari.

Percorsi formativi (segue)

I contenuti prevedono una formazione di base, con un minimo di 5 sessioni didattiche e di due ore ciascuna con la possibilità di integrare la teoria con la didattica pratica. I contenuti del percorso formativo di base sono stati sviluppati dal Ministero della Salute in collaborazione con la FNOVI e sono a disposizione delle Autorità preposte all’organizzazione dei corsi. Il percorso di base è pubblicato dalla Federazione, dal Ministero della salute ed è reperibile presso tutti gli Ordini.

I proprietari che hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi (art. 1 comma 5 dell’OM), invece, devono seguire “il percorso obbligatorio prescritto dal veterinario ufficiale, che può avvalersi della consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento animale per una valutazione comportamentale sul cane volta ad individuare il percorso formativo e terapeutico idonei. Il percorso formativo per questi fruitori obbligati deve prevedere approfondimenti ed un maggior numero di sessioni didattiche al fine di esaminare alcuni argomenti del corso di formazioni in maniera più esaustiva. Devono, inoltre, essere previsti moduli didattici pratici con il cane per una più corretta gestione del proprio animale. I risultati del percorso formativo sono soggetti a verifica periodica da parte del servizio veterinario”.

Il patentino viene rilasciato al termine del percorso formativo, a seguito di un test di verifica da parte del proprietario, predisposto dal servizio veterinario ufficiale, volto a valutare le conoscenze acquisite.

Nuova ordinanza

Art. 2; Comma 1. Sono vietati:

  1. l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
  2. qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
  3. la sottoposizione di cani a doping, così come definito all’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  4. gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
    - recisione delle corde vocali;
    - taglio delle orecchie;
    - taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
  5. la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui al punto 4).
Fonte: blog.panorama.it

Fonte: blog.panorama.it


Nuova ordinanza (segue)

Art. 2

Comma 2.
Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

Comma 3.
Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.

Nuova ordinanza (segue)

Art. 2

Comma 4.
È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Fonte: astrovet.blogspot.com

Fonte: astrovet.blogspot.com


Nuova ordinanza (segue)

Art. 3

Comma 1.
Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”, a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

Comma 2.
I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

In ultima istanza…..

E come ultima soluzione all’aggressività inveterata, non risolvibile con la medicina comportamentale …

L’eutanasia

Legge 14/8/1991 n. 281 – Art. 2
Comma 6 – “I cani ricoverati…..possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”.

Nuova ordinanza

Art. 3

Comma 3.
I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

Comma 4.
I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Nuova ordinanza (segue)

Art. 4

Comma 1.
È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:

  • ai delinquenti abituali o per tendenza;
  • a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
  • a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
  • a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
  • ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Nuova ordinanza (segue)

Art. 5

Comma 1.
La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Comma 2.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

Comma 3.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle Regioni e dai Comuni.

Fonte: vitadacani.info

Fonte: vitadacani.info


Sanzioni

Art. 6

Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.

Durata dell’Ordinanza

Art 7

Comma 1.
La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Riflessioni

Conclusione: giustizia per tutti …
“La limitazione della libertà di un cane aggressivo per tutelare l’integrità fisica degli esseri umani è una misura che sembra soppesare in modo equo i diversi interessi”
Da: “I cani pericolosi come problema bioetico, Analisi degli interessi umani e animali” di Eugenia Natoli e Pasqualino Santori.

Riflessioni

Ma sfortunatamente ci sono casi più ambigui …

Un umano che si intimorisca alla vista di un cane (qualsiasi cane) ha diritto a chiedere di incontrare sulla propria strada sempre e comunque cani con guinzaglio e museruola?

Si invoca una limitazione delle opportunità di sviluppo di sé dei cani per tutelare un interesse umano; Far pendere la bilancia dalla parte umana potrebbe rappresentare un atteggiamento antropocentrico e discriminatorio nei confronti degli interessi dei cani.

Esiste qualcosa come un diritto a non essere turbati alla vista di un cane se si ha paura di questi esseri?

Peso degli interessi in gioco: il danno patito da tutti i cani la cui libertà dovrebbe essere limitata non è bilanciato dal beneficio di quei (pochi, probabilmente) umani che altrimenti verrebbero turbati dalla vista di un cane sciolto; Estensione che può avere la tutela degli interessi umani: una personale idiosincrasia verso uno degli aspetti del mondo (es. presenza di cani) non rappresenta una ragione moralmente giustificata perché la società si impegni a cambiare questo aspetto del mondo.

Da: “I cani pericolosi come problema bioetico, Analisi degli interessi umani e animali” di Eugenia Natoli e Pasqualino Santori.

Fonte: petpassion.tv

Fonte: petpassion.tv


I materiali di supporto della lezione

Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 del Sottosegretario di Stato Martini, “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”.

Decreto Ministeriale 26/11/2009 “Percorsi formativi per i proprietari dei cani” Documenti del Comitato bioetico per la veterinaria: I cani pericolosi come problema bioetico, Analisi degli interessi umani e animali. Eugenia Natoli e Pasqualino Santori. Torino, Edizioni Medico Scientifiche, 2006

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