La perizia, dal latino perìtus (esperto), è l’analisi di una situazione eseguita da un professionista, normalmente su richiesta del giudice, per valutare con esattezza un danno ad una cosa o ad uno stato fisico o psichico di una persona.
Nel complesso è un’ indagine tecnica, un insieme di verifiche, accertamenti e valutazioni, compiute dal perito al fine di fornire ai diretti interessati i dati e i consigli utili per prendere corrette decisioni pratiche in ordine alla situazione stessa.
Se il giudice, per emettere la propria decisione, deve risolvere problemi tecnici o scientifici che presuppongono competenze più specifiche, può avvalersi dell’opera di un:
Art. 220 C.P.
“La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche“.
Art.221 C.P.
“Il giudice nomina il perito (uno o più a seconda dei casi) scegliendolo tra gli iscritti negli appositi Albi Professionali oppure tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina“.
Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
Nell’albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.
Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
Art.366 C.P.
“Il rifiuto di uffici legalmente dovuti, se ingiustificato, costituisce reato e può comportare pene gravi (multa o reclusione fino a 6 mesi) o interdizione dalla professione“.
Art.222
Non può prestare ufficio di perito:
a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.
Art.223 C.P.
Astensione (Art. 36 C.P.) e ricusazione del perito
Quando esiste un motivo di astensione (incompetenza, rapporti di parentela o altro con le parti, ecc.), il perito ha l’obbligo di dichiararlo.
La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.
Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
Art. 224 C.P.
Il giudice dispone, anche d’ufficio, la perizia con una ordinanza motivata, contenente la nomina del perito stesso, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, nonché l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
Art.226 CPP.
Art.227 C.P.
Il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti, oppure a causa della complessità dei quesiti stessi può chiedere un termine al giudice fissato in 90 giorni. In ogni caso la proroga può durare al massimo 6 mesi.
Art.227 C.P.
La perizia si compone di 2 parti:
Caratteristiche della relazione peritale:
Art.225 C.P.
Facoltà di nominare propri consulenti tecnici sia da parte di chi è chiamato in giudizio che dal PM, a patto che siano in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
Art.230 C.P.
Attività dei consulenti tecnici: partecipano alle operazioni peritali, hanno la possibilità di presentare istanze, osservazioni, riserve al giudice, di formulare al perito specifici quesiti, di avere una copia o di esaminare le relazioni scritte dai periti.
Art. 43 C.P.
Consiste nella descrizione esatta dei dati di osservazione raccolti nell’esame delle parti esterne ed esposizione dei reperti annotati, con la successiva formulazione della diagnosi anatomica delle alterazioni riscontrate e della diagnosi medico-legale della causa della morte.
Fenomeni abiotici:
Fenomeni biotici o trasformativi.
1. Il commercio degli animali: disposizioni legislative
2. La perizia medico-legale e l'esame necroscopico peritale
3. Protezione dei vitelli a carne bianca: DL.vo 01/09/98 n. 331 e DL.vo 30/12/92 n. 533
4. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: Legge 14/8/91 n. 281
5. Il canile come presidio zooantropologico: aspetti legislativi e prospettive future
6. Novità circa i reati contro gli animali: Legge 20/07/2004 n. 189
7. Il cane pericoloso: Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 del Sottosegretario di Stato Martini
8. Esche avvelenate: OM 18-12-2008 e OM 19-3-2009
9. La rabbia: aspetti medico-legali e disposizioni normative
10. La leishmaniosi canina: aspetti normativi ed aspetti medico-legali
11. Condizioni legali per l'esercizio professionale del medico veterinario e Deontologia
12. Il Farmaco veterinario: prescrizione, detenzione ed impiego