Vai alla Home Page About me Courseware Federica Living Library Federica Federica Podstudio Virtual Campus 3D La Corte in Rete
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Laura Cortese » 2.La perizia medico-legale e l'esame necroscopico peritale


Perizia

La perizia, dal latino perìtus (esperto), è l’analisi di una situazione eseguita da un professionista, normalmente su richiesta del giudice, per valutare con esattezza un danno ad una cosa o ad uno stato fisico o psichico di una persona.

Nel complesso è un’ indagine tecnica, un insieme di verifiche, accertamenti e valutazioni, compiute dal perito al fine di fornire ai diretti interessati i dati e i consigli utili per prendere corrette decisioni pratiche in ordine alla situazione stessa.

Perizia (segue)

Se il giudice, per emettere la propria decisione, deve risolvere problemi tecnici o scientifici che presuppongono competenze più specifiche, può avvalersi dell’opera di un:

  • consulente tecnico d’ufficio (nell’ambito del giudizio civile);
  • perito (nell’ambito del giudizio penale).

Oggetto della perizia

Art. 220 C.P.

La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche“.

Nomina del perito

Art.221 C.P.

Il giudice nomina il perito (uno o più a seconda dei casi) scegliendolo tra gli iscritti negli appositi Albi Professionali oppure tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina“.

Albo dei periti

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

Nell’albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.

Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

L’ufficio del perito è obbligatorio

Art.366 C.P.

Il rifiuto di uffici legalmente dovuti, se ingiustificato, costituisce reato e può comportare pene gravi (multa o reclusione fino a 6 mesi) o interdizione dalla professione“.

Incapacità ed incompatibilità del perito

Art.222

Non può prestare ufficio di perito:
a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un arte;
c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
d) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso.

Perizia

Art.223 C.P.

Astensione (Art. 36 C.P.) e ricusazione del perito

Quando esiste un motivo di astensione (incompetenza, rapporti di parentela o altro con le parti, ecc.), il perito ha l’obbligo di dichiararlo.

La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.

Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.

Provvedimenti del giudice

Art. 224 C.P.

Il giudice dispone, anche d’ufficio, la perizia con una ordinanza motivata, contenente la nomina del perito stesso, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, nonché l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

Conferimento dell’incarico

Art.226 CPP.

  • Comparizione del perito dinanzi al giudice;
  • Dichiarazione del perito al giudice (consapevolezza della responsabilità morale e giuridica assunta nello svolgimento dell’incarico e impegno ad adempiere all’ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità, mantenendo il segreto su tutte le operazioni peritali);
  • Formulazione dei quesiti da parte del giudice.

Termini relativi alla consegna della relazione peritale

Art.227 C.P.

Il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti, oppure a causa della complessità dei quesiti stessi può chiedere un termine al giudice fissato in 90 giorni. In ogni caso la proroga può durare al massimo 6 mesi.

Relazione peritale

Art.227 C.P.

La perizia si compone di 2 parti:

  1. la prima di ordine obiettivo- storico
  2. la seconda di ordine critico e valutativo.

Caratteristiche della relazione peritale:

  • Veridica, chiara, ordinata, completa, motivata;
  • Proprietà di linguaggio (no abuso di termini tecnici);
  • Evitare digressioni inutili;
  • Giudizio formulato in termini precisi.

Perizia

  • Art. 228 C.P. – attività del perito (possibilità di prendere visione degli atti, dei documenti prodotti dalle parti e di assistere all’esame delle parti).
  • Art. 231 C.P. – sostituzione del perito inadempiente o negligente.
  • Art. 373 C.P. – falsa perizia (reclusione, interdizione dai pubblici uffici e dalla professione).

Consulenti Tecnici delle Parti

Art.225 C.P.

Facoltà di nominare propri consulenti tecnici sia da parte di chi è chiamato in giudizio che dal PM, a patto che siano in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.

Art.230 C.P.

Attività dei consulenti tecnici: partecipano alle operazioni peritali, hanno la possibilità di presentare istanze, osservazioni, riserve al giudice, di formulare al perito specifici quesiti, di avere una copia o di esaminare le relazioni scritte dai periti.

Scopi della necroscopia giudiziaria (in caso di uccisione di animali)

  • Accertare la causa della morte (causa unica o concorso di cause);
  • stabilire il mezzo con cui è stata esercitata la violenza causa della morte;
  • accertare le modalità di esecuzione della violenza;
  • accertare la cronologia della morte;
  • accertare la durata di sopravvivenza della vittima (morte non immediata);
  • accertare se, in caso di sopravvivenza, la vittima è stata in grado di compiere azioni coordinate;
  • capire lo scopo per cui è stata messa in atto la violenza che ha provocato la morte …

Perizia

Art. 43 C.P.

  • Azione Dolosa o secondo l’intenzione – l’evento dannoso o pericoloso è preveduto e voluto dall’agente (comma 1).
  • Azione Preterintenzionale o oltre l’intenzione – dall’azione deriva un evento dannoso più grave di quello voluto (comma 2).
  • Azione Colposa o contro l’intenzione - l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente (comma 3).

Relazione necroscopia peritale

Consiste nella descrizione esatta dei dati di osservazione raccolti nell’esame delle parti esterne ed esposizione dei reperti annotati, con la successiva formulazione della diagnosi anatomica delle alterazioni riscontrate e della diagnosi medico-legale della causa della morte.

Accertamento della morte e determinazione del tempo di morte

Fenomeni abiotici:

  • immediati;
  • consecutivi.

Fenomeni biotici o trasformativi.

Fenomeni abiotici immediati

  • Scomparsa delle grandi funzioni organiche
  • Immobilità/perdita tono muscolare
  • Insensibilità
  • Paralisi sfinteri
  • Arresto della funzione circolatoria
  • Cessazione dell’attività respiratoria

Fenomeni abiotici consecutivi

  • Pallore cadaverico (precede o si identifica con la morte);
  • Raffreddamento cadaverico (36-40 ore dalla morte);
  • Macchie ipostatiche (insorgenza 3- 6 ore dopo la morte; generalmente ben sviluppate dopo 12 ore);
  • Macchie cadaveriche da diffusione (iniziano 24-48 ore dopo morte);
  • Alterazioni oculari (velo di Winslow: comparsa 3 ore dopo morte, macchie di Sommer: comparsa 12 ore dopo la morte, afflosciamento globo oculare: 24 ore dopo la morte);
  • Rigor mortis (inizia 2-3 ore dopo la morte, si completa dopo 24 ore e dura da 1 a 4 giorni; possibili eccezioni, nell’avvelenamento con stricnina e negli animali morti per annegamento il rigor mortis è immediato).

Fenomeni abiotici consecutivi

  • Velo di Winsolw: è dovuto allo sfaldamento dello strato superficiale della cornea che appare ricoperta da un velo biancastro.
  • Macchie di Sommer: sono dovute al fatto che la sclera diviene trasparente e compare il pigmento corioideo agli angoli degli occhi.

Ordine cronologico della necroscopia

  1. Identificazione animale e segnalamento
  2. Raccolta dell’anamnesi
  3. Esame esterno del cadavere (cute, pelo, arti, testa, torace, addome, mucose, linfonodi)
  4. Scuoiamento
  5. Apertura della cavità addominale
  6. Apertura del cavità toracica
  7. Valutazione dell’apparato muscolo/scheletrico
  8. Esame del sistema nervoso

Diagnosi anatomica: “causa mortis

  • Parte finale dell’esame necroscopico
  • Valutazione complessiva e ricostruzione patogenetica dei reperti anatomo-patologici
  • Riconoscimento di un eventuale collegamento delle singole alterazioni repertate

Reperti cadaverici

  • Reperti perentoriamente dimostrativi:  assolutamente incompatibili con la prosecuzione della vita.
  • Reperti congetturali, significativi o dubbi: non assolutamente chiari, né di significato univoco, quindi ipotetici.

Reperti cadaverici (segue)

  • Reperti congetturali indifferenti: comuni a diverse cause di morte, ad esempio punteggiature emorragiche sottosierose, congestione viscerale diffusa, ecc…
  • Reperti inesplicabili: sempre meno presenti grazie alle conoscenze di patologia e di diagnostica anatomo-patologica.
  • Reperti estranei: indipendenti dalla causa di morte.
  • Reperti negativi: l’autopsia non mette in evidenza rilievi macroscopici della causa della morte, quindi si rendono necessarie indagini chimico-tossicologiche.
  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93