Vai alla Home Page About me Courseware Federica Living Library Federica Federica Podstudio Virtual Campus 3D La Corte in Rete
 
Il Corso Le lezioni del Corso La Cattedra
 
Materiali di approfondimento Risorse Web Il Podcast di questa lezione

Laura Cortese » 9.La rabbia: aspetti medico-legali e disposizioni normative


Profilassi della rabbia

La profilassi prevede:

  • vaccinazione con virus inattivato;
  • controllo del randagismo;
  • attivazione di provvedimenti coercitivi (cattura e se necessario abbattimento).

Applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54

art. 1 – obbligo di denuncia;
art. 5 – obbligo di segnalazione.

TITOLO II
Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali
Capo V – Rabbia
Articoli 83-92

DPR 320/54 aggiornato

Capo V – Rabbia – Articolo 83

Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:

  • la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per l’applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;
  • l’applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrima che deve essere consegnata ai possessori all’atto della denuncia;
  • l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
  • l’obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonchè i cani delle forze armate e della polizia quando sono utilizzati per servizio.

DPR 320/54 aggiornato (segue)

Articolo 85

I cani catturati perchè trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili comunali per il periodo di tre giorni.

Trascorsi i tre giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90.

DPR 320/54 aggiornato (segue)

Articolo 86

I cani e i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L’osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l’interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell’animale e l’onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all’isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all’infezione rabica, nonchè in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifetazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l’immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l’animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

È vietato lo scuoiamento deglia nimali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell’atr.10, lettera e), del presente regolamento.

Il luogo dove è stato isolato l’animale deve essere disinfettato.

DPR 320/54 aggiornato (segue)

Articolo 87

I cani e i gatti morsiocati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore, l’animale anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in latro locale stabilito dall’autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l’animale morsicatore si è mantenuto sano. Nel caso che l’animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l’animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l’animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici. I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme delgi artocli 14 e 15 del presente regolameto, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoi9a o venga ucciso, si procede in conformità con quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente aricolo.

Viaggiare con i propri animali

Sempre più persone scelgono di portare con sé in viaggio i propri animali, anche grazie all’aumento delle strutture che consentono l’accesso ai nostri amici a quattro zampe.

Nell’ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata specie grazie all’attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni dell’Europa nordorientale.

Ciò ha indotto il Regno Unito ed altri paesi (Irlanda, Svezia, Norvegia, Malta) ad abbandonare il sistema di quarantena semestrale ed ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente.

Pet Travel Scheme

Dal 28/2/2000 – Progetto pilota dedicato esclusivamente ai cani e gatti portati dai proprietari nel Regno Unito definitivamente o per un soggiorno temporaneo; sono ammessi soggetti provenienti da tutta Italia (Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino); non applicabile ai soggetti destinati alla commercializzazione. In vigore definitivamente da aprile 2001.

Vaccinazione antirabbica:

  • viene effettuata solo dopo l’applicazione del microchip;
  • vaccino inattivato;
  • nel caso che soggetti vaccinati, ma privi di microchip, dovessero essere portati nel Regno Unito, essi dovranno essere rivaccinati dopo l’impianto del microchip.

Controlli di laboratorio per la verifica della vaccinazione:

  • dopo 30 gg dalla vaccinazione prelievo di sangue ed invio dello stesso presso un laboratorio riconosciuto dalla CE (campione di 0.5 ml di siero in provetta di plastica, in un contenitore refrigerato accompagnato da un modulo di identificazione);
  • titolazione degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus: ammessi solo i soggetti con titolo anticorpale di almeno 0.5 UI/ml.

Laboratori riconosciuti in Italia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise; Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana.

Pet Travel Scheme (segue)

Rilascio delle certificazioni:

  • invio degli animali nel Regno Unito dopo 6 mesi dalla data del prelievo;
  • certificazione Sanitaria, relativa alla vaccinazione ed al risultato dell’esame sierologico e redatta dalla ASL competente per territorio.

Trattamenti ulteriori:

Trattamenti contro l’E. multilocularis e contro il R. sanguineus nelle 24-48 ore precedenti l’ingresso nel Regno Unito; anche per tali trattamenti deve essere redatto un apposito Certificato Sanitario.

Dopo il I° ingresso, se i richiami vaccinali sono precisi, i soggetti potranno essere introdotti e fatti uscire dal Regno Unito tutte le volte che il proprietario lo desidera.

Scopo del PET Travel Scheme è quello di evitare la quarantena!!!!

Informarsi prima di partire


Il passaporto

Regolamento comunitario n°998 del 26 maggio 2003: “Relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio”.

Regolamento comunitario del 26 novembre 2003(2003/803/CE): stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari (non commerciali) di cani, gatti e furetti. Documento obbligatorio.

Immagine da: Decisione 2003/803/CE (Gazzetta Ufficiale del 27/11/2003).

Immagine da: Decisione 2003/803/CE (Gazzetta Ufficiale del 27/11/2003).


Il passaporto (segue)

Disposizioni relative ai movimenti tra stati membriArt. 5 del Regolamento CE n. 998/2003

Quali animali?

Allegato I, parti A e B:

  • cani;
  • gatti;
  • furetti.

Il passaporto non è obbligatorio per animali tropicali, anfibi, rettili, uccelli, roditori e conigli.


Il passaporto (segue)

Rilascio del passaporto

Rilasciato dall’ASL competente, attestante l’esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata con un vaccino inattivato di almeno una unità antigenica per dose (norma OMS).

Il “passaporto” oltre a certificare la vaccinazione deve contenere i dati anagrafici dell’animale, e deve essere rinnovato ogni cinque anni.
Facoltativa è la foto.

Fonte: Landi e Lara

Fonte: Landi e Lara


Il passaporto (segue)

Il veterinario compila la sottocopertina e le prime 3 pagine previa identificazione dell’animale tramite lettura del microchip o tatuaggio.
Immagine da: Decisione 2003/803/CE (Gazzetta Ufficiale del 27/11/2003).

Il veterinario compila la sottocopertina e le prime 3 pagine previa identificazione dell'animale tramite lettura del microchip o tatuaggio. Immagine da: Decisione 2003/803/CE (Gazzetta Ufficiale del 27/11/2003).


Identificazione

a) Tatuaggio chiaramente leggibile.
b) Sistema elettronico di identificazione (conforme alla norma ISO 11784 o ISO 11785).

Qualsiasi sistema di identificazione deve essere accompagnato dall’indicazione dei dati che consentano di risalire al nome e indirizzo del proprietario dell’animale

Per dimostrare che quel passaporto appartiene a quel determinato cane o gatto, i veterinari prima di rilasciare il documento dovranno verificare che sia presente il “tatuaggio” (comunque già obbligatorio in Italia) che sarà ammesso fino al 2011.
Poi diventerà necessario il “microchip indicativo”, una “spia” sottocutanea che ha già sostituito il tatuaggio di riconoscimento in quasi tutte le regioni italiane.

I gatti ed i furetti che necessitano del passaporto vengono identificati con i microchip distribuiti dai comuni ed iscritti alle anagrafi comunali seguendo le stesse modalità previste per i cani.

Fonte: Swiss info

Fonte: Swiss info


Vaccinazione antirabbica

Veterinario ufficiale (dipendente ASL) o libero professionista autorizzato in possesso dei seguenti requisiti:

  1. possesso del lettore per microchip;
  2. garanzia di conservazione dei vaccini con il mantenimento costante della temperatura di refrigerazione (da 2 a 8°C); è richiesto di adeguarsi entro il 2005 al requisito della registrazione giornaliera della temperature su carta da conservarsi per 2 anni;
  3. rispetto dell’obbligo di comunicazione per le vaccinazioni con rilascio del modello 12 entro 30 giorni dal trattamento.

L’autorizzazione è revocata dal responsabile del servizio territorialmente competente nell’eventualità che il Veterinario Libero Professionista non rispetti le indicazioni impartite dal Servizio VeterinarioNelle ASL è presente l’elenco aggiornato dei “Veterinari Autorizzati” inviato al Servizio Veterinario della Regione annualmente.

Fonte: Facebook

Fonte: Facebook


Il passaporto (segue)

Pagine 4, 5, 6, 7

Dedicate alla vaccinazione antirabbica con un vaccino inattivato e registrata dal veterinario sul documento.

Pagine 8 e 9

Dedicate al test sierologico richiesto dai paesi indenni  (Svezia, Norvegia, Regno Unito, Irlanda e Malta), registrato da un veterinario ufficiale dopo  presentazione di un certificato di titolazione anticorpi neutralizzanti effettuato da un laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea.

Immagine da: Decisione 2003/803/CE (Gazzetta Ufficiale del 27/11/2003).

Immagine da: Decisione 2003/803/CE (Gazzetta Ufficiale del 27/11/2003).


Il passaporto (segue)

Pagine 10 e 11

Trattamento contro le zecche richiesto da Svezia, Regno Unito e Irlanda a seguito di certificato di trattamento rilasciato dal Veterinario.

Pagina 12

Trattamento contro l’ echinococco richiesto da Svezia,Regno Unito e Irlanda, registrato dal Veterinario ufficiale a seguito di presentazione di libretto o certificato di trattamento.

Immagine da: Decisione 2003/803/CE (Gazzetta Ufficiale del 27/11/2003).

Immagine da: Decisione 2003/803/CE (Gazzetta Ufficiale del 27/11/2003).


Il passaporto (segue)

Pagina 18

Dedicata all’esame clinico quando previsto (effettuato dal Veterinario ufficiale).

Pagina 20

Dedicata alla registrazione dell’atto; tale registrazione viene eseguita tramite accesso riservato al programma web di anagrafe canina regionale, dove vengono inseriti i dati identificativi dell’animale.

Immagine da: Decisione 2003/803/CE (Gazzetta Ufficiale del 27/11/2003).

Immagine da: Decisione 2003/803/CE (Gazzetta Ufficiale del 27/11/2003).


Validità della vaccinazione antirabbica

Decisione della commissione del 2 febbraio 2005

“Fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica”.

Le raccomandazioni del fabbricante del vaccino indicano chiaramente la scadenza del periodo di immunità e la data entro la quale è necessario rifare la vaccinazione (richiamo).
Il Regolamento CE n. 998/2003 non specifica dopo quanto tempo interviene l’immunità contro la rabbia.

Art.1
La vaccinazione antirabbica è considerata valida 21 gg dopo la fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione nel paese in cui è somministrato il vaccino.
Tuttavia il vaccino antirabbico va considerato valido a partire dalla data di nuova vaccinazione (richiamo) laddove il vaccino sia somministrato nel corso del periodo di validità indicato dal fabbricante di un vaccino precedente nel paese in cui quest’ultimo è stato somministrato. La vaccinazione è considerata come una vaccinazione primaria in assenza del certificato veterinario attestante la vaccinazione precedente.

Per andare in Sardegna …

Vaccinazione antirabbica per cani movimentati dal continente verso la Sardegna

Il Ministero della Salute con nota prot DGVA.VIII/27725/P-I.8.d/318 del 27 luglio 2006, ha chiarito che per i cani movimentati dal continente verso la Sardegna, non è più obbligatoria la vaccinazione antirabbica.


Il passaporto in Campania

Modalità per il primo rilascio (esclusivamente presso gli Ambulatori ASL NA1):

  • animale provvisto di tatuaggio o Microchip (dal 01/01/2005 obbligatorio solo Microchip)
    certificato di iscrizione all’anagrafe canina
    attestazione di avvenuto pagamento di euro 16,39 eseguito sul c/c postale N°27183805 intestato a ASL Napoli 1 Servizio Tesoreria Fatturazione Attiva c/o CUFA Corso San Giovanni, 323 - 80146 Napoli, indicando nella causale “Rilascio Passaporto Europeo per cani e/o gatti e/o furetti”.
  • certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità e fotocopia della stesso con annotazione dei termini di validità (vaccinazione eseguita da almeno 21 giorni);
  • attestato visita clinica e esito negativo esame sierologico annuale per Leishmaniosi dell’IZS Portici (solo per cani);

Regione Campania nota prot. 2006.0916451 del 7/11/2006
Il rilascio o il rinnovo del passaporto nelle aree endemiche per Leishmaniosi della regione Campania, potrà avvenire solo se il cane è stato sottoposto, gratuitamente presso l’ASL Na1 o a pagamento presso veterinari privati, a visita clinica e a controllo sierologico annuale, con esito negativo come stabilito dalla vigente legislazione.

Il passaporto in Campania (segue)

Modalità per il rinnovo (esclusivamente presso gli Ambulatori ASL NA1):

  • attestazione di avvenuto pagamento di euro 6,24 eseguito sul c/c di cui sopra, indicando nella causale “rinnovo passaporto europeo”;
  • certificato di vaccinazione antirabbica in corso di validità e fotocopia dello stesso con annotazione dei termini di validità (vaccinazione eseguita da almeno 21 giorni);
  • attestato visita clinica ed esito negativo esame sierologico annuale per Leishmaniosi dell’IZSM di Portici (NA) (solo per i cani).

Il passaporto in Campania (segue)

In caso di smarrimento o furto del passaporto: il proprietario inoltra formale denuncia ai servizi veterinari, con rilascio, se richiesto, di nuovo passaporto, previo pgamento di euro 16,39 sul c/c indicato sopra.

In caso di cessione o morte dell’animale: il proprietario informa il servizio veterinario che provvede all variazione sul documento nel primo caso, previo pafgamento di euro 6,24 sul c/c di cui sopra, indicando nella casuale “stesura dati segnaletici” ed al ritiro del passaporto nel secondo caso.

REGOLAMENTO CE 338/2010
Il numero massimo di animali al seguito dei viaggiatori e’ di cinque unita’.

Rabbia nel Nord Est Italia

Nuova Ordinanza Ministeriale per la prevenzione della rabbia nelle regioni del Nord Est del 26/11/2009 (GU del 7/12/2009)

In vigore per 24 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta e sostituisce la precedente ordinanza del 12 ottobre 2009, recante misure urgenti per prevenire la diffusione della rabbia nella provincia di Udine. Le misure previste potranno essere estese ad altri territori in base alla situazione epidemiologica.

Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprietà le regioni e province autonome, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti.

E’ consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.

Rabbia nel Nord Est Italia (segue)

Verso le zone a rischio di contagio- validità della vaccinazione

“I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell’arrivo e da non oltre undici mesi. (articolo 1, comma 1)”.
Quanto disposto deve essere applicato dai cittadini che si recano (o si recheranno) con animali al seguito verso il territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda la validità della vaccinazione la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha precisato che il periodo massimo di 11 mesi si applica ai vaccini la cui validità indicata dal produttore è di un anno. Per quanto riguarda invece i vaccini la cui validità indicata dai produttori è di 24 mesi ovvero 36 mesi il periodo da tenere presente è rispettivamente di 23 mesi e 35 mesi.

Rabbia nel Nord Est Italia (segue)

Cani di proprietà di residenti-gatti e furetti- liberi professionisti

I cani di proprieta’ di persone residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato. (art. 2, comma 1)”.

Nell’ambito del coordinamento previsto dall’Ordinanza ministeriale all’articolo 8, sono state definite come aree di vaccinazione obbligatoria dei cani di proprietà l’intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, gli interi territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano, l’intero territorio della Provincia di Belluno, parte nord delle Province di Treviso e Vicenza, parte est della Provincia di Venezia; sulla base della valutazione del rischio dette aree saranno estese a comprendere interamente le Province di Venezia, Padova, Vicenza Treviso e Verona.

Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprietà le regioni e province autonome, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti.
E’ consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.

Rabbia nel Nord Est Italia (segue)

Animali condotti al pascolo, cani da soccorso, allevamento
“E’ resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio. (articolo 5 comma 1)”.

Fermo restando l’obbligo di vaccinazione degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nei territori interessati, la Direzione ministeriale ha precisato che detto obbligo riguarda sia gli animali condotti al pascolo in provenienza da altri territori sia quelli condotti al pascolo residenti all’interno dei territori interessati, ivi compresi quelli che dei cosiddetti greggi vaganti. Per i greggi vaganti, la movimentazione potrà essere autorizzata a condizione che vengano vaccinati anche i cani al seguito.
Inoltre, considerata la necessità di garantire le operazioni di ricerca delle persone disperse, sarà autorizzato l’uso dei cani da soccorso se vaccinati.

Considerati gli ultimi casi verificatisi, la Direzione ministeriale ritiene necessario che vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio anche gli animali sensibili che non sono condotti al pascolo ma le cui modalità di allevamento non siano tali da escludere il contatto con animali selvatici sensibili.

Rabbia nel Nord Est Italia (segue)

Attività venatoria

Nell’ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8 sono stabiliti i provvedimenti piu’ restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani ivi compresa la pratica venatoria. (art.3, comma 2).
Il coordinamento ha richiesto alle Autorità delle Regioni e Province Autonome di disporre il divieto della caccia con il cane nei territori compresi nelle aree di vaccinazione nonchè della circolazione di cani, ancorchè condotti al guinzaglio, nelle zone agro-silvo-pastorali. Ciò sia per ridurre il rischio di far contrarre la malattia a questi cani, sia di eliminare l’effetto di dispersione delle volpi causato dalla presenza dei cani circolanti nelle zone a rischio. Su questa misura la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha fatto un esplicito richiamo al senso di responsabilità dei cittadini sia impegnati nella pratica venatoria, sia interessati ad altre attività, anche ludiche, che prevedono o possono prevedere la presenza di cani al seguito.

Fonti Legislative

  1. Regolamento di Polizia Veterinaria.
  2. Modalità per l’invio di cani e gatti a seguito dei proprietari nel regno Unito – Pet Travel Scheme (P.E.T.S.) progetto pilota (dal 28 febbraio 2000).
  3. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Maggio 2003 (relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio).
  4. Decisione della Commissione Europea del 26 novembre 2003 (2003/803/CE) che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.
  5. Decisione della Commissione del 2 febbraio 2005 che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica.
  6. Regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione del 12 aprile 2006 (che modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori.
  7. Nota prot DGVA.VIII/27725/P-I.8.d/318 del 27 luglio 2006 del Ministero della Salute (vaccinazione antirabbica per cani movimentati dal continente verso la Sardegna).
  8. Nota prot. 2006.0916451 del 7/11/2006 della Regione Campania.
  9. Nuova Ordinanza Ministeriale per la prevenzione della rabbia nelle regioni del Nord Est del 26/11/2009 (GU del 7/12/2009).
  • Contenuti protetti da Creative Commons
  • Feed RSS
  • Condividi su FriendFeed
  • Condividi su Facebook
  • Segnala su Twitter
  • Condividi su LinkedIn
Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

Fatal error: Call to undefined function federicaDebug() in /usr/local/apache/htdocs/html/footer.php on line 93