La profilassi prevede:
Applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54
art. 1 – obbligo di denuncia;
art. 5 – obbligo di segnalazione.
TITOLO II
Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali
Capo V – Rabbia
Articoli 83-92
Capo V – Rabbia – Articolo 83
Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:
Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonchè i cani delle forze armate e della polizia quando sono utilizzati per servizio.
Articolo 85
I cani catturati perchè trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili comunali per il periodo di tre giorni.
Trascorsi i tre giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasici ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90.
Articolo 86
I cani e i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L’osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l’interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell’animale e l’onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.
Alla predetta osservazione ed all’isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pur non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all’infezione rabica, nonchè in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifetazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.
Durante il periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.
Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina l’immediato abbattimento degli animali.
Qualora, durante il periodo di osservazione, l’animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.
È vietato lo scuoiamento deglia nimali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell’atr.10, lettera e), del presente regolamento.
Il luogo dove è stato isolato l’animale deve essere disinfettato.
Articolo 87
I cani e i gatti morsiocati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore, l’animale anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in latro locale stabilito dall’autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria. Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabido. I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l’animale morsicatore si è mantenuto sano. Nel caso che l’animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l’animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale pre-contagio. Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l’animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici. I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme delgi artocli 14 e 15 del presente regolameto, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoi9a o venga ucciso, si procede in conformità con quanto previsto dai commi 5°, 6° e 7° del precedente aricolo.
Sempre più persone scelgono di portare con sé in viaggio i propri animali, anche grazie all’aumento delle strutture che consentono l’accesso ai nostri amici a quattro zampe.
Nell’ultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata specie grazie all’attuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni dell’Europa nordorientale.
Ciò ha indotto il Regno Unito ed altri paesi (Irlanda, Svezia, Norvegia, Malta) ad abbandonare il sistema di quarantena semestrale ed ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente.
Fonte: Comune di Vimercate
Dal 28/2/2000 – Progetto pilota dedicato esclusivamente ai cani e gatti portati dai proprietari nel Regno Unito definitivamente o per un soggiorno temporaneo; sono ammessi soggetti provenienti da tutta Italia (Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino); non applicabile ai soggetti destinati alla commercializzazione. In vigore definitivamente da aprile 2001.
Vaccinazione antirabbica:
Controlli di laboratorio per la verifica della vaccinazione:
Laboratori riconosciuti in Italia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise; Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana.
Rilascio delle certificazioni:
Trattamenti ulteriori:
Trattamenti contro l’E. multilocularis e contro il R. sanguineus nelle 24-48 ore precedenti l’ingresso nel Regno Unito; anche per tali trattamenti deve essere redatto un apposito Certificato Sanitario.
Dopo il I° ingresso, se i richiami vaccinali sono precisi, i soggetti potranno essere introdotti e fatti uscire dal Regno Unito tutte le volte che il proprietario lo desidera.
Scopo del PET Travel Scheme è quello di evitare la quarantena!!!!
Regolamento comunitario n°998 del 26 maggio 2003: “Relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio”.
Regolamento comunitario del 26 novembre 2003(2003/803/CE): stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari (non commerciali) di cani, gatti e furetti. Documento obbligatorio.
Disposizioni relative ai movimenti tra stati membriArt. 5 del Regolamento CE n. 998/2003
Quali animali?
Allegato I, parti A e B:
Il passaporto non è obbligatorio per animali tropicali, anfibi, rettili, uccelli, roditori e conigli.
Rilascio del passaporto
Rilasciato dall’ASL competente, attestante l’esecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata con un vaccino inattivato di almeno una unità antigenica per dose (norma OMS).
Il “passaporto” oltre a certificare la vaccinazione deve contenere i dati anagrafici dell’animale, e deve essere rinnovato ogni cinque anni.
Facoltativa è la foto.
Fonte: Landi e Lara
Il veterinario compila la sottocopertina e le prime 3 pagine previa identificazione dell'animale tramite lettura del microchip o tatuaggio. Immagine da: Decisione 2003/803/CE (Gazzetta Ufficiale del 27/11/2003).
a) Tatuaggio chiaramente leggibile.
b) Sistema elettronico di identificazione (conforme alla norma ISO 11784 o ISO 11785).
Qualsiasi sistema di identificazione deve essere accompagnato dall’indicazione dei dati che consentano di risalire al nome e indirizzo del proprietario dell’animale
Per dimostrare che quel passaporto appartiene a quel determinato cane o gatto, i veterinari prima di rilasciare il documento dovranno verificare che sia presente il “tatuaggio” (comunque già obbligatorio in Italia) che sarà ammesso fino al 2011.
Poi diventerà necessario il “microchip indicativo”, una “spia” sottocutanea che ha già sostituito il tatuaggio di riconoscimento in quasi tutte le regioni italiane.
I gatti ed i furetti che necessitano del passaporto vengono identificati con i microchip distribuiti dai comuni ed iscritti alle anagrafi comunali seguendo le stesse modalità previste per i cani.
Fonte: Swiss info
Veterinario ufficiale (dipendente ASL) o libero professionista autorizzato in possesso dei seguenti requisiti:
L’autorizzazione è revocata dal responsabile del servizio territorialmente competente nell’eventualità che il Veterinario Libero Professionista non rispetti le indicazioni impartite dal Servizio VeterinarioNelle ASL è presente l’elenco aggiornato dei “Veterinari Autorizzati” inviato al Servizio Veterinario della Regione annualmente.
Fonte: Facebook
Pagine 4, 5, 6, 7
Dedicate alla vaccinazione antirabbica con un vaccino inattivato e registrata dal veterinario sul documento.
Pagine 8 e 9
Dedicate al test sierologico richiesto dai paesi indenni (Svezia, Norvegia, Regno Unito, Irlanda e Malta), registrato da un veterinario ufficiale dopo presentazione di un certificato di titolazione anticorpi neutralizzanti effettuato da un laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea.
Pagine 10 e 11
Trattamento contro le zecche richiesto da Svezia, Regno Unito e Irlanda a seguito di certificato di trattamento rilasciato dal Veterinario.
Pagina 12
Trattamento contro l’ echinococco richiesto da Svezia,Regno Unito e Irlanda, registrato dal Veterinario ufficiale a seguito di presentazione di libretto o certificato di trattamento.
Pagina 18
Dedicata all’esame clinico quando previsto (effettuato dal Veterinario ufficiale).
Pagina 20
Dedicata alla registrazione dell’atto; tale registrazione viene eseguita tramite accesso riservato al programma web di anagrafe canina regionale, dove vengono inseriti i dati identificativi dell’animale.
Decisione della commissione del 2 febbraio 2005
“Fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica”.
Le raccomandazioni del fabbricante del vaccino indicano chiaramente la scadenza del periodo di immunità e la data entro la quale è necessario rifare la vaccinazione (richiamo).
Il Regolamento CE n. 998/2003 non specifica dopo quanto tempo interviene l’immunità contro la rabbia.
Art.1
La vaccinazione antirabbica è considerata valida 21 gg dopo la fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione nel paese in cui è somministrato il vaccino.
Tuttavia il vaccino antirabbico va considerato valido a partire dalla data di nuova vaccinazione (richiamo) laddove il vaccino sia somministrato nel corso del periodo di validità indicato dal fabbricante di un vaccino precedente nel paese in cui quest’ultimo è stato somministrato. La vaccinazione è considerata come una vaccinazione primaria in assenza del certificato veterinario attestante la vaccinazione precedente.
Vaccinazione antirabbica per cani movimentati dal continente verso la Sardegna
Il Ministero della Salute con nota prot DGVA.VIII/27725/P-I.8.d/318 del 27 luglio 2006, ha chiarito che per i cani movimentati dal continente verso la Sardegna, non è più obbligatoria la vaccinazione antirabbica.
Modalità per il primo rilascio (esclusivamente presso gli Ambulatori ASL NA1):
Regione Campania nota prot. 2006.0916451 del 7/11/2006
Il rilascio o il rinnovo del passaporto nelle aree endemiche per Leishmaniosi della regione Campania, potrà avvenire solo se il cane è stato sottoposto, gratuitamente presso l’ASL Na1 o a pagamento presso veterinari privati, a visita clinica e a controllo sierologico annuale, con esito negativo come stabilito dalla vigente legislazione.
Modalità per il rinnovo (esclusivamente presso gli Ambulatori ASL NA1):
In caso di smarrimento o furto del passaporto: il proprietario inoltra formale denuncia ai servizi veterinari, con rilascio, se richiesto, di nuovo passaporto, previo pgamento di euro 16,39 sul c/c indicato sopra.
In caso di cessione o morte dell’animale: il proprietario informa il servizio veterinario che provvede all variazione sul documento nel primo caso, previo pafgamento di euro 6,24 sul c/c di cui sopra, indicando nella casuale “stesura dati segnaletici” ed al ritiro del passaporto nel secondo caso.
REGOLAMENTO CE 338/2010
Il numero massimo di animali al seguito dei viaggiatori e’ di cinque unita’.
Nuova Ordinanza Ministeriale per la prevenzione della rabbia nelle regioni del Nord Est del 26/11/2009 (GU del 7/12/2009)
In vigore per 24 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta e sostituisce la precedente ordinanza del 12 ottobre 2009, recante misure urgenti per prevenire la diffusione della rabbia nella provincia di Udine. Le misure previste potranno essere estese ad altri territori in base alla situazione epidemiologica.
Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprietà le regioni e province autonome, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti.
E’ consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.
Fonte: myspace/fiemmestreetjam
Verso le zone a rischio di contagio- validità della vaccinazione
“I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell’arrivo e da non oltre undici mesi. (articolo 1, comma 1)”.
Quanto disposto deve essere applicato dai cittadini che si recano (o si recheranno) con animali al seguito verso il territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Per quanto riguarda la validità della vaccinazione la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha precisato che il periodo massimo di 11 mesi si applica ai vaccini la cui validità indicata dal produttore è di un anno. Per quanto riguarda invece i vaccini la cui validità indicata dai produttori è di 24 mesi ovvero 36 mesi il periodo da tenere presente è rispettivamente di 23 mesi e 35 mesi.
Cani di proprietà di residenti-gatti e furetti- liberi professionisti
“I cani di proprieta’ di persone residenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio secondo le istruzioni del produttore del vaccino utilizzato. (art. 2, comma 1)”.
Nell’ambito del coordinamento previsto dall’Ordinanza ministeriale all’articolo 8, sono state definite come aree di vaccinazione obbligatoria dei cani di proprietà l’intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, gli interi territori delle Province Autonome di Trento e Bolzano, l’intero territorio della Provincia di Belluno, parte nord delle Province di Treviso e Vicenza, parte est della Provincia di Venezia; sulla base della valutazione del rischio dette aree saranno estese a comprendere interamente le Province di Venezia, Padova, Vicenza Treviso e Verona.
Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani di proprietà le regioni e province autonome, previo accordo con gli Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di veterinari liberi professionisti.
E’ consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.
Animali condotti al pascolo, cani da soccorso, allevamento
“E’ resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio. (articolo 5 comma 1)”.
Fermo restando l’obbligo di vaccinazione degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nei territori interessati, la Direzione ministeriale ha precisato che detto obbligo riguarda sia gli animali condotti al pascolo in provenienza da altri territori sia quelli condotti al pascolo residenti all’interno dei territori interessati, ivi compresi quelli che dei cosiddetti greggi vaganti. Per i greggi vaganti, la movimentazione potrà essere autorizzata a condizione che vengano vaccinati anche i cani al seguito.
Inoltre, considerata la necessità di garantire le operazioni di ricerca delle persone disperse, sarà autorizzato l’uso dei cani da soccorso se vaccinati.
Considerati gli ultimi casi verificatisi, la Direzione ministeriale ritiene necessario che vengano sottoposti a vaccinazione antirabbica precontagio anche gli animali sensibili che non sono condotti al pascolo ma le cui modalità di allevamento non siano tali da escludere il contatto con animali selvatici sensibili.
Attività venatoria
Nell’ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8 sono stabiliti i provvedimenti piu’ restrittivi atti a regolamentare la circolazione dei cani ivi compresa la pratica venatoria. (art.3, comma 2).
Il coordinamento ha richiesto alle Autorità delle Regioni e Province Autonome di disporre il divieto della caccia con il cane nei territori compresi nelle aree di vaccinazione nonchè della circolazione di cani, ancorchè condotti al guinzaglio, nelle zone agro-silvo-pastorali. Ciò sia per ridurre il rischio di far contrarre la malattia a questi cani, sia di eliminare l’effetto di dispersione delle volpi causato dalla presenza dei cani circolanti nelle zone a rischio. Su questa misura la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha fatto un esplicito richiamo al senso di responsabilità dei cittadini sia impegnati nella pratica venatoria, sia interessati ad altre attività, anche ludiche, che prevedono o possono prevedere la presenza di cani al seguito.
1. Il commercio degli animali: disposizioni legislative
2. La perizia medico-legale e l'esame necroscopico peritale
3. Protezione dei vitelli a carne bianca: DL.vo 01/09/98 n. 331 e DL.vo 30/12/92 n. 533
4. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo: Legge 14/8/91 n. 281
5. Il canile come presidio zooantropologico: aspetti legislativi e prospettive future
6. Novità circa i reati contro gli animali: Legge 20/07/2004 n. 189
7. Il cane pericoloso: Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2009 del Sottosegretario di Stato Martini
8. Esche avvelenate: OM 18-12-2008 e OM 19-3-2009
9. La rabbia: aspetti medico-legali e disposizioni normative
10. La leishmaniosi canina: aspetti normativi ed aspetti medico-legali
11. Condizioni legali per l'esercizio professionale del medico veterinario e Deontologia
12. Il Farmaco veterinario: prescrizione, detenzione ed impiego