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Laura Cortese » 6.Novità circa i reati contro gli animali: Legge 20/07/2004 n. 189


Legge 20/07/2004 n. 189

Introduzione – Novità introdotte dalla Legge n. 189/04

La Legge 20/07/2004 n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” cambia il presupposto giuridico della tutela degli animali, fino allora disciplinata dal solo art. 727 c.p., risultando ora leso il sentimento verso gli animali, e non più la sola morale umana.

Il legislatore con l’art. 1 comma 1 “Modifiche al Codice Penale” della suddetta legge ha introdotto nel codice penale (dopo il titolo IX) il TITOLO IX BIS (artt. 544 bis… e ss.), intitolato “Delitti contro il sentimento degli animali”.

Cane legislatore. Fonte: Astrovet.blogspot.com

Cane legislatore. Fonte: Astrovet.blogspot.com


Legge 20/07/2004 n. 189 (segue)

Introduzione – Novità introdotte dalla Legge n. 189/04

A seguito di tale modifica, il maltrattamento degli animali da semplice contravvenzione diventa un delitto.

Questo cambiamento comporta:

  • un aggravamento delle pene (da ammenda a reclusione e/o multa);
  • l’impossibilità di estinguere il reato mediante oblazione;
  • l’allungamento del periodo di prescrizione (la prescrizione per i delitti avviene dopo i sei anni, per le contravvenzioni 4);
  • a necessità del dolo, anche nella forma del dolo c.d. “eventuale” (sono esclusi dalla norma i  comportamenti di carattere colposo, tranne per la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p.).

La legge 189/04 ha altresì modificato l’art. 727 c.p., che ora tratta separatamente dell’abbandono degli animali e della loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.

Tra le novità introdotte dalla nuova legge vi è il ruolo delle associazioni protezionistiche, considerate quali persone offese, e chiamate ad intervenire in prima persona attraverso l’affidamento degli animali oggetto di sequestro e/o confisca.

Legge 20/07/2004 n. 189 (segue)

Soggetti coinvolti

La nuova normativa coinvolge diversi soggetti:

  1. Gli animali: l’animale è un essere vivente capace di soffrire e la norma è diretta verso la sua tutela specifica. Inoltre, il testo della nuova normativa considera gli animali in sé; non vi sono quindi, in linea di principio, differenze tra animali d’affezione, domestici o selvatici. Pertanto chi compie un atto di crudeltà nei confronti di qualsiasi animale, o lo uccide per divertimento, compie un reato e può essere punito.
  2. Soggetto attivo: può essere chiunque, proprietario, detentore o terzo.
  3. Persona offesa: soggetto titolare del bene offeso dal reato (può essere il proprietario dell’animale, ove non sia soggetto attivo del reato). L’art. 7 della L. 189/04 attribuisce agli enti ed associazioni di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale la posizione di persone offese nei reati previsti dalla medesima legge. La persona offesa può partecipare attivamente alle indagini e costituirsi parte civile nell’eventuale processo instaurato contro l’autore del reato.
  4. Polizia Giudiziaria: soggetti addetti alla vigilanza sul rispetto della nuova normativa (art. 6 L. 189/04).
  5. Magistratura: Autorità competente per tali reati è la Magistratura, Inquirente (Procuratore della Repubblica), e successivamente Giudicante (Tribunale, Corte d’Appello, Corte di Cassazione).

Legge 20/07/2004 n. 189 (segue)

Denunce e Segnalazioni

Di norma il procedimento per reati contro gli animali prende avvio da una denuncia o segnalazione che può essere effettuata da un privato o da una associazione.
La denuncia, infatti, è l’atto con cui un soggetto (privato o associazione) porta a conoscenza di un illecito penale la Polizia Giudiziaria o direttamente la Magistratura.

Può essere presentata:

  • Alla Procura della Repubblica
  • Ad ogni organo di P.G.

Va peraltro ricordato che i reati introdotti dalla legge de qua sono perseguibili d’ufficio, pertanto non è necessaria una vera e propria denuncia – querela.
Ne consegue che la Polizia Giudiziaria e/o l’autorità competente hanno l’obbligo di attivarsi non appena vengano a conoscenza della notizia di reato, anche se ciò avvenga in modo “informale”

Legge 20/07/2004 n. 189 (segue)

La Polizia giudiziaria

L’art. 6 della L. 189/04 individua, quali organi di Polizia Giudiziaria per il rispetto delle norme
contro il maltrattamento degli animali:

  • la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato i Corpi di Polizia Municipale e Provinciale, in coordinamento tra loro;
  • le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nei limiti dei compiti attribuiti con i decreti prefettizi di nomina, con particolare riguardo agli animali d’affezione, ma non limitatamente a questi.

Anche i veterinari delle ASL, sebbene non menzionati dalla 189/04, svolgono funzioni di ufficiali di p.g.

I reati contro gli animali sono di competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria, senza competenze esclusive. Vero è che il Ministero dell’interno con un Decreto (23 marzo 2007) ha stabilito la priorità per le attività di prevenzione di alcuni Corpi, ma non ha inteso attribuire al Corpo forestale dello Stato o alle polizie locali competenza esclusiva in tema dei reati contro gli animali. È stata riconosciuta a tali Corpi una priorità in tema di prevenzione, ma non una competenza riservata e esclusiva per la repressione. Pertanto, nessun organo di p.g. può rifiutare di intervenire o di prestare la propria opera in caso di denuncia o di semplice segnalazione.

Legge 20/07/2004 n. 189 (segue)

Sequestri e perquisizioni

La Polizia Giudiziaria, quando vi sia il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, e la situazione di urgenza non permetta di attendere il provvedimento del Giudice, può procedere, prima dell’intervento del Pubblico Ministero, a sequestro preventivo dell’animale (art. 321, co. 3 bis c.p.p.).

Inoltre, la necessità di procedere ad accertamenti sanitari sull’animale può giustificare anche
un sequestro probatorio (ex art. 354 c.p.p.).

Il sequestro, oltre che un atto necessario, costituisce atto propedeutico alla confisca, prevista sempre in caso di condanna o applicazione della pena (ex art. 444 c.p.p.) per i reati di cui si discute, il cui scopo è quello di impedire che la libera disponibilità dell’animale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolarne la ripetizione.

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca, possono essere affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta.

Di fondamentale importanza per il buon esito delle indagini, è altresì la perquisizione dei locali ove si ritiene sia stato consumato un reato (canili lager, allevamenti, centri di addestramento, sala ove si tengono i i combattimenti, abitazioni o locali nella disponibilità degli indagati, ecc.) poiché la disponibilità della cosa pertinente al reato può agevolare la commissione di altri reati.

Uccisione di animali

Singole fattispecie di reato – Aspetti pratici ed applicativi.
Uccisione.

Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
“Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi.”

L’art. 544 bis c.p. punisce con la reclusione chiunque causa la morte di un animale. Si tratta del cosiddetto “animalicidio”, come battezzato in dottrina.

La norma non prevede:

  • una distinzione tra animale proprio, altrui, o senza padrone (risulta così di fatto assorbita la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 638 C.P.”Uccisione di animale altrui”;
  • particolari modalità impiegate per cagionale la morte dell’animale; viene punita sia l’azione che l’omissione, che abbiano cagionato la morte.

Uccisione di animali (segue)

Elemento soggettivo del reato è il dolo. Non sono punibili i casi di morte dell’animale causata per colpa. La morte dell’animale è presa in considerazione anche da altri articoli, come conseguenza del reato previsto (ad esempio, la morte dell’animale a seguito di maltrattamenti è punita dalla disposizione 544 ter, ult. comma, c.p.; la morte dell’animale nel corso di uno spettacolo o manifestazione vietata è punibile ai sensi del successivo art. 544 quater, comma 2 c.p., ecc.).
I reati, tuttavia, possono concorrere se l’autore, cessato il primo reato (es. maltrattamento) pone in essere comportamenti diretti a realizzare il secondo (uccisione).

Ratio della norma è la tutela di qualsiasi animale, domestico, selvatico o addomesticato, contro atti di crudeltà o non necessari che ne provochino la morte.
La giurisprudenza ha affermato che un atto di crudeltà si caratterizza per l’assenza di un giustificato motivo.

Quanto al requisito della mancanza di necessità, detto concetto non prevede solo le scriminanti previste dagli artt. 52 (legittima difesa) e 54 (stato di necessità) c.p., ma anche “ogni altra situazione che induce all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile”.

Maltrattamento di animali

Il maltrattamento in senso stretto

Art. 544-ter. (Maltrattamento di animali).

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 12 mesi o multa (3.000-15.000 euro).

Stessa pena a chi somministra agli animali sostanze stupefacenti, vietate o li sottopone a trattamenti dannosi alla loro salute. Pena aumentata della metà se dai suddetti fatti ne deriva la morte”.

Maltrattamento di animali (segue)

Nonostante la dizione normativa, secondo la giurisprudenza non è necessario, per la sussistenza del reato, che dai maltrattamenti sia derivata una vera e propria lesione all’integrità fisica dell’animale. La Corte di  Cassazione, infatti, ha più volte affermato che per la commissione del reato di maltrattamento “non è  necessario che si cagioni una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti” (Cass. Pen., sez. III, 21.12.1998, n. 3914). Pertanto il reato di maltrattamento può essere ravvisato anche nel caso in cui l’animale sia sottoposto a sofferenze di tipo ambientale, comportamentale, logistico ed operativo.

Elemento soggettivo del reato è il dolo nelle sue diverse classificazioni, ivi incluso quello eventuale. Per quest’ultimo, per la classificazione dell’elemento soggettivo del reato il legame psicologico tra la condotta del soggetto e il fatto tipico realizzato, va individuato nell’aver posto in essere una condotta che poteva rappresentare un pericolo per gli animali, accettandone di fatto il rischio. L’evento delittuoso, pertanto, pur non essendo voluto dall’agente, è dal medesimo previsto come possibile, accettandone, quindi, il rischio, ma nella convinzione che esso non si verifichi.

Spettacoli o manifestazioni vietate

Utilizzo in spettacoli e manifestazioni vietati.

Art. 544-quater. (Spettacoli o manifestazioni vietate)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da 4 a 24 mesi e con la multa (3.000-15.000 euro).

Pena aumentata da un terzo alla metà se vi è relazione con scommesse clandestine o con profitto per sé o per altri o se ne deriva la morte dell’animale”.

Spettacoli o manifestazioni vietate (segue)

Soggetti attivi del reato dunque sono:

  • chiunque concorre, a qualsiasi titolo, all’organizzazione dell’evento (comprese le attività di coordinamento, predisposizione, direzione);
  • chiunque promuove l’evento, nel senso che lo favorisce, lo sostiene, lo stimola e lo pubblicizza.

Lo spettacolo può consistere in ogni forma di rappresentazione (sportiva, acrobatica, di forza, di bellezza, di resistenza o altro) svolta alla presenza del pubblico.
Per l’integrazione del reato è necessario che siano rinvenuti “strazio e sevizie”; tuttavia, la loro sussistenza deve essere valutata a priori, ovvero dall’esame delle modalità esecutive dello spettacolo, che possono essere tali da far ritenere inevitabile l’evento sofferenza che ne potrebbe derivare (legame causale). La giurisprudenza ha definito lo strazio e le sevizie come “inflazione di gravi sofferenze fisiche seppure con giustificato motivo” (altrimenti si rientrerebbe nel concetto di “crudeltà”).

Nel caso in cui, ad uno spettacolo di per sé non produttivo di strazio o sevizie per gli animali, sia fatto partecipare un animale che, per la sua età o per le condizioni fisiche o di salute, non sia idoneo a sopportare gli sforzi che l’evento richiede, l’ipotesi realizza il reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.).

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate da leggi regionali.

Divieto di combattimenti tra animali

Combattimenti e competizioni tra animali.

Art. 544-quinquies. (Divieto di combattimenti tra animali)

“Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possano metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa (50.000-160.000 euro)”.

Cani che combattono.
Fonte: Astrovet.blogspot.com

Cani che combattono. Fonte: Astrovet.blogspot.com


Divieto di combattimenti tra animali (segue)

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

  • Concorso nelle predette attività di minorenni o persone armate;
  • Utilizzo nelle predette attività di videoriproduzioni o affini;
  • Se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali, li destina anche tramite terzi ai predetti combattimenti è punito (reclusione 3-24 mesi e multa 5.000-30.000 euro).

Stessa pena anche ai proprietari o detentori di animali impiegati nei predetti combattimenti, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni predette, è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Divieto di combattimenti tra animali (segue)

Soggetto attivo del reato è:

  • chi promuove o organizza il combattimento e la competizione;
  • il direttore, ovvero l’arbitro, conduttore o regolatore dell’evento.

Elemento oggettivo del reato è:
il combattimento, intendendosi per tale ogni forma di conflitto fisico che coinvolge almeno due animali o la competizione non autorizzata, intesa come gara o incontro ove prevale l’aspetto agonistico.

Per quanto riguarda l’addestratore, le tipiche modalità di stimolazione dell’aggressività animale (costrizione a correre su tappeti rotanti, allenamenti insopportabili, pestaggi, ecc.) concretizzano anche i reati di cui agli artt. 544 ter e/o 727, co. 2, c.p..

Gli elementi necessari per la realizzazione del reato di “competizione non autorizzata tra animali che può mettere in pericolo la loro integrità fisica” sono l’assenza di autorizzazione e il carattere di “pericolo” per l’integrità fisica degli animali che tali competizioni devono avere. Rientrano in tale previsione, quindi, le corse clandestine di cavalli, le corse tra cani in cinodromi abusivi, le gare di tiro di pesi o di “zavorre”, ecc.

In caso di condanna o di patteggiamento, si applicano le pene accessorie di cui al paragrafo che segue.

Confisca e pene accessorie

Art. 544-sexies. (Confisca e pene accessorie)
“Nel caso di condanna o di applicazione della pena, per i delitti previsti dai precedenti art., è sempre ordinata la confisca dell’animale salvo che appartenga a persona estranea al reato;

Sospensione da 3 mesi a 3 anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento di animali se la condanna è pronunciata nei confronti di chi svolge tali attività. In caso di recidiva interdizione dall’esercizio di tali attività”.

Gli animali oggetto di confisca sono affidati agli enti o associazioni che ne facciano richiesta (art. 19 quater disposizioni di coordinamento e transitorie c.p.).

Legge 20/07/2004 n. 189

Art. 1 comma 2 (Integrazione dell’art. 638, comma 1 del CP).

Uccisione e danneggiamento degli animali altrui.

“Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o deteriora animali che appartengano ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad 1 anno o con la multa fino a lire 600.000.”

“La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su 3 o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.”

Legge 20/07/2004 n. 189 (segue)

La legge 189/04 ha altresì modificato l’art. 727 c.p., che ora tratta separatamente dell’abbandono degli animali e della loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura.

Art. 1 comma 3 (Sostituzione dell’art. 727 del CP)
Art. 727 – Abbandono di animali

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.”

Maltrattamento animale

La detenzione in condizioni incompatibili.

Si tratta di un reato contravvenzionale, oblabile ai sensi dell’art. 162 bis c.p..
La natura di contravvenzione rende il fatto punibile sia se commesso con dolo, sia se cagionato per colpa, ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

Con sentenza del 9.6.2005, n. 21744 la Corte di Cassazione Penale, III Sezione, ha stabilito che “la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze può sicuramente essere ascritta anche ad una condotta colposa dell’agente in una delle connotazioni  indicate dall’art. 43 c.p.” (nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del Giudice di merito, che aveva ritenuto non integrasse il reato de quo, per mancanza dell’elemento soggettivo del dolo, il  trasporto di tre cani da caccia stipati nel bagagliaio di un’autovettura non comunicante con l’abitacolo, altresì in violazione di una delibera della giunta regionale).

Soggetto attivo è il proprietario dell’animale, nonché ogni persona che per qualsiasi motivo possegga,  custodisca o comunque detenga l’animale.

Maltrattamento animale (segue)

Si richiede che la detenzione, oltre ad essere incompatibile con la natura dell’animale, abbia anche prodotto “sofferenze gravi”, espressione che ha portato non pochi problemi interpretativi.
Sul punto di recente la Cassazione ha confermato l’orientamento precedente, secondo cui per  accertare l’esistenza di “gravi sofferenze” non è necessario che siano riscontrabili lesioni fisiche” potendo la sofferenza consistere in soli patimenti” (Cass. Pen. Sez. III, 24.1.2006, n. 2774).
Di conseguenza, tra le condizioni che possono configurare il reato, in relazione alla natura e alla struttura etologica dell’animale, ci sono le “condotte che pur non accompagnate dalla volontà di  infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell’animale producendo dolore” (Cass. Pen. Sez. III, 14.3.1990).
Per valutare il grado di sofferenza di un animale, con riferimento alle condotte sopra descritte, è necessario accertare le caratteristiche naturali e di specie dello stesso, unitamente all’habitat e alle abitudini di vita.

Maltrattamento animale (segue)

Non è prevista la confisca dell’animale.
Tuttavia, con una innovativa sentenza (n. 147/06 del 8.5.2006), il Tribunale di Bassano del Grappa ha ritenuto che “sebbene l’art. 727 non contenga una specifica ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell’art. 240 comma 2 n. 2 c.p.p., in relazione al divieto di detenzione  dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura”.

È comunque consentito alla Polizia Giudiziaria, quando vi sia il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, e la situazione di urgenza non permetta di attendere il provvedimento del Giudice, procedere, prima dell’intervento del Pubblico Ministero, a sequestro preventivo o probatorio dell’animale.

Maltrattamento animale (segue)

Che cosa si intende per sofferenza?

Nell’interpretazione più logica l’art. 727 c.p. non sanziona solo chi detiene animali in modo tale da farli soffrire gravemente, ma chi li detiene con modalità capaci di offendere il loro benessere e la sensibilità umana. Gli animali possono ancora oggi, come lo sono sempre stati, purtroppo, essere privati della libertà, ma esigono attenzione e rispetto.

Fatta questa premessa, deve dedursi dalla complessiva formulazione del reato di cui all’art. 727 c.p. che perché una detenzione violi la norma richiamata è sufficiente che all’animale venga impedito lo svolgimento di moduli comportamentali comuni che determinano un oggettivo stato di sofferenza, tipo la liberta di deambulazione, il vivere in un ambiente sano ecc., o tipici della propria specie, come la possibilità di aprire le ali, di fare brevi svolazzi ecc.

Non rientrano, quindi, nel concetto ampio di “sofferenza” solo danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei patimenti che determinano stress, angoscia, ansia, paura, disagio psicofisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive ecc.

Maltrattamento animale (segue)

Ben possono configurarsi comportamenti che, pur non pervenendo a un danneggiamento dello stato fisico dell’animale, non rispettano la sua indole, ovvero risultano in contrasto con le leggi naturali e biologiche, determinando patimenti anche soltanto psichici, come possono essere quelli dovuti alla costrizione in condizioni di cattività che ne impediscono oltre il ragionevole, la deambulazione o lo sviluppo delle normali attività fisiche.

Oltretutto, la presenza di lesioni o ferite configurerebbe una fattispecie penale diversa, ovvero il reato di maltrattamento di animali di cui all’articolo 544-ter c.p. che punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale”.

Il Supremo Collegio, intervenendo su questo tema ha sentenziato che: “Ai fini della sussistenza del reato di cui all’articolo 727 del c.p., non è necessario verificare se gli animali abbiano subito concretamente una qualche sofferenza fisica essendo sufficiente accertare se vi sia incompatibilità tra le modalità concrete della detenzione e le caratteristiche naturali ed etologiche degli animali. In particolare l’elemento della sofferenza fisica, connaturato all’ipotesi di incrudelimento e sevizie, non è necessario per integrare le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali”.

Legge 20/07/2004 n. 189

Art. 2 (Divieto di utilizzo ai fini commerciali di pelli e pellicce).

“È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il  confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

Violazioni sono punibili con l’arresto (3 mesi-1 anno) o con l’ammenda (5.000 – 100.000 euro); Confisca e distruzione del materiale “.

Legge 20/07/2004 n. 189 (segue)

Art. 4
Modifica dell’art. 5 della LEGGE 14 agosto 1991 n. 281 ”Legge quadro in materia d’animali d’affezione e prevenzione del randagismo”.

Art. 5 (Attività formative)

Stato e Regioni promuovono l’integrazione dei programmi didattici delle scuole, istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche

Art. 6 (Vigilanza)

  • Polizia di Stato
  • Arma dei carabinieri
  • Corpo della guardia di finanza
  • Corpo forestale dello Stato
  • Corpi di polizia municipale e provinciale
  • Guardie zoofile (nei limiti previsti)

Ratifica della Convenzione europea sugli animali da compagnia

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987 è stata firmata dall’Italia nella stessa data;
nonostante il nostro paese sia stato uno dei primi firmatari della Convenzione, ad oltre vent’anni di distanza non era stato ancora emanato il previsto provvedimento di autorizzazione alla ratifica della stessa.

L’iter parlamentare e attualmente iniziato con un Ddl

Art. 3: MODIFICHE AL CODICE PENALE
Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

All’Articolo 544-bis (Uccisione di animali)
“Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi.”

Le parole “per crudeltà o” sono soppresse.

Modifiche al Codice Penale

Art. 3: MODIFICHE AL CODICE PENALE
Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

L’Articolo 544-ter è sostituito dal seguente:
Art. 544-ter - (Maltrattamento di animali)

“Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate ovvero lo sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute è punito con la reclusione da 3 a 15 mesi o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000″.

Modifiche al Codice Penale (segue)

Art. 544-ter - (Maltrattamento di animali)

“La pena si applica altresì a chiunque sottopone un animale da compagnia al taglio o all’amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici. Le pene sono aumentate della metà se dai fatti deriva la morte dell’animale”.

Fonte Peacelink.

Fonte Peacelink.


Modifiche al Codice Penale

Art. 544-ter – (Maltrattamento di animali)

“La punibilità è esclusa quando l’intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell’animale. La punibilità è altresì esclusa quando  l’intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale,  nei casi stabiliti da apposito regolamento”.

Il Regolamento in questione sarà “emanato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani”.

Il Regolamento dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dopo essere stato trasmesso alle Camere, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia.

Fonte Promiseland.

Fonte Promiseland.


I materiali di supporto della lezione

Legge 20/07/2004 n. 189 - “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

Paola Fossati, Il Diritto degli Animali Familiari, Torino, Edizioni Medico Scientifiche, 2008.

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