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Fabio Ferraro » 4.Competenze


Premessa

I Trattati non hanno indicato espressamente la ripartizione di competenze tra Comunità e Stati.

Le competenze della Comunità possono avere carattere esclusivo o concorrente con quello degli Stati membri.

Nell’ordinamento comunitario trovano applicazione i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità.

Il principio della competenza di attribuzione

Le istituzioni esercitano le loro competenze in base al principio di attribuzione: la Comunità agisce soltanto nei limiti delle competenze che le sono espressamente conferite dai trattati.

L’art. 3 Trattato CE afferma, infatti, che l’azione della Comunità deve svolgersi «alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente trattato».

Estensione delle competenze comunitarie: l’art. 308

L’art. 308 Trattato CE prevede una formale procedura per l’integrazione dei poteri delle istituzioni comunitarie, nel rispetto di taluni limiti e condizioni.

La Corte di giustizia ha ampliato l’ambito effettivo delle competenze già previste ricorrendo all’art. 308, che attribuisce al Consiglio il potere di adottare all’unanimità, su proposta della Commissione e consultazione del Parlamento, le disposizioni del caso quando un’azione comunitaria, pur non prevista dal Trattato, si renda necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità.

Il principio di sussidiarietà

La sussidiarietà è un principio regolatore dell’esercizio delle competenze. Esso incide sull’esercizio (e non sulla titolarità) delle competenze, in vista del perseguimento di specifici obiettivi.

L’art. 5.2 del Trattato CE afferma che “Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario”.

In pratica, le istituzioni comunitarie sono tenute ad agire solo allorché il loro intervento si riveli indispensabile. Occorre dimostrare non solo che l’azione comunitaria realizza meglio le finalità perseguite, ma anche che gli Stati non siano in grado di conseguire risultati sufficienti.

Il principio di sussidiarietà assume rilevanza soltanto in relazione alle competenze concorrenti. In materia di competenze esclusive la necessità dell’azione comunitaria è presunta e le istituzioni comunitarie non sono tenute a giustificarla.

Il controllo del principio di sussidiarietà

Principio vago, di carattere politico e di non agevole applicazione.

Procedimentalizzazione del principio di sussidiarietà: diversi interventi delle istituzioni comunitarie hanno cercato di fissare criteri, modalità e procedure per l’applicazione puntuale del principio di sussidiarietà (ad es. v. Le impostazione generale dell’applicazione, da parte del Consiglio, del principio di sussidiarietà e dell’articolo 3B del trattato sull’Unione europea).

Occorre poi ricordare il Protocollo n. 30 allegato al TCE dal Trattato di Amsterdam, che riguarda il controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Controllo ex ante: dovrebbe essere assicurato dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo nelle diverse fasi di formazione degli atti.

Controllo ex post: dovrebbe essere assicurato sul piano giurisdizionale, in particolare con le azioni di annullamento e in carenza.
Il principio di sussidiarietà è stato invocato più volte dinanzi ai giudici comunitari, ma non si è ancora registrato l’accoglimento di un ricorso fondato su di esso, in quanto la Corte ha manifestato un atteggiamento prudente, preferendo risolvere il caso sulla base di orientamenti già collaudati piuttosto che affrontare valutazioni complesse ed opinabili.

Il principio di proporzionalità

Principio di proporzionalità impone di graduare i mezzi prescelti rispetto alle caratteristiche dell’obiettivo di volta in volta perseguito.

L’art. 5.3 del Trattato CE afferma che “L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato”.

Tale principio trova applicazione tanto in relazione ai settori di competenza esclusiva quanto in quelli di competenza concorrente.

Il principio di proporzionalità impone, tra l’altro, alle istituzioni comunitarie di verificare attentamente l’opportunità di agire mediante atti vincolanti ovvero non vincolanti, privilegiando:

  • gli atti non vincolanti quando la materia da disciplinare non richieda necessariamente l’adozione di un regime giuridico uniforme oppure non presenti un livello di complessità tale da giustificare una disciplina tecnica obbligatoria;
  • le direttive ai regolamenti (a parità di condizioni).

La competenza a concludere accordi internazionali

Competenza a concludere accordi internazionali con Stati terzi e organizzazioni internazionali.

Principio della competenza d’attribuzione.

Principio del parallelismo tra competenze interne ed esterne, vale a dire che le seconde si estendono fino ai limiti di esercizio delle prime.

Accordi misti: gli accordi che riguardano materie rientranti sia nella competenza comunitaria che in quella degli Stati membri devono essere ratificati da questi ultimi secondo le loro procedure costituzionali. Risulta frequente il ricorso a tali accordi a causa della difficoltà di distinguere chiaramente gli ambiti di rispettiva competenza tra Comunità e Stati.

Il Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona cerca di fare chiarezza sulla complessa e spinosa questione delle competenze dell’Unione, che vengono espressamente individuate per eliminare, o almeno attenuare, i dubbi interpretativi e le zone grigie.

Vengono formalizzate tre categorie principali di competenze: 1) competenze esclusive dell’Unione (art. 3 del TFUE), 2) competenze concorrenti tra Unione e Stati (art. 4 del TFUE), e 3) azioni di sostegno, coordinamento o di completamento, che hanno ad oggetto settori in cui l’Unione può intervenire in modo complementare agli Stati membri(art. 6 del TFUE), senza però armonizzare le loro normative nazionali (art. 2, n. 5, c. 2, del TFUE).

Completano il quadro le competenze dell’Unione in tema di coordinamento delle politiche economiche ed occupazionali degli Stati membri (art. 5 TFUE), nonché quelle in materia di politica estera e di sicurezza comune (art. 2, n. 4, del TFUE).

Sempre in relazione alle competenze concorrenti, appare più un’operazione di facciata che non una reale innovazione l’art. 2, n. 2, del TFUE, ai sensi del quale «gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria».

Il Trattato di revisione ritiene di aumentare il tasso di democraticità del sistema, introducendo dei meccanismi di controllo, ex ante ed ex post del principio di sussidiarietà, affidati ai Parlamenti nazionali.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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