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Fabio Ferraro » 3.Istituzioni e organi comunitari


Il quadro istituzionale

All’interno dell’Unione europea si distinguono organi che per l’importanza delle funzioni svolte sono denominati istituzioni.

Esse sono elencate sia all’art. 7, par. 1, del Trattato CE che all’art. 5 del Trattato UE, costituendo un quadro istituzionale unico.

Esse sono:

  • Consiglio;
  • Commissione;
  • Parlamento europeo;
  • Corte di giustizia;
  • Corte dei conti.

Il Consiglio europeo

Prima di trattare delle istituzioni in senso proprio, occorre considerare il Consiglio europeo che non va confuso con il Consiglio tout court.

A differenza di quest’ultimo, il Consiglio europeo non è un’istituzione comunitaria: agisce al di fuori di regole di forma e di procedura ben definite e le sua deliberazioni sfuggono al sindacato giurisdizionale.

Inizialmente esso è stato concepito come un organo che agisce al di sopra e al di fuori dell’apparato istituzionale della Comunità. Nato quindi parallelamente, ma all’esterno della struttura istituzionale. Dal 1961, infatti, i capi di Stato e di Governo degli Stati membri presero a riunirsi, senza una cadenza regolare, per discutere questioni attinenti alla vita e allo sviluppo della Comunità.

Successivamente tale prassi fu formalizzata. Secondo l’ultima modifica introdotta dal Trattato di Nizza le riunioni si tengono due volte all’anno, una per ciascuna presidenza, sempre nella città di Bruxelles.

Composizione attuale: riunisce i capi di Stato o di governo degli Stati membri e il Presidente della Commissione, che sono assistiti dai Ministri degli Affari Esteri e da un membro della Commissione.

Competenze e funzioni

Il suo ruolo è quello di dare al Consiglio (istituzione) l’avallo politico necessario per intraprendere politiche nuove o dare impulso ad alcuni sviluppi del processo di integrazione europea.
I Trattati prevedono alcuni casi in cui il Consiglio europeo interviene con proprie delibere nell’ambito di procedimenti decisionali comunitari. In coerenza con il suo ruolo, esso adotta non atti di natura vincolante, ma politici.

Le sue principali funzioni sono:

  • definire gli indirizzi delle politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (art. 99);
  • esaminare la situazione dell’occupazione illustrata dalla relazione annuale della Commissione e del Consiglio dei Ministri (art. 128);
  • presentare al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni, nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall’Unione;
  • definire, relativamente al secondo pilastro, gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune (art. 13 TUE);
  • operare le scelte progressive della politica comune di difesa (art. 17 TUE).

In ultimo va segnalato che il Trattato di Nizza ne ha rafforzato il ruolo di centro decisionale «politico» e di impulso per lo sviluppo dell’Unione, nonché di ultima istanza, facendone la sede di «appello» in tema di cooperazione rafforzata, allorché uno degli Stati membri si opponga all’autorizzazione prevista per tale cooperazione (art. 40 A TUE e art. 11 CE). Tale ruolo era precedentemente affidato al Consiglio, quale istituzione comunitaria, nella composizione dei Capi di Stato e di governo.

Il Consiglio dei Ministri

Il Consiglio ovvero Consiglio dei Ministri, è composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, scelti nell’ambito dei rispettivi governi, normalmente con il rango di ministri, in funzione della materia trattata.

Esso è quindi:

  • un organo di Stati, in quanto i membri che lo compongono rappresentano i rispettivi Stati membri e a questi ultimi rispondono;
  • un organo a composizione variabile, in quanto i soggetti che ne fanno parte cambiano in funzione della materia trattata (normalmente viene designato per ciascuno Stato il ministro competente per la materia iscritta all’ordine del giorno. Nella prassi si parla infatti di formazioni specializzate quali, ad esempio, il Consiglio agricoltura, il Consiglio trasporti, il Consiglio Ecofin – Consiglio dei ministri dell’economia e delle finanze. Esiste poi il Consiglio affari generali e relazioni esterne, costituito dai ministri degli esteri).

In talune ipotesi il Trattato prescrive che il Consiglio si riunisca e deliberi nella composizione dei Capi di Stato e di Governo. In tal caso, la formazione coinciderà solo formalmente con quella del Consiglio europeo, poiché le funzioni e i compiti svolti sono differenti a seconda che ci si riunisca come istituzione comunitaria (Consiglio) oppure no (Consiglio europeo).

Composizione e funzionamento: la Presidenza e il Segretariato generale

La Presidenza del Consiglio spetta a ciascuno Stato membro per la durata di un semestre, secondo un turno stabilito da una deliberazione unanime del Consiglio (art. 203).
La Presidenza ha anche una valenza politica, che si può manifestare sia nella convocazione delle riunioni, sia nell’impulso da attribuire ai diversi argomenti di discussione e di deliberazione.

Il Consiglio è assistito da un Segretariato generale, che ne rappresenta il supporto funzionale ed amministrativo

Tale organo ha una struttura articolata in varie direzioni generali e in un servizio giuridico, con sede a Bruxelles, ed è posto sotto la responsabilità di funzionamento di un Segretario generale aggiunto

Il Segretario generale ha funzione di alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza (art. 26 TUE e art. 207, n. 2, CE).

Composizione e funzionamento: il COREPER

Il COREPER – Comitato dei rappresentati permanenti degli Stati membri – è una struttura che con il tempo ha acquisito sempre maggiore importanza.

Esso riunisce i rappresentanti diplomatici che ciascuno Stato membro accredita presso l’Unione europea.
Ha quindi una composizione identica al Consiglio per quanto riguarda la nazionalità dei membri, ma non per quanto riguarda la qualità degli stessi: nel caso del Consiglio si tratta di persone aventi rango ministeriale, nel caso del COREPER, di diplomatici.

Esso, a differenza del Consiglio che costituisce un organo intermittente, è un organo permanente che assicura continuità di lavoro. Questo gli consente di dialogare con la Commissione, anch’essa organo permanente.

Le funzioni

Al Consiglio è stato attribuito, nei trattati CE e Euratom, il più vasto potere normativo.

  • L’art. 202 del Trattato è al riguardo perentorio e chiaro: «… il Consiglio provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri, dispone di un potere di decisione, conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce …».
  • Il potere di decisione si manifesta principalmente attraverso l’adozione di direttive e di regolamenti, i due principali atti comunitari espressione dell’attività normativa; ciò finisce per dare al Consiglio il ruolo principale nell’esercizio della funzione normativa, solo in parte condiviso, come vedremo, con il Parlamento.
  • Le deliberazioni del Consiglio, se anche tal volta prese all’unanimità o a maggioranza semplice, sono in buona parte prese a maggioranza qualificata, calcolata con riferimento alla ponderazione dei voti per ciascuno Stato membro, stabilita dall’art. 205 del Trattato CE. Tale ponderazione ha lo scopo di evitare una convergenza dei soli «grandi» Stati, così come la possibilità di blocco da parte di un gruppo di soli «piccoli» Stati.
  • In vista dell’allargamento dell’Unione Europea, l’apposito Protocollo allegato al Trattato di Nizza ha modificato la ponderazione dei voti, instaurando una doppia maggioranza e inserendo la possibilità per ciascuno Stato membro di chiedere la verifica che la maggioranza qualificata comprenda almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione (c.d. clausola demografica).
  • Il Consiglio attribuisce alla Commissione le competenze di esecuzione degli atti che esso adotta, salvo casi specifici in cui riserva a sé stesso l’esercizio di tali competenze; e ne può inoltre condizionare l’esercizio al rispetto di determinate modalità, preliminarmente definite (art. 202).

La Commissione europea

La Commissione è, al contrario del Consiglio, un organo di individui, nel senso che i suoi membri non sono legati da un vincolo di rappresentanza ad uno Stato membro, ma portano nell’istituzione la propria esperienza professionale e la propria autonoma facoltà di giudizio.

È composta da un cittadino per ciascuno Stato membro (art. 213 Trattato CE), con un mandato di 5 anni, rinnovabile, allineato sulla durata di una legislatura del Parlamento europeo.

Organo collegiale di tipo piramidale (Presidente, Commissari, Direzioni Generali, che, a loro volta, si suddividono, in Direzioni ed Unità).

La Commissione europea: procedura di nomina

Procedura di nomina:
La responsabilità di nomina del Presidente e dei membri della Commissione spetta al Consiglio, nella composizione dei capi di Stato o di governo, il quale designa a maggioranza qualificata, innanzitutto, la persona che intende nominare come Presidente. La designazione deve quindi essere approvata dal Parlamento europeo.
Il Consiglio procede poi, di comune accordo con il Presidente, all’adozione dell’elenco delle altre persone che intende nominare come commissari, in conformità alle proposte avanzate da ciascuno Stato membro.
La Commissione nel suo insieme è quindi sottoposta ad un voto di approvazione del Parlamento europeo, a seguito del quale sia il Presidente che gli altri commissari sono formalmente nominati dal Consiglio, a maggioranza qualificata (art. 214, nn. 1 e 2).

La Commissione europea: il Presidente

Il Presidente può essere definito un primus inter pares, al quale è affidata:

  • l’organizzazione interna
  • il coordinamento dell’attività
  • la rappresentanza esterna

Nel corso degli anni ha acquisito una maggiore connotazione politica ed infatti definisce l’indirizzo politico della Commissione.

Le funzioni: il potere di iniziativa

Alla Commissione viene frequentemente attribuita la qualifica di esecutivo, mutuando nel contesto comunitario una formula utilizzata nelle esperienze costituzioni nazionali, anche se non è possibile una trasposizione acritica di formule e istituti del diritto nazionale.

I compiti della Commissione sono descritti dall’art. 211 Trattato CE.

La Commissione esercita anzitutto un ampio e quasi esclusivo potere di iniziativa rispetto all’adozione da parte del Consiglio di regolamenti, direttive e decisioni.

Tranne i pochi casi in cui il Consiglio può deliberare di propria iniziativa, come avviene ad esempio in materia di navigazione marittima o aerea (art. 80), ovvero su iniziativa di uno Stato membro, come previsto relativamente ai visti, all’asilo politico ed all’immigrazione, ma solo per un periodo transitorio fino al 1° maggio 2004 (art. 67, n. 1), è sempre su proposta della Commissione che i diversi atti normativi vengono adottati.

Le funzioni: il potere di controllo e il potere di esecuzione

  • La Commissione è chiamata poi a vigilare « sull’applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso» (art. 211 Trattato CE).

Per tale motivo viene definita la custode della legalità comunitaria.

Tale compito si esercita:
nei confronti degli Stati, soprattutto attraverso lo strumento della procedura d’infrazione ai sensi dell’art. 226 Trattato CE;
nei confronti delle istituzioni, soprattutto attraverso lo strumento dei ricorsi per annullamento o in carenza ai sensi degli artt. 230 e 232 Trattato CE;
nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, nella misura in cui ciò sia previsto dai Trattati o da atti di diritto derivato (v. per esempio il settore delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, artt. 81 e 82 Trattato CE).

Le funzioni: il potere di controllo e il potere di esecuzione

  • La Commissione ha, sempre in virtù dell’art. 211 del Trattato CE, un potere generale di adottare le misure necessarie per dare esecuzione agli atti del Consiglio.

L’esercizio di tale potere, peraltro, può essere limitato dal Consiglio attraverso l’utilizzazione della procedura dei comitati consultivi, di gestione e di regolamentazione.
Tale procedura, codificata in un primo tempo con la decisione c.d. «comitatologia» del 1987, prevede che la Commissione, nei casi stabiliti, consulti il comitato formato da esperti degli Stati membri e da rappresentanti della Commissione, prima di adottare delle misure. Se il parere non è favorevole, la Commissione può adottare misure urgenti, ma le deve trasmettere al Consiglio, che può revocarle o modificarle entro tre mesi.

  • La Commissione ha inoltre il potere generale, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio (art. 284), di raccogliere tutte le informazioni e di procedere a tutte le verifiche necessarie per l’esecuzione dei compiti affidatile, nonché un potere autonomo di decisione in alcune ipotesi tassativamente specificate dal Trattato.

Il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è composto dai «rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità» ed «esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente Trattato» (art. 189 Trattato CE)

  • Prefigurata dai trattati istitutivi, l’elezione diretta dei membri del Parlamento fu decisa da un Atto del Consiglio europeo del 20 settembre 1976 e successivamente realizzata con apposite leggi nazionali. Le prime elezioni si sono svolte nel 1979, in base a sistemi elettorali diversi.
  • Si è deciso di ridurre il numero dei parlamentari a 736 a partire dalla legislatura 2004-2009.
  • I parlamentari hanno un mandato di 5 anni e sono divisi in gruppi politici e non in gruppi nazionali.

Le funzioni del Parlamento europeo

Le funzioni più importanti del Parlamento europeo possono essere raggruppate in:

  • funzioni di controllo politico
  • funzioni di partecipazione all’adozione degli atti dell’Unione
  • funzioni di approvazione del bilancio

Il potere di controllo

Con riguardo al potere di controllo, il Parlamento europeo:

  • è chiamato ad «approvare» la designazione del Presidente della Commissione fatta dagli Stati membri di comune accordo;
  • deve esprimere un «voto di approvazione» sul Presidente e gli altri commissari collettivamente considerati, che sono formalmente nominati solo in un momento successivo dalla conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

Il Parlamento dispone, inoltre, di numerosi canali attraverso i quali riceve informazioni sull’operato delle altre istituzioni.

In particolare, la Commissione è tenuta a presentare annualmente al Parlamento una relazione generale sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché relazioni annuali sulla situazione dell’agricoltura, sulla situazione sociale e sulla politica di concorrenza. In tali occasioni, il Parlamento procede al loro esame (art. 200).

A ciò si aggiungono le interrogazioni del Parlamento o dei suoi membri alla Commissione, cui quest’ultima è tenuta a rispondere oralmente o per iscritto (art. 197). Lo stesso vale per le interrogazioni al Consiglio.

La mozione di censura

Significativa è la possibilità per il Parlamento di approvare una mozione di censura sull’operato della Commissione, da approvare con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi e la maggioranza dei membri. Se il Parlamento utilizza questo strumento, «i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni» (art. 201).

La mozione di censura comporta il dimissionamento d’ufficio dell’intera Commissione, senza possibilità di limitarne la portata a particolari membri. Essa è espressione di una sorta di potere sanzionatorio del PE nei confronti della Commissione che non sussiste nei confronti del Consiglio, in relazione al quale il controllo del Parlamento riveste carattere meramente morale.

In realtà, si tratta di un’arma spuntata, in quanto non si è mai arrivati alla sua approvazione.

La funzione normativa

Oltre al potere di fissare il proprio statuto e le condizioni per l’esercizio delle funzioni dei suoi membri, il Parlamento gode di un vero e proprio potere generale di «pre-iniziativa» legislativa.

Il PE, infatti, in virtù dell’art. 192, può chiedere alla Commissione di presentare proposte adeguate quando reputi necessaria l’adozione di un atto comunitario

Va sottolineato che la responsabilità della proposta è della Commissione e che pertanto l’iniziativa del Parlamento ha natura soprattutto politica.

Il sistema giurisdizionale comunitario

La Corte di giustizia è l’istituzione cui è stato attribuito il controllo giurisdizionale, da una parte, sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni comunitarie rispetto ai trattati; dall’altra, sull’interpretazione del diritto comunitario
Sotto quest’ultimo aspetto, il controllo in fatto investe anche l’«armonia» del sistema giuridico comunitario complessivamente considerato, in sostanza la compatibilità delle norme, degli atti amministrativi o delle prassi nazionali con i Trattati ovvero con gli atti di diritto comunitario derivato.

L’art. 5 Trattato UE e l’art. 7 Trattato CE menzionano la Corte di giustizia come un’unica istituzione. In realtà la Corte si compone di più articolazioni, ciascuna dotata di autonomia funzionale e amministrativa (anche se solo parziale):

  • la Corte di giustizia;
  • Il Tribunale di primo grado;
  • le camere giurisdizionali.

Si tratta di organi di individui i cui componenti, pur dipendendo da una nomina politica, affidata all’accordo tra i Governi degli Stati membri, svolgono le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza (art. 223 Trattato CE).

La Corte di giustizia

La Corte di giustizia è composta da:

  • un giudice per Stato membro
  • otto avvocati generali

Giudici e avvocati generali hanno il medesimo statuto e sono nominati di comune accordo dagli Stati membri.

La durata del loro mandato è di 6 anni e può essere rinnovato.
Essi sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie d’indipendenza e che riuniscano le condizioni per l’esercizio, nel Paese di appartenenza, delle più alte funzioni giurisdizionali o che siano giuristi di notoria competenza

La Corte ha sede a Lussemburgo.

Il Presidente

Il Presidente della Corte, che viene eletto tra i giudici per 3 anni,

  • dirige l’attività della Corte nel suo insieme, sotto il profilo sia giurisdizionale che amministrativo;
  • presiede le udienze plenarie, designa il giudice relatore per ogni causa ed esercita tutte le competenze che il regolamento di procedura gli attribuisce.

L’Avvocato generale

L’avvocato generale ha il compito di presentare pubblicamente, in completa indipendenza rispetto alle parti ed alla Comunità, «conclusioni» scritte e motivate nelle cause trattate dinanzi alla Corte.

  • Il Trattato di Nizza ha apportato una modifica importante, con la previsione all’art. 222 che le conclusioni dell’avvocato generale siano presentate non in tutte le cause, come da sempre, ma soltanto rispetto a quelle che, conformemente allo Statuto della Corte, lo richiedono;
  • A sua volta, lo Statuto precisa che la Corte potrà escludere le conclusioni dell’avvocato generale, sentito quest’ultimo e quando la causa non presenti nuovi punti di diritto (art. 20, ult.comma);
  • Il ruolo è di amicus curiae e di difensore non di una parte, bensì del diritto;
  • Con le dovute differenze, è il ruolo che nel contenzioso amministrativo francese svolge il Commissaire du gouvernement e che nel sistema processuale italiano svolge la Procura della Repubblica in alcuni affari civili e il Procuratore generale della Corte di Cassazione, con la differenza che l’avvocato generale conclude per iscritto, su tutti i temi sollevati nel giudizio e quasi mai all’udienza, ma dopo qualche settimana.

Il funzionamento

La Corte può sedere:

  • nella sua composizione plenaria, il c.d. gran plenum
  • nella composizione di piccolo plenum, denominato «grande sezione» (11 giudici)
  • in sezioni di cinque o di tre giudici

Per una maggiore flessibilità nel sistema, è consentita la rimessione alle sezioni in ogni caso, salvo che la grande sezione non sia espressamente richiesta da uno Stato membro o da un’istituzione che sia parte (art. 221);

In definitiva, l’attribuzione della causa alla plenaria dipende sostanzialmente solo dall’importanza giuridica della causa.

La Corte può deliberare validamente solo in numero dispari.

Pertanto, quando è riunita in sezioni le deliberazioni sono valide solo in presenza di tre o cinque giudici, in grande sezione e in composizione plenaria in presenza, rispettivamente, di nove giudici e di undici giudici.

Il Tribunale di primo grado

Con Decisione del 1988 è stato istituito il Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Esso è composto da almeno un giudice per Stato membro. I requisiti sono sostanzialmente analoghi a quelli dei membri della Corte e i giudici sono nominati con le stesse modalità. Diversamente dalla Corte, il Tribunale, nella trattazione delle cause che gli vengono sottoposte, non viene sistematicamente assistito dall’avvocato generale, il quale viene nominato, scegliendolo tra i giudici, soltanto quando il Tribunale siede in plenaria o allorché lo esigono le difficoltà in diritto ovvero la complessità in fatto della causa.

Quanto alla competenza del Tribunale, limitata in un primo tempo al contenzioso del personale ed ai ricorsi individuali in materia di concorrenza, essa è stata estesa a tutti i ricorsi diretti proposti da soggetti diversi dagli Stati e dalle istituzioni comunitarie, siano essi persone fisiche o giuridiche. Al momento restano riservate alla cognizione esclusiva della Corte le questioni pregiudiziali.

Per quanto riguarda il rapporto giurisdizionale, il Tribunale di primo grado è in posizione di subordinazione rispetto alla Corte, considerato che nell’ambito dei ricorsi diretti, le sentenze del Tribunale possono essere impugnate dinanzi alla Corte, anche se solo per motivi di diritto. L’impugnazione spetta, oltre che alla parte soccombente, agli Stati membri e alle istituzioni, anche quando non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

Le camere giurisdizionali

Il Trattato di Nizza ha previsto la possibilità per il Consiglio di creare «camere giurisdizionali» da affiancare al Tribunale di primo grado, competenti a conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi in materie specifiche.

  • Al momento è stata creata un’unica camera giurisdizionale, ossia: il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, a cui è deferito tutto il contenzioso del personale, ossia le controversie tra la Comunità e i suoi agenti ex art. 236 Trattato CE.
  • Le decisioni assunte dalla camera potranno esser oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale di primo grado per motivi di diritto ovvero anche per motivi di fatto.
  • Il riesame della decisione del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di giustizia è invece previsto solo per casi eccezionali, qualora sussista un grave rischio per l’unità e la coerenza del diritto comunitario (art. 225, par.2, Trattato CE). Per queste ipotesi eccezionali si possono pertanto avere 3 livelli di giudizio: camere giurisdizionali, Tribunale di primo grado, Corte di giustizia.

La Corte dei conti

La Corte dei conti:

  • ha sede a Lussemburgo,
  • è un’istituzione comunitaria composta di individui;
  • è composta da un cittadino per Stato membro, designati dai rispettivi governi tra personalità che abbiano maturato un’esperienza nelle istituzioni nazionali di controllo, per un mandato di 6 anni.

La sua principale funzione è assicurare il controllo dei conti, ossia controllare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accertare la sana gestione finanziaria (art. 248 Trattato CE).

A tal fine la Corte dei conti esamina tutte le entrate e le spese della Comunità. Il controllo si svolge tanto su documenti che con accesso presso le istituzioni comunitarie o negli Stati membri, in tal caso con la collaborazione degli organi di controllo nazionali. L’affidabilità dei conti è dunque attestata in una dichiarazione presentata al Consiglio e al Parlamento.

Altri organi. Il CES e il Comitato delle regioni

Il quadro istituzionale comunitario è completato da numerosi altri organi che svolgono per lo più funzioni consultive o preparatorie.

Il Comitato economico e sociale (CES) è organo consultivo, di individui, espressione degli interessi di diverse categorie della vita economica e sociale come: produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, libere professioni. Attualmente conta 353 membri, nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta degli Stati membri.

Il Comitato delle regioni è anch’esso organo consultivo, di individui, composto da un numero di membri pari a quello del CES, rappresentativi delle collettività regionali e locali. Essi devono essere titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale.
La nomina è sempre operata dal Consiglio, che delibera come per i membri del CES.

Entrambi i Comitati hanno sede a Bruxelles e hanno una struttura organizzativa comune. Il Trattato stabilisce i casi in cui Parlamento, Commissione e Consiglio devono consultare tali Comitati. Il CES e il Comitato delle regioni possono anche formulare pareri di propria iniziativa.

BCE e BEI

La Banca Centrale europea (BCE), con sede a Francoforte, si articola in un comitato esecutivo, composto da Presidente, vice-Presidente e altri 4 membri, nominati dai governi nazionali in sede di Consiglio europeo, e un consiglio direttivo, che comprende i membri del comitato esecutivo ed i governatori delle banche centrali.

Il Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC) è composto dalla BCE e dalle banche centrali degli Stati membri.

La Banca europea degli investimenti (BEI) è dotata di personalità giuridica. Di essa ne sono membri gli Stati membri che ne sottoscrivono il capitale. Le sue funzioni consistono nel facilitare, mediante concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire fini di lucro, il finanziamento di progetti indicati all’art. 267 del Trattato CE e finalizzati a contribuire allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune.

Mediatore europeo e agenzie indipendenti

Il Trattato di Maastricht ha introdotto anche la figura del Mediatore europeo. Il suo ruolo è quello di un defensor civitatis, ossia di difensore di quegli interessi dei cittadini nei confronti delle autorità la cui lesione non sarebbe traducibile in azioni giudiziarie.

È nominato dal PE per la durata della legislatura, con mandato rinnovabile, è organo di individui ed esercita le sue funzioni in completa indipendenza.

Egli riceve le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda nell’UE, relativamente a casi di cattiva amministrazione nell’attività delle istituzioni comunitarie.

Va dato conto, infine, della tendenza, affermatasi di recente, a creare agenzie comunitarie indipendenti, che hanno competenze per lo più tecniche. Tra esse, ricordiamo l’Agenzia per l’ambiente con sede a Copenaghen e la Fondazione europea per la formazione di Torino.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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