Le fonti del diritto dell’Unione Europea, da intendere nel significato comune di fatti o atti cui l’ordinamento giuridico collega la nascita di norme giuridiche, comprendono:
Al vertice dell’ordinamento giuridico si collocano i Trattati istitutivi, come integrati e modificati nel corso degli anni da vari strumenti convenzionali (trattati, protocolli, convenzioni e atti).
Da un punto di vista formale, i Trattati CE e UE sono accordi internazionali soggetti alle regole di diritto internazionale generale.
La Corte di giustizia ha significativamente affermato che il Trattato CEE (ora Trattato CE):
I Trattati prevalgono sulle norme comunitarie di diritto derivato.
I Trattati CE e UE non possono essere modificati da norme di diritto comunitario derivato, ma solo secondo le procedure di revisione previste.
Procedura ordinaria di revisione prevista dall’art. 48 del Trattato UE:
Talune disposizioni dei Trattati consentono una procedura semplificata di revisione (ad, es. art. 22, par. 2, Trattato CE, il quale autorizza il Consiglio con deliberazione all’unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, ad adottare dispozioni intese a completare i diritti spettanti ai cittadini dell’Unione in base agli artt. da 18 a 21 Trattato CE).
Tra il diritto primario e quello secondario possono essere collocate alcune fonti intermedie.
Le fonti intermedie costituiscono una categoria eterogenea e consentono di colmare i vuoti lasciati dal diritto primario o derivato.
Esse comprendono:
La Corte ha affermato che i diritti fondamentali, quali risultano dalla CEDU e dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto di cui essa garantisce l’osservanza [v. lezione n. 6].
La Corte seleziona i diritti fondamentali: l’incorporazione non è automatica, ma trovano applicazione quelli che risultano maggiormente compatibili con l’ordinamento comunitario.
Il contrasto di un atto comunitario con i diritti fondamentali può essere rilevato solo alla luce del diritto comunitario.
Principi generali del diritto comunitario: non risulta agevole individuare la loro precisa collocazione nella gerarchia delle fonti [v. lezione n. 6]. Si tratta di una questione non affrontata espressamente dalla Corte.
Essi tendono a porsi sullo stesso piano del diritto comunitario primario.
Principi di diritto internazionale generale: le norme imperative del diritto internazionale generale (ius cogens) sono inderogabili dai trattati, per il resto il diritto internazionale generale è derogabile dal Trattato CE (ad es., non trova applicazione nel diritto comunitario il principio di reciprocità, proprio del diritto internazionale pubblico, ed in particolare, rimane escluso che uno Stato membro possa appellarsi a tale principio ed invocare l’eventuale inosservanza del Trattato da parte di un altro Stato membro per giustificare il proprio inadempimento).
Gli accordi internazionali si collocano in una posizione intermedia fra i Trattati CE e UE e gli atti di diritto derivato.
Subordinati ai trattati e sovraordinati al diritto comunitario derivato.
La prevalenza degli accordi internazionali sul diritto comunitario derivato si evince, inter alia, dall’art. 300, par. 7 Trattato CE, secondo cui essi sono vincolanti per le istituzioni e gli Stati membri.
Diritto comunitario derivato: gli atti che le istituzioni possono adottare in virtù dei trattati [v. lezione n. 7].
Atti tipici richiamati dall’art. 249 del Trattato CE: vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) e non vincolanti (pareri e raccomandazioni).
Atti atipici: gli atti che, sebbene emanati dalle istituzioni comunitarie, non rientrano fra quelli tipici elencati dall’art. 249 del Trattato CE.
I Trattati non prevedono una gerarchia tra le fonti di diritto comunitario derivato.
L’eventuale conflitto deve essere risolto secondo i criteri di specialità e successione delle norme nel tempo, senza aver riguardo all’autorità emanante e alla procedura adottata.
Dichiarazione allegata al Trattato di Maastricht aveva evidenziato l’esigenza di riconsiderare la classificazione degli atti comunitari per stabilire un’appropriata gerarchia tra le diverse categorie di norme, ma non ha trovato applicazione.
Il Trattato di Lisbona interviene in modo significativo sul sistema delle fonti.
In relazione al diritto primario, in particolare, ricordiamo:
In relazione al diritto derivato vengono previste novità rilevanti, senza stravolgimenti degli attuali strumenti giuridici e delle loro denominazioni ed evitando, in particolare, di sostituire i “regolamenti” con “leggi UE” e “le direttive” con “leggi quadro UE”. In tal modo viene preservata la denominazione degli atti tipici indicati dall’art. 249 Trattato CE, così come la loro distinzione tra vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) e non vincolanti (raccomandazioni e pareri).
Non di meno, il Trattato di Lisbona stabilisce che gli atti (regolamenti, direttive e decisioni) adottati in base alla procedura legislativa, ordinaria o speciale, sono atti legislativi, per mezzo dei quali sono assunte le responsabilità sul piano politico e, quindi, compiute le scelte fondamentali (art. 289, no. 3, del TFUE). In altri termini, la procedura adottata si riflette sulla collocazione giuridica dell’atto nella gerarchia delle fonti derivate, al cui vertice emergono gli atti legislativi.
1. Storia dell'integrazione europea
2. Unione Europea e Comunità Europea
3. Istituzioni e organi comunitari
4. Competenze
5. Le fonti del diritto comunitario
7. Il diritto comunitario derivato
8. Effetto Diretto delle Norme Comunitarie
9. Il primato del diritto comunitario sul diritto interno
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2. Unione Europea e Comunità Europea
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7. Il diritto comunitario derivato
8. Effetto Diretto delle Norme Comunitarie
9. Il primato del diritto comunitario sul diritto interno
11. Il controllo giurisdizionale diretto
12. Il controllo giurisdizionale indiretto
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