La storia dell’integrazione europea parte da lontano, ma si fa comunemente risalire all’indomani del secondo conflitto mondiale, in particolare, quando il ministro francese degli Affari esteri Robert Schuman, ispirandosi ad un’idea di Jean Monnet, propose “di porre l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto un’Alta Autorità comune, in una organizzazione aperta alla partecipazione degli altri paesi europei”.
Obiettivo: porre fine ai contrasti e alle rivalità tra Francia e Germania nei bacini della Ruhr e della Saar, area strategica di confine, da sempre oggetto di contesa tra i due paesi perché ivi erano localizzati i siti di produzione del carbone e dell’acciaio.
Più in generale, l’obiettivo era quello di associare i vincitori ed i vinti della seconda guerra mondiale ed indurli a cooperare in un quadro istituzionale comune, al fine di garantire la pace nel vecchio continente.
I sei paesi fondatori (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) diedero vita alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA).
Il trattato istitutivo fu firmato a Parigi in data 18 aprile 1951 ed entrò in vigore il 25 luglio 1952 (per una durata limitata a 50 anni, fino quindi al 23 luglio 2002).
In seguito, si registrarono alcuni fallimenti sul piano della cooperazione politica: non entrò mai in vigore il Trattato sulla Comunità europea di difesa (CED) a causa della forte opposizione manifestata dal Parlamento francese.
Gli Stati membri decisero di proseguire sul piano dell’integrazione economica, che incontrava minori resistenze sul piano nazionale, arrivando così alla firma a Roma, il 25 marzo 1957, dei Trattati istitutivi della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o Euratom), che entrarono in vigore il 14 gennaio 1958.
Obiettivo: “promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità”, in vista della (futura) realizzazione “di un’unione sempre più stretta tra i popoli europei”.
La CEE acquisirà nel corso degli anni un rilevo centrale e predominante sulle altre Comunità.
Il Trattato di Bruxelles del 1965 fonde gli esecutivi delle tre Comunità in un’unica “Commissione delle Comunità europee” e instaura un Consiglio unico che sostituisce i Consigli delle tre Comunità.
Il Trattato sulla fusione degli esecutivi delle tre Comunità è finalizzato ad eliminare le differenze tra le tre Comunità e a farle funzionare in modo semplificato con istituzioni comuni. Unificazione degli organi e delle competenze, ma non delle competenze e dei poteri, che resteranno distinti in relazione alle tre Comunità.
Negli anni successivi periodo piuttosto opaco e di impasse politico:
La crisi della sedia vuota fu risolta grazie al compromesso del Lussemburgo (gennaio 1966), secondo il quale “quando sono in gioco interessi molto importanti di uno o più paesi, i membri del Consiglio si sforzano di giungere a soluzioni che possano essere adottate da tutti nel rispetto dei reciproci interessi”.
Si iniziano ad intravedere segnali positivi con un atto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976, il quale stabilisce che i membri del Parlamento europeo siano eletti a suffragio universale e diretto. Tale previsione trova attuazione a partire dalle elezioni del 1979.
Vengono approvati ed entrano in vigore i due Trattati di bilancio, l’uno firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1970 e l’altro a Bruxelles il 22 luglio 1975, che attribuiscono al Parlamento Europeo ampi poteri in merito all’approvazione del bilancio.
Più in generale, si decise di proseguire con la politica dei piccoli passi, con un approccio funzionale e pragmatico, verso la costruzione di un’unione europea.
Atto Unico Europeo: trattato firmato a Lussemburgo nel febbraio 1986 ed entrato in vigore il 1° luglio 1987.
Il termine “unico” stava ad indicare che il trattato riuniva in uno stesso testo le disposizioni concernenti sia le Comunità europee sia la Cooperazione politica europea (CPE), pur non rientrando quest’ultima nell’ambito di competenze delle Comunità.
L’Atto Unico prosegue il cammino verso il completamento del mercato unico, estende le competenze della Comunità in nuovi settori e realizza importanti modifiche istituzionali, senza però introdurre significativi elementi in comune tra ordinamento comunitario e cooperazione politica europea, i quali rimangono nettamente separati tra di loro e non confluiscono in un unico sistema.
Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1º novembre 1993, ha sancito formalmente la nascita dell’Unione Europea, disciplinandola come sistema organizzato dotato di regole e procedure ben definite.
Segna il passaggio della costruzione europea a una dimensione politica.
Il Trattato riunisce nell”Unione europea: le Comunità (il c.d. pilastro comunitario), la politica estera e di sicurezza comune (PESC) nonché la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (GAI) [v. lezione 2].
In tale contesto, assume un rilievo centrale l’istituzione dell’Unione Economica e Monetaria, da realizzare attraverso tre fasi, che manifesta una forte discontinuità giuridico-istituzionale rispetto a quella che viene definita l’ortodossia comunitaria, sebbene essa sia collocata nell’ambito del primo pilastro.
La “Comunità Economica Europea” assume la nuova denominazione di “Comunità Europea”, a dimostrazione dell’incorporazione nell’ordinamento comunitario di principi, obiettivi e campi d’azione non soltanto di carattere economico.
Il Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999.
Alcune materie disciplinate in precedenza dal Titolo VI del trattato sull’Unione europea (c.d. “terzo pilastro) vengono trasferite nel pilastro comunitario (Titolo IV del Trattato CE):
Il Trattato di Amsterdam introduce ulteriori novità, tra le quali ricordiamo:
Il Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003, introduce alcune novità di rilievo sul piano istituzionale, ma non modifica in modo significativo la preesistente struttura a pilastri, preservando, essenzialmente, il quadro disegnato dai Trattati di Maastricht e di Amsterdam.
Il Trattato di Nizza rivede alcuni profili del funzionamento dell’UE in previsione del suo allargamento a nuovi paesi.
In occasione del vertice europeo di Nizza è stata proclamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte dei presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [vedi lezione 6].
Il 29 ottobre 2004 i capi di Stato o di governo dei 25 Stati membri e dei paesi candidati hanno firmato il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa.
Le coordinate di una sistemazione istituzionale organica e compiutamente definita dei Trattati CE e UE erano state già tracciate dalla dichiarazione di Laeken e dalla Convenzione Europea.
La Costituzione non è entrata in vigore a causa dell’esito negativo dei referendum olandese e francese e, più in generale, delle preoccupazioni espresse dall’opinione pubblica.
I capi di Stato e di governo hanno deciso, in occasione del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005, un “periodo di riflessione” sul futuro dell’Europa.
Il trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa era volto all’abrogazione e sostituzione, mediante un testo unico, di tutti i trattati esistenti, ad eccezione del trattato Euratom.
Il Trattato di Lisbona è stato firmato dagli Stati membri il 13 dicembre 2007.
È stato convenuto di dare un taglio netto al progetto costituzionale, eliminando dal testo del Trattato non solo la parola Costituzione, ma finanche i simboli (quali, ad esempio, la bandiera, l’inno ed il motto) e le denominazioni (come quella di Ministero degli Esteri dell’Unione) che possano evocarla. In realtà, alcune significative novità prefigurate dal Trattato Costituzionale vengono riprese dal Trattato di Lisbona.
Da un punto di vista formale, si prevede che:
Tra le novità prefigurate dal nuovo Trattato occorre annoverare: l’abolizione della struttura a pilastri, l’istituzione di una espressa gerarchia tra gli atti e l’attribuzione di efficacia vincolante alla Carta dei diritti fondamentali.
L’entrata in vigore del nuovo Trattato è subordinata alla ratifica da parte degli Stati membri, conformemente alle loro procedure costituzionali. Preoccupazione sono emerse a seguito dell’esito negativo del referendum in Irlanda.
Le tappe dell’allargamento della Comunità Europea e dell’Unione Europea a nuovi Stati (che si sono aggiunti a Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi):
1. Storia dell'integrazione europea
2. Unione Europea e Comunità Europea
3. Istituzioni e organi comunitari
4. Competenze
5. Le fonti del diritto comunitario
7. Il diritto comunitario derivato
8. Effetto Diretto delle Norme Comunitarie
9. Il primato del diritto comunitario sul diritto interno
1. Storia dell'integrazione europea
2. Unione Europea e Comunità Europea
3. Istituzioni e organi comunitari
4. Competenze
5. Le fonti del diritto comunitario
7. Il diritto comunitario derivato
8. Effetto Diretto delle Norme Comunitarie
9. Il primato del diritto comunitario sul diritto interno
11. Il controllo giurisdizionale diretto
12. Il controllo giurisdizionale indiretto
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