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Fabio Ferraro » 10.Tutela giurisdizionale


Premessa

L’ordinamento comunitario è caratterizzato da un efficace ed originale sistema di tutela giurisdizionale.

La Corte ha costantemente dichiarato che «[i]l sindacato giurisdizionale [...] costituisce espressione di un principio giuridico generale su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri [e che] è stato del pari sancito dagli artt. 6 e 13 della [CEDU].

Tale sistema contribuisce in modo determinante ad assimilare la Comunità europea ad una «comunità di diritto».

Sistema di controllo completo ed incondizionato

Sistema di controllo incondizionato e completo nell’ambito del pilastro comunitario

Incondizionato perché esso ha carattere obbligatorio e non è sottoposto alla preventiva accettazione da parte degli Stati membri.

Completo perché

  • coinvolge i giudici comunitari (la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado e le camere giurisdizionali) e nazionali;
  • non possono sottrarsi (così come possono beneficiarne) le istituzioni comunitarie, gli Stati membri ed i singoli (le persone fisiche e giuridiche);
  • fornisce un esauriente ed effettivo controllo di norme, atti e prassi, comunitarie e nazionali.

Controllo diretto e indiretto

Controllo diretto (giurisdizione contenziosa)

  • Ricorso per infrazione
  • Ricorso per annullamento
  • Ricorso in carenza
  • Ricorso per responsabilità extracontrattuale della Comunità
  • Eccezione d’invalidità

Controllo indiretto (giurisdizione non contenziosa)
Rinvio pregiudiziale: collaborazione tra giudice nazionale e giudice comunitario

La tutela dei diritti fondamentali

  • Competenze in tema di diritti fondamentali;
  • L’art. 46 Trattato UE rinvia agli artt. 6 e 7 TUE;
  • lett. d) in relazione all’art. 6, par. 2, Trattato UE, la Corte è competente per quanto riguarda le attività delle istituzioni nella misura in cui sia competente a norma dei trattati CE, CEEA e UE;
  • lett. e) in relazione all’art. 7 Trattato UE la Corte è competente unicamente per le disposizioni di carattere procedurale (e non di merito). Il controllo può essere esercitato su richiesta dello Stato membro interessato, entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui il Consiglio proceda alla constatazione prevista dall’art. 7.

Ripartizione di competenze tra giudici comunitari e nazionali

I giudici comunitari agiscono sulla base del principio delle competenze di attribuzione, espressamente conferite

  • dai trattati comunitari;
  • dai protocolli allegati a convenzioni adottate dagli Stati membri ex art. 293 del Trattato CE.

In tal senso l’art. 220 del Trattato CE espressamente prevede che “la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato”.

Al di fuori delle competenze attribuite ai giudici comunitari, l’interpretazione e l’applicazione delle norme comunitarie sono devolute ai giudici nazionali (c.d. giudici comuni del diritto comunitario).
In assenza di un’espressa attribuzione alla Corte, la cognizione delle controversie in cui sia parte la Comunità appartiene alla competenze dei giudici nazionali (art. 240 Trattato CE).

Ripartizione di competenze tra i giudici comunitari

Al vertice del sistema giurisdizionale si colloca la Corte di giustizia, che può essere considerata il “giudice costituzionale” ovvero la “corte suprema” del sistema comunitario.

Il Tribunale di primo grado

  • è il giudice di primo grado a competenza generale, in quanto la sua cognizione esclusiva sulle azioni promosse dai singoli, persone fisiche e giuridiche, è stata estesa ai ricorsi degli Stati membri, ad eccezione di quelli ancora riservati alla Corte di giustizia e di quelli che saranno attribuiti alle camere giurisdizionali;
  • assume la funzione di giudice di secondo grado in relazione alle decisioni delle camere giurisdizionali.

Le camere giurisdizionali, istituite “presso il Tribunale” sono incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, le competenze giurisdizionali previste dal trattato. Sulla base di tali previsioni, è stato al momento istituito il solo Tribunale della funzione pubblica, al quale sono state devolute le competenze a conoscere, in primo grado, delle controversie tra la Comunità ed i suoi agenti.

La tutela giurisdizionale nel secondo e terzo pilastro

Assenza di competenze nel Secondo Pilastro (politica estera e di sicurezza comune).

Competenze nel Terzo Pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Articolo 35 Trattato UE):

  • Rinvio pregiudiziale (35, parr. 1, 2, 3);
  • Ricorso per annullamento (35, par. 6);
  • Risoluzione di controversie tra Stati membri e tra Stati membri e Commissione (35, par. 7).

Competenza trasversale: i giudici comunitari sono legittimati (in base alle disposizioni del pilastro comunitario) a conoscere di un’azione laddove vi sia una “invasione di campo” degli atti del Titolo V e del Titolo VI del Trattato UE nelle competenze della Comunità.

Applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di verificare il reale contenuto e la portata effettiva degli atti.

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Progetto "Campus Virtuale" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, realizzato con il cofinanziamento dell'Unione europea. Asse V - Società dell'informazione - Obiettivo Operativo 5.1 e-Government ed e-Inclusion

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