L’ordinamento comunitario è caratterizzato da un efficace ed originale sistema di tutela giurisdizionale.
La Corte ha costantemente dichiarato che «[i]l sindacato giurisdizionale [...] costituisce espressione di un principio giuridico generale su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri [e che] è stato del pari sancito dagli artt. 6 e 13 della [CEDU].
Tale sistema contribuisce in modo determinante ad assimilare la Comunità europea ad una «comunità di diritto».
Sistema di controllo incondizionato e completo nell’ambito del pilastro comunitario
Incondizionato perché esso ha carattere obbligatorio e non è sottoposto alla preventiva accettazione da parte degli Stati membri.
Completo perché
Controllo diretto (giurisdizione contenziosa)
Controllo indiretto (giurisdizione non contenziosa)
Rinvio pregiudiziale: collaborazione tra giudice nazionale e giudice comunitario
I giudici comunitari agiscono sulla base del principio delle competenze di attribuzione, espressamente conferite
In tal senso l’art. 220 del Trattato CE espressamente prevede che “la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato”.
Al di fuori delle competenze attribuite ai giudici comunitari, l’interpretazione e l’applicazione delle norme comunitarie sono devolute ai giudici nazionali (c.d. giudici comuni del diritto comunitario).
In assenza di un’espressa attribuzione alla Corte, la cognizione delle controversie in cui sia parte la Comunità appartiene alla competenze dei giudici nazionali (art. 240 Trattato CE).
Al vertice del sistema giurisdizionale si colloca la Corte di giustizia, che può essere considerata il “giudice costituzionale” ovvero la “corte suprema” del sistema comunitario.
Il Tribunale di primo grado
Le camere giurisdizionali, istituite “presso il Tribunale” sono incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, le competenze giurisdizionali previste dal trattato. Sulla base di tali previsioni, è stato al momento istituito il solo Tribunale della funzione pubblica, al quale sono state devolute le competenze a conoscere, in primo grado, delle controversie tra la Comunità ed i suoi agenti.
Assenza di competenze nel Secondo Pilastro (politica estera e di sicurezza comune).
Competenze nel Terzo Pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Articolo 35 Trattato UE):
Competenza trasversale: i giudici comunitari sono legittimati (in base alle disposizioni del pilastro comunitario) a conoscere di un’azione laddove vi sia una “invasione di campo” degli atti del Titolo V e del Titolo VI del Trattato UE nelle competenze della Comunità.
Applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, al fine di verificare il reale contenuto e la portata effettiva degli atti.
1. Storia dell'integrazione europea
2. Unione Europea e Comunità Europea
3. Istituzioni e organi comunitari
4. Competenze
5. Le fonti del diritto comunitario
7. Il diritto comunitario derivato
8. Effetto Diretto delle Norme Comunitarie
9. Il primato del diritto comunitario sul diritto interno
1. Storia dell'integrazione europea
2. Unione Europea e Comunità Europea
3. Istituzioni e organi comunitari
4. Competenze
5. Le fonti del diritto comunitario
7. Il diritto comunitario derivato
8. Effetto Diretto delle Norme Comunitarie
9. Il primato del diritto comunitario sul diritto interno
11. Il controllo giurisdizionale diretto
12. Il controllo giurisdizionale indiretto
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