In veste di Capo di Stato e di Governo, il ruolo e le funzioni che svolge oggi il Presidente nel governo statunitense e nelle relazioni internazionali va ben oltre quell’esecutivo monocratico per quanto forte e indipendente immaginato dai padri fondatori.
Va da sé che oggi il Presidente degli Stati Uniti non può, da solo, ricoprire in modo adeguato tutte le funzioni esecutive, né può personalmente «aver cura della piena osservanza delle leggi» (articolo II, sezione 3) e i padri fondatori in qualche modo avevano previsto che il Presidente avrebbe potuto aver bisogno di ausiliari che potessero aiutarlo a svolgere le sue funzioni e avevano stabilito che avrebbe potuto chiedere il parere scritto «del principale funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi» (articolo II, sezione 2).
I padri fondatori, però, avevano previsto come unico vero ausiliare presidenziale, il Vice Presidente cioè il soggetto predeterminato a supplire il Presidente.
Oggi, gli accresciuti impegni presidenziali, la prassi costituzionale e le leggi del Congresso hanno legittimato la formazione di nuovi organi ausiliari che si sono affiancati a quelli previsti dalla costituzione.
Tuttavia, ciò non implica una responsabilità collegiale delle funzioni esecutive: il potere esecutivo, infatti, è investito esclusivamente nel Presidente.
Originariamente i padri fondatori attribuirono al Vice Presidente solo una triplice funzione:
L’accresciuto ruolo del Vice Presidente, dunque, è dovuto più ad una libera determinazione dei presidenti dell’ultimo secolo che al dettato costituzionale.
Con l’intervento dei partiti politici e gli emendamenti che si sono introdotti sulla procedura d’elezione del Presidente e del Vice Presidente (il quale era indicato in costituzione come il primo dei non eletti), infatti, di quel ruolo iniziale permane la garanzia del rispetto del principio federale secondo il quale tutti gli Stati devono avere eguale rappresentanza e voto in seno al Senato.
L’esercizio della Presidenza del Senato, infatti, è affidato ad un presidente pro tempore, nominato dal Senato stesso ed il Vice Presidente viene convocato solo nell’evenienza del voto bloccato.
La Costituzione, pertanto, sancisce l’esistenza di un Vice Presidente non come coadiutore del Presidente nella gestione del potere esecutivo, ma come eventuale supplente in caso di vacanza e di garanzia del rispetto dell’equilibrio di ruoli fra gli organi della federazione.
All’articolo II i Padri Fondatori disposero che il Presidente dovesse essere coadiuvato da funzionari preposti a dirigere i dicasteri che il Congresso avesse ritenuto necessario istituire con legge.
Già al tempo di Washington era impossibile che il Capo dell’esecutivo potesse occuparsi di tutti gli affari di stato senza aiuto o consigli, così, subito dopo il suo insediamento, Washington chiese al Congresso di istituire tre dicasteri: esteri, difesa e finanze.
L’ultimo dipartimento, il quindicesimo dipartimento per la Homeland Security è stato istituito dal Presidente Bush a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 allo scopo di sorvegliare e stabilire strategie per la salvaguardia del paese da eventuali nuovi attacchi.
Le funzioni ed il ruolo dei ministri nel sistema presidenziale sono sostanzialmente diversi dalle funzioni e dal ruolo a questi attribuiti nei sistemi parlamentari.
Vi sono tuttavia alcuni tratti comuni.
I ministri come i Secretaries sono nominati dal Presidente, con il parere ed il consenso del Senato che di norma asseconda il Presidente in quanto, trattandosi di scegliere i suoi più intimi collaboratori, considera la nomina dei ministri una prerogativa strettamente presidenziale.
I Secretaries rispondono al Congresso in sede di Commissioni inquirenti ma non sussiste alcun rapporto fiduciario con il legislativo rapporto che invece sussiste con il Presidente, pertanto, essi godono della massima autonomia amministrativa ma non godono di mandato a termine disponendo il Presidente di potere di revoca in caso di dissenso ed infatti sono stati rari i casi in cui tutta la compagine è risultata immutata allo scadere del mandato presidenziale.
La stanza ovale. Fonte: Whitehouse.gov
L’insieme dei Secretaries dà luogo all’istituto del Cabinet presidenziale.
Esso, non essendo organo costituzionale, né è disciplinato da alcun regolamento, adempie una funzione consultiva che, per consuetudine costituzionale, incide in vario modo secondo la volontà dei Presidenti.
A questo proposito basti pensare all’aneddoto che vede protagonista Lincoln, il quale, contraddetto dai suoi ministri durante un’animata riunione di gabinetto, mise ai voti la proposta e comunicò i risultati con la frase “Sette voti contrari, uno a favore, la proposta è approvata” (citato in Ogg,F.A. e Ray, P.O. Introduction to American Government, New York, 1945).
Il Cabinet non è caratterizzato da responsabilità collegiale né verso il Presidente né verso il Congresso; la sua composizione, dunque, può variare frequentemente senza incidere sull’unità dell’indirizzo politico, il cui unico titolare è il Presidente.
Il Cabinet presidenziale. Fonte: Whitehouse.gov
L’espansione delle attività federali durante il New Deal determinò l’esigenza di un ampliamento degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente. Roosevelt fu autorizzato dal Congresso ad intraprendere una parziale riorganizzazione dell’organo esecutivo a seguito della quale fu istituito l’Executive Office formato da agenzie tra le quali:
1. La Costituzione degli Stati Uniti d'America
2. Particolarità del Costituzionalismo Statunitense
3. Il Costituzionalismo di Germania e Francia
4. Dal Compact all'Autodeterminazione
5. Dal Congresso Continentale alla Dichiarazione d'Indipendenza
6. Gli Articoli di Confederazione e la Costituzione a Confronto
7. La forma di stato: peculiarità del decentramento statunitense
8. Governo federale e governi statali: le competenze
11. Il federalismo cooperativo
12. L'evoluzione del Federalismo: competenze ripartite e concorrent...
13. Ulteriori limiti alla sovranità degli Stati
14. La forma di Governo: il sistema Presidenziale
15. Gli Ausiliari del Presidente
16. Formazione dell'Esecutivo: le Primarie
17. Formazione dell'Esecutivo: dalla Convention al Giuramento
18. L'Esecutivo Federale: i Poteri Enumerati
19. I Poteri del Presidente: i Poteri Impliciti
21. La First Family
22. Il Legislativo Federale: il Congresso degli Stati Uniti
23. Il Legislativo Federale: la Camera dei Rappresentanti e il Sena...
24. L'Iter Legis
25. Il Sistema Giudiziario Statunitense
26. Il Giudiziario Federale: la Corte Suprema degli Stati Uniti
27. La Bill of Rights e il Federalismo
28. La Bill of Rights: i Dieci Emendamenti
Maria Elisabetta de Franciscis, Il Presidente degli Stati Uniti d'America, Costituzione e Prassi, Editoriale Scientifica, 1996.
P. Tesauro, Le Independent Regulatory Commissions. Editore Jovene, Napoli, 1966.
Maria Elisabetta de Franciscis, Potere di revoca del mandato da parte del corpo elettorale in caso di disapprovazione dell'operato degli amministratori: Il Recall, in "Innovazione e Diritto" n. 6, 2007, pp- 19-42.
Radio Radicale, Diritto Costituzionale Comparato, il modello americano, Conferenza di Maria Elisabetta De Franciscis.